{"id":8831,"date":"2024-06-04T16:19:15","date_gmt":"2024-06-04T14:19:15","guid":{"rendered":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/?p=8831"},"modified":"2024-06-04T16:19:17","modified_gmt":"2024-06-04T14:19:17","slug":"cortedigiustiziaue-corte-di-giustizia-ue-il-pulsante-di-inoltro-di-un-ordine-online-deve-specificare-lobbligo-di-pagamento-per-il-consumatore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/cortedigiustiziaue-corte-di-giustizia-ue-il-pulsante-di-inoltro-di-un-ordine-online-deve-specificare-lobbligo-di-pagamento-per-il-consumatore\/","title":{"rendered":"Corte di Giustizia UE: il pulsante di inoltro di un ordine online deve specificare l\u2019obbligo di pagamento per il consumatore"},"content":{"rendered":"\n<p>La <strong>Corte di Giustizia UE<\/strong>, nella sua sentenza del 30 maggio sulla <a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/jcms\/upload\/docs\/application\/pdf\/2024-05\/cp240090it.pdf\" rel=\"noopener\">causa <strong>C-400\/22 <\/strong><\/a>\u00e8 intervenuta per chiarire la portata dell\u2019obbligo, da parte dei professionisti, di informare preventivamente il consumatore che, inoltrando un ordine online tramite un pulsante o una funzione simile, accetta di effettuare un pagamento anche se dipende dal verificarsi di una specifica condizione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il caso<\/strong> <strong>che ha coinvolto la Corte di Giustizia UE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il locatario di un appartamento in Germania aveva commissionato alla <strong>Conny GmbH<\/strong>, una societ\u00e0 tedesca di recupero crediti di reclamare l&#8217;eccedenza pagata a titolo di canoni in quanto l\u2019ammontare superava il massimale autorizzato dal diritto nazionale. Il contratto tra il locatario\/consumatore e la societ\u00e0 di recupero crediti era stato concluso online attraverso il sito di quest\u2019ultima con un semplice click previa spunta di una casella per l\u2019accettazione delle <strong>condizioni generali<\/strong>. Secondo queste condizioni, se i tentativi della societ\u00e0 di far valere i diritti del locatario avessero avuto successo, questi avrebbero dovuto corrispondere una remunerazione per i servizi prestati pari a un terzo dell\u2019importo recuperato. Instaurato un giudizio contro il prestatore di servizi e i locatori dinanzi al tribunale tedesco, questi ultimi hanno eccepito la validit\u00e0 del contratto concluso tra la societ\u00e0 di recupero crediti e il loro cliente per invalidare la legittimit\u00e0 del mandato conferito alla Conny, argomentando che, al momento dell\u2019acquisto del servizio di recupero \u201c<em>il pulsante di inoltro dell\u2019ordine non avrebbe riportato la dicitura \u00abordine con obbligo di pagamento\u00bb (o una formula analoga), come richiederebbe la <\/em><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32011L0083\" rel=\"noopener\"><em><strong>direttiva <\/strong><\/em><strong>2011\/83\/UE<em> sui diritti dei consumatori<\/em><\/strong>\u201d<\/a>. In particolare, secondo la direttiva il professionista deve garantire che, al momento di inoltrare l&#8217;ordine, il consumatore riconosca espressamente che l&#8217;ordine implica un <strong>obbligo di pagamento<\/strong>. Ci\u00f2 significa che se si clicca su un pulsante (o una funzione simile) per inviare l&#8217;ordine, deve essere chiaramente scritto &#8220;ordine con obbligo di pagare&#8221; o una formulazione simile che indichi il dovere di pagamento per il consumatore. In mancanza di ci\u00f2, il consumatore non sar\u00e0 vincolato dal contratto o dall\u2019ordine. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>L\u2019interpretazione della Corte di Giustizia UE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Corte in tale contesto, \u00e8 stata chiamata a rispondere al quesito se l\u2019obbligo informativo richiesto al professionista persiste anche quando l\u2019obbligo di pagamento per il consumatore non nasce con il semplice inoltro dell\u2019ordine, ma richiede l\u2019esito positivo della prestazione commissionata. La Corte ha chiarito che, in conformit\u00e0 ai requisiti previsti dalla direttiva, nel caso dei contratti a distanza conclusi mediante siti Internet, l&#8217;obbligo gravante sul professionista di informare il consumatore &#8211; prima dell\u2019inoltro dell\u2019ordine su Internet &#8211; del fatto che egli si sottopone con tale ordine a un obbligo di pagamento, <strong>vale anche<\/strong> quando il consumatore \u00e8 tenuto a pagare a tale professionista il corrispettivo a titolo oneroso solo dopo la realizzazione di un&#8217;ulteriore condizione. Dunque, il professionista \u00e8 ugualmente vincolato e se non ha rispettato l\u2019obbligo d\u2019informazione ad esso incombente, il consumatore non \u00e8 vincolato dall\u2019ordine. Tuttavia, la Corte ha specificato che nulla impedisce al consumatore di confermare il proprio ordine successivamente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Obblighi di informazione da parte del professionista<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La <strong>Direttiva 2011\/83\/UE sui diritti dei consumatori<\/strong> \u00e8 entrata in vigore nel 2011 per migliorare la tutela dei consumatori attraverso l\u2019armonizzazione di vari aspetti in materia di contratti tra consumatori e professionisti. Infatti, la direttiva statuisce sia per i contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali che non, l\u2019obbligo del professionista di fornire al consumatore, prima che sia vincolato dal contratto o da una corrispondente offerta, una serie di <strong>informazioni <\/strong>in maniera chiara e comprensibile, come:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>la propria identit\u00e0 e i dettagli del contatto;<\/li>\n\n\n\n<li>le caratteristiche principali del prodotto;<\/li>\n\n\n\n<li>il prezzo finale o le modalit\u00e0 per calcolarlo se non \u00e8 possibile determinarlo preventivamente;<\/li>\n\n\n\n<li>le condizioni applicabili, compresi i termini di pagamento, i tempi di consegna, le prestazioni, la<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>garanzia legale la durata del contratto e le condizioni di recesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, per alcuni obblighi informativi, come quello sul <strong>diritto di recesso<\/strong>, la direttiva prevede regolamenti stringenti per i <a href=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/contratti-conclusi-a-distanza-e-nei-locali-commerciali\/\"><strong>contratti conclusi a distanza<\/strong>, ovvero online, per telefono o corrispondenza, ecc\u2026 e per i <strong>contratti conclusi fuori dai locali commerciali<\/strong><\/a>, ad esempio, quando un professionista visita a casa il consumatore. In aggiunta, la <strong>direttiva Omnibus<\/strong> <strong>2019\/2161<\/strong> ha integrato gli obblighi informativi pre-contrattuali in capo ai venditori fissandone di ulteriori per le piattaforme online che devono:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>informare l\u2019acquisto \u00e8 effettuato da un venditore, professionista o privato;<\/li>\n\n\n\n<li>informare il consumatore che le norme in materia di tutela dei consumatori dell\u2019Unione non si applicano a contratti conclusi con privati;<\/li>\n\n\n\n<li>informare il consumatore se sta acquistando direttamente dalla piattaforma o da un terzo;<\/li>\n\n\n\n<li>informare il consumatore se le offerte e il prezzo proposti sono il frutto di una sua preventiva profilazione.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Giustizia UE, nella sua sentenza del 30 maggio sulla causa C-400\/22 (INSERIRE LINK: https:\/\/curia.europa.eu\/jcms\/upload\/docs\/application\/pdf\/2024-05\/cp240090it.pdf) \u00e8 intervenuta per chiarire la portata dell\u2019obbligo, da parte dei professionisti, di informare preventivamente il consumatore che, inoltrando un ordine online tramite un pulsante o una funzione simile, accetta di effettuare un pagamento anche se dipende dal verificarsi di una specifica condizione.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":8832,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[338],"class_list":["post-8831","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-sentenza-corte-di-giustizia-ue"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8831","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8831"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8831\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8834,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8831\/revisions\/8834"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8832"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8831"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8831"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8831"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}