{"id":8906,"date":"2024-07-17T11:00:53","date_gmt":"2024-07-17T09:00:53","guid":{"rendered":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/?p=8906"},"modified":"2024-07-17T11:00:55","modified_gmt":"2024-07-17T09:00:55","slug":"regolamentosuimercatidigitali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/regolamentosuimercatidigitali\/","title":{"rendered":"\u201cPaga o Acconsenti\u201d: per la Commissione europea Meta viola il regolamento sui mercati digitali"},"content":{"rendered":"\n<p>Nelle conclusioni preliminari della <strong>Commissione europea<\/strong> presentate il 1 luglio a <strong>Meta<\/strong> \u2013 la societ\u00e0 che controlla i servizi di rete sociale come Facebook e Instagram \u2013 si evince che il suo modello pubblicitario <strong>&#8220;paga o acconsenti&#8221;<\/strong> viola il <strong>Digital Markets Act (DMA)<\/strong>, ossia il Regolamento sui mercati digitali. Secondo la Commissione, tale modello costringe gli utenti ad acconsentire alla combinazione dei loro dati personali e non prevede la possibilit\u00e0 di una versione meno personalizzata ma equivalente dei social network di Meta.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Modello \u201cpaga o acconsenti\u201d e dati personali degli utenti<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per far chiarezza, il modello &#8220;paga o acconsenti&#8221; di Meta che \u00e8 stato introdotto nel novembre 2023, &nbsp;in risposta ai cambiamenti normativi nell&#8217;UE, offre agli utenti di Facebook e Instagram <strong>due opzioni<\/strong>: pagare un abbonamento mensile per accedere a una versione dei social network senza pubblicit\u00e0 (questa opzione elimina gli annunci personalizzati e altre forme di pubblicit\u00e0 basate sui dati personali degli utenti) oppure accedere gratuitamente ai social network, ma con annunci personalizzati basati sui dati personali degli utenti.&nbsp; In genere, le <strong>grandi piattaforme online<\/strong> spesso raccolgono dati personali attraverso servizi propri e di terzi per fornire servizi pubblicitari online. Grazie alla loro posizione significativa nei mercati digitali, sono state in grado di imporre condizioni di servizio alla loro ampia base di utenti, consentendo di raccogliere grandi quantit\u00e0 di dati personali. &nbsp;Ci\u00f2 ha dato loro potenziali vantaggi rispetto ai concorrenti che non hanno accesso a una quantit\u00e0 cos\u00ec ampia di dati, creando cos\u00ec ostacoli elevati alla fornitura di servizi di pubblicit\u00e0 online e servizi di social network.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il Regolamento sui mercati digitali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dal 7 marzo sono operative le regole del <strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32022R1925\" rel=\"noopener\">Regolamento (UE) 2022\/1925 sui mercati digitali<\/a><\/strong>, noto anche come Digital Markets Act (DMA) che insieme al Regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act (DSA) compongono il Digital Services Package. Nello specifico, il DMA mira a garantire la competitivit\u00e0 e l\u2019equit\u00e0 del settore digitale, nell\u2019ottica di promuovere l\u2019innovazione, prodotti e servizi digitali di elevata qualit\u00e0 e prezzi equi per i consumatori. Impone, altres\u00ec, una serie di <strong>obblighi e divieti specifici<\/strong> ai cosiddetti gatekeeper, ossia grandi piattaforme online che possiedono una posizione di mercato significativa e con specifiche caratteristiche. A tal proposito, il <strong>DMA<\/strong> si occupato innanzitutto di individuare chi sono le grandi piattaforme digitali, attraverso le quali fruiamo tutti noi della maggior parte della nostra vita online. Per quanto riguarda, invece, le <strong>limitazioni specifiche<\/strong> per i gatekeeper includono, ad esempio, il divieto per le grandi piattaforme di utilizzare la loro posizione dominante sul mercato digitale per promuovere in modo preferenziale i propri prodotti a discapito di altri o di imporre il loro metodo di pagamento come unica opzione disponibile oppure di riutilizzare i dati personali raccolti per un servizio per finalit\u00e0 differenti. In pi\u00f9, non possono imporre condizioni inique agli utenti commerciali, preinstallare determinate applicazioni software e imporre limitazioni agli utenti commerciali delle piattaforme. Nel <strong>caso specifico di Meta<\/strong>, la Commissione ritiene che il modello \u201cpaga o acconsenti\u201d di Meta non sia conforme al DMA poich\u00e9 non soddisfa i requisiti necessari stabiliti nell&#8217;<strong>Articolo 5, paragrafo 2 <\/strong>del Regolamento<strong>.<\/strong> Ai sensi del suddetto articolo, infatti, le piattaforme online devono chiedere il consenso degli utenti alla combinazione dei loro dati personali provenienti dai servizi di piattaforma di base designati e da altri servizi e, se un utente rifiuta tale consenso, dovrebbe essere disponibile un\u2019alternativa meno personalizzata ma equivalente. Le piattaforme non possono, dunque, subordinare l\u2019uso del servizio o di determinate funzionalit\u00e0 al consenso degli utenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Dopo essere stata informata dalla Commissione in merito alla violazione del DMA, Meta ora ha la possibilit\u00e0 di <strong>esercitare i suoi diritti di difesa<\/strong>, presentando le proprie memorie alla Commissione che concluder\u00e0 la sua indagine entro 12 mesi dall&#8217;apertura del procedimento del 25 marzo 2024. Nel caso in cui la Commissione dovesse confermare le conclusioni preliminari, Meta potrebbe essere sanzionata con una multa fino al 10% del proprio fatturato globale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nelle conclusioni preliminari della Commissione europea presentate il 1 luglio a Meta \u2013 la societ\u00e0 che controlla i servizi di rete sociale come Facebook e Instagram \u2013 si evince che il suo modello pubblicitario &#8220;paga o acconsenti&#8221; viola il Digital Markets Act (DMA), ossia il Regolamento sui mercati digitali. 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