{"id":8940,"date":"2024-08-07T10:59:44","date_gmt":"2024-08-07T08:59:44","guid":{"rendered":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/?p=8940"},"modified":"2024-08-07T10:59:46","modified_gmt":"2024-08-07T08:59:46","slug":"viaggio-allestero-per-la-corte-di-giustizia-ue-e-idoneo-elemento-di-estraneita-per-lapplicabilita-del-regolamento-europeo-sulla-competenza-giurisdizionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/viaggio-allestero-per-la-corte-di-giustizia-ue-e-idoneo-elemento-di-estraneita-per-lapplicabilita-del-regolamento-europeo-sulla-competenza-giurisdizionale\/","title":{"rendered":"Viaggio all\u2019estero: per la Corte di Giustizia UE \u00e8 idoneo elemento di estraneit\u00e0 per l\u2019applicabilit\u00e0 del Regolamento europeo sulla competenza giurisdizionale"},"content":{"rendered":"\n<p>Il consumatore \u00e8 legittimato ad incardinare la causa dinanzi al giudice del luogo del proprio domicilio, in applicazione di quanto disposto dal <strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:it:PDF\" rel=\"noopener\">Regolamento (UE) n.1215\/2012<\/a><\/strong> in relazione al foro speciale del consumatore, anche se l\u2019organizzatore nei cui confronti reclami i propri diritti contrattuali \u00e8 stabilito nello stesso Stato membro<strong>. <\/strong>\u00c8 quanto ha stabilito la <strong>Corte di Giustizia UE<\/strong> nella sentenza del 29 luglio (causa C-774\/22), chiamata dal Tribunale di Norimberga a decidere sull\u2019applicabilit\u00e0 del Regolamento, noto come Regolamento \u201cBruxelles I bis\u201d che detta una serie di criteri attraverso i quali individuare il tribunale competente in caso di controversia transnazionale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il caso specifico<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Un consumatore tedesco, ritenendo di <strong>non essere stato sufficientemente informato<\/strong> sulle condizioni d&#8217;ingresso e sui visti necessari per il viaggio all\u2019estero acquistato dall\u2019organizzatore, stabilito nel suo stesso paese, promuoveva azione di risarcimento danni presso il Tribunale del proprio domicilio (Norimberga) in applicazione delle norme sulla competenza giurisdizionale stabilite dal Regolamento n.1215\/2012. L\u2019organizzatore, costituitosi in giudizio, eccepiva l\u2019incompetenza territoriale e l\u2019inapplicabilit\u00e0 del Regolamento suddetto per carenza dell\u2019elemento di estraneit\u00e0. Invero, il Regolamento \u201cBruxelles I bis\u201d concernente la competenza giurisdizionale non si applicherebbe nel caso in cui le due parti siano domiciliate nello stesso Stato membro, in questo caso in Germania. Di conseguenza, il Tribunale circoscrizionale di Norimberga chiedeva alla Corte di Giustizia UE l\u2019interpretazione autentica dell\u2019<strong>articolo 18<\/strong> del Regolamento al fine di stabilire se il viaggio all\u2019estero possa identificare quell\u2019elemento di estraneit\u00e0 richiesto per l\u2019applicazione del Regolamento europeo ma escluso, come tale, dall\u2019orientamento giurisprudenziale tedesco. La Corte di Giustizia <strong>ha risposto<\/strong> positivamente al quesito posto dal giudice del rinvio ritenendo che<em> \u201ctale regolamento si applica anche nel caso in cui il consumatore e l\u2019organizzatore di viaggi siano domiciliati nello stesso Stato membro, qualora la destinazione del viaggio sia all\u2019estero\u201d<\/em>. La Corte <strong>ha argomentato<\/strong> che per quanto riguarda le azioni promosse da un consumatore nei confronti della sua controparte contrattuale, il regolamento \u201cBruxelles I bis non si limita a determinare la competenza internazionale ma determina anche la competenza territoriale, conferendo direttamente tale competenza al giudice del luogo del domicilio del consumatore. In sintesi, il regolamento garantisce che il consumatore, in quanto parte pi\u00f9 debole, possa agire in giudizio contro la parte pi\u00f9 forte dinanzi a un giudice facilmente accessibile, ossia il pi\u00f9 \u201cvicino\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Le tutele della Direttiva 2015\/2302\/UE sui pacchetti turistici<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Una sentenza che rafforza, dunque, la posizione del consumatore anche in relazione ai diritti riconosciutigli quando acquista un pacchetto turistico dalla <strong><a href=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/pubblicazioni\/pubblicazioni-turismo\/pacchetti-turistici\/\">Direttiva 2015\/2302\/UE sui pacchetti turistici e sui servizi turistici collegati<\/a><\/strong> tra cui il diritto di ricevere informazioni standard sul pacchetto prima di sottoscriverne il contratto tra cui chiare e precise informazioni in merito all\u2019itinerario e ai servizi inclusi, l\u2019identificazione dell\u2019organizzatore, il prezzo totale e le modalit\u00e0 di pagamento, la possibilit\u00e0 di risoluzione e le penalit\u00e0 previste, le informazioni su visti e passaporti nonch\u00e9 sulle procedure di reclamo. Si ricorda, inoltra, che l\u2019organizzatore <strong>\u00e8 responsabile<\/strong> dell\u2019esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel pacchetto turistico ed \u00e8 tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficolt\u00e0 o il pacchetto risulti non conforme al contratto. E se partiti per la vacanza, ci si rende conto che niente \u00e8 come vi era stato prospettato \u00e8 necessario sollevare le dovute contestazioni in loco e chiedere una riduzione del prezzo e un risarcimento, se la conformit\u00e0 non viene ripristinata dall\u2019organizzatore o dal suo rappresentante. Infine, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze tali da impedire il godimento delle vacanze, si potr\u00e0 chiedere la risoluzione del contratto e il contestuale rimborso del prezzo pagato per il pacchetto.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il consumatore \u00e8 legittimato ad incardinare la causa dinanzi al giudice del luogo del proprio domicilio, in applicazione di quanto disposto dal Regolamento (UE) n.1215\/2012 in relazione al foro speciale del consumatore, anche se l\u2019organizzatore nei cui confronti reclami i propri diritti contrattuali \u00e8 stabilito nello stesso Stato membro. \u00c8 quanto ha stabilito la Corte [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":8941,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[250],"class_list":["post-8940","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-pacchetti-turistici"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8940","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8940"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8940\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8943,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8940\/revisions\/8943"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8941"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8940"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8940"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8940"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}