{"id":9062,"date":"2024-10-24T17:13:45","date_gmt":"2024-10-24T15:13:45","guid":{"rendered":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/?p=9062"},"modified":"2024-10-24T17:14:47","modified_gmt":"2024-10-24T15:14:47","slug":"prezzi-trasparenti-la-corte-di-giustizia-ue-sottolinea-la-rilevanza-del-prezzo-piu-basso-degli-ultimi-30-giorni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/prezzi-trasparenti-la-corte-di-giustizia-ue-sottolinea-la-rilevanza-del-prezzo-piu-basso-degli-ultimi-30-giorni\/","title":{"rendered":"Prezzi trasparenti: La Corte di Giustizia UE sottolinea la rilevanza del prezzo pi\u00f9 basso degli ultimi 30 giorni"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una recente sentenza della <strong>Corte di Giustizia UE,<\/strong> emessa nella causa <strong><a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/jcms\/upload\/docs\/application\/pdf\/2024-09\/cp240152it.pdf\" rel=\"noopener\">C-330\/23<\/a><\/strong>, ha stabilito che, per garantire la <strong>trasparenza e la correttezza <\/strong>delle vendite promozionali, ogni riduzione di prezzo pubblicizzata deve essere calcolata sulla base del <strong>prezzo pi\u00f9 basso praticato nei 30 giorni precedenti. \u00a0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Il caso specifico<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La pronuncia trae origine da un contenzioso insorto tra <strong>un&#8217;associazione di consumatori tedesca<\/strong> con il <strong>discount Aldi S\u00fcd<\/strong>. L\u2019associazione ha contestato il modo in cui la catena di supermercati promuoveva, nei suoi volantini settimanali delle offerte, le riduzioni di prezzo, indicate come <strong>&#8220;prezzi sensazionali&#8221;<\/strong>, ossia offerte presentate come particolarmente vantaggiose o straordinarie, con l&#8217;obiettivo di attirare l&#8217;attenzione dei consumatori. L\u2019associazione rilevava che il modo in cui il professionista calcolava il prezzo promozionale non era conforme alle previste normative, in quanto utilizzava, come base per calcolare la riduzione, il prezzo immediatamente precedente l\u2019offerta, invece di prendere in considerazione il prezzo pi\u00f9 basso praticato nei 30 giorni precedenti. Nello specifico, nel volantino settimanale, Aldi S\u00fcd promuoveva una &#8220;super promozione&#8221; su prodotti freschi come banane e ananas. I prezzi di questi prodotti erano indicati accanto alle immagini: un prezzo ridotto in caratteri grandi (1,29 EUR per le banane e 1,49 EUR per gli ananas) e, in caratteri pi\u00f9 piccoli, il prezzo precedente sbarrato (1,69 EUR per entrambi). Per le banane, un riquadro con i colori della bandiera tedesca evidenziava la riduzione percentuale, mentre per gli ananas si utilizzava la dicitura &#8220;prezzo sensazionale&#8221;. Sotto ciascun prezzo veniva riportata la frase: &#8220;<em>Ultimo prezzo di vendita. Il prezzo pi\u00f9 basso degli ultimi 30 giorni<\/em>&#8220;, seguita da un\u2019ulteriore indicazione (1,29 EUR per le banane e 1,39 EUR per gli ananas). Pertanto, nonostante la dichiarazione del prezzo pi\u00f9 basso, questo non veniva realmente utilizzato per calcolare la riduzione pubblicizzata. L\u2019associazione di consumatori, ritenendo la pratica lesiva degli interessi dei consumatori, adiva il Tribunale del Land in Germania.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La domanda di pronuncia pregiudiziale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019articolo 6bis della <strong><a href=\"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/news\/una-maggior-tutela-dei-consumatori-entra-in-vigore-la-direttiva-omnibus\/\">Direttiva UE 2019\/2161, nota come direttiva \u201cOmnibus\u201d<\/a><\/strong> stabilisce che <em>\u201c Ogni annuncio di riduzione di un prezzo deve indicare il\u00a0prezzo precedente\u00a0applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell\u2019applicazione di tale riduzione. Per prezzo precedente si intende il prezzo pi\u00f9 basso\u00a0applicato dal professionista\u00a0durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni\u00a0prima dell\u2019applicazione della riduzione del prezzo\u201d. <\/em>Tuttavia<em>, <\/em>secondo il giudice tedesco detto articolo non specifica le modalit\u00e0 precise con cui tale informazione debba essere resa ai consumatori. Ed \u00e8 per tale motivo che chiede alla Corte di pronunciarsi in merito. Nello specifico il giudice chiede alla Corte, se l\u2019articolo 6\u00a0<em>bis<\/em> debba essere interpretato nel senso che una percentuale indicata in un annuncio di riduzione di un prezzo pu\u00f2 riferirsi unicamente al prezzo precedente e se tale articolo debba essere interpretato nel senso che le parti messe in evidenza per finalit\u00e0 promozionali dirette a sottolineare la convenienza di un\u2019offerta se utilizzate in un annuncio di riduzione di un prezzo devono riferirsi al prezzo precedente. In risposta, la Corte di Giustizia <strong>osserva <\/strong>che \u201c<em>Una riduzione di prezzo, annunciata da un professionista sotto forma di una percentuale o di una dicitura pubblicitaria diretta a sottolineare il carattere vantaggioso di un&#8217;offerta di prezzo, deve essere determinata sulla base del prezzo pi\u00f9 basso applicato dal professionista nel corso di un periodo non inferiore a 30 giorni prima dell&#8217;applicazione della riduzione di prezzo<\/em>\u201d. La stessa afferma, pertanto, che non \u00e8 sufficiente limitarsi a indicare il prezzo pi\u00f9 basso degli ultimi 30 giorni nelle comunicazioni commerciali: la riduzione resa in percentuale deve essere effettivamente calcolata rispetto a quel prezzo. Questo meccanismo impedisce ai professionisti di ingannare i consumatori aumentando prima il prezzo e poi simulando false riduzioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La trasparenza dei prezzi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La decisione della Corte rafforza la tutela dei consumatori, poich\u00e9 evidenzia l\u2019importanza di standard rigorosi e chiari in materia di pubblicit\u00e0 e sconti. Di conseguenza, le aziende devono garantire che le loro strategie promozionali rispettino i principi fondamentali di trasparenza e correttezza nelle comunicazioni commerciali. Questi principi sono sanciti dalla Direttiva Omnibus e, in Italia, <strong>dall\u2019articolo 17-bis del Codice del Consumo<\/strong>. Secondo cui, ogni annuncio che riguarda una riduzione di prezzo deve indicare chiaramente il prezzo pi\u00f9 basso applicato dal professionista nei 30 giorni precedenti l\u2019offerta. Questo significa che i commercianti non possono promuovere percentuali di scontistica non veritiere. Per esempio, se un venditore pubblicizza uno &#8220;sconto del 50%&#8221; e il prezzo pi\u00f9 basso degli ultimi 30 giorni era di 100 euro, dovr\u00e0 indicare &#8220;100 euro&#8221; come prezzo precedente (barrato) su cui applicare la riduzione del 50%, anche se l\u2019ultimo prezzo di vendita del prodotto fosse stato superiore. \u00c8 altrettanto importante che il prezzo di confronto sia presentato in modo chiaro, senza creare confusione o distogliere l\u2019attenzione del consumatore da altre informazioni essenziali. Il consumatore deve poter confrontare facilmente il prezzo ridotto con il prezzo pieno, per capire se lo sconto \u00e8 effettivo e conveniente. La trasparenza dei prezzi \u00e8 un diritto fondamentale per i consumatori, accedere a informazioni precise sui prezzi, consente ai consumatori di valutare se un prodotto o servizio \u00e8 in linea con le loro aspettative e il loro budget.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una recente sentenza della Corte di Giustizia UE, emessa nella causa C-330\/23, ha stabilito che, per garantire la trasparenza e la correttezza delle vendite promozionali, ogni riduzione di prezzo pubblicizzata deve essere calcolata sulla base del prezzo pi\u00f9 basso praticato nei 30 giorni precedenti.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":9063,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-9062","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9062","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9062"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9062\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9065,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9062\/revisions\/9065"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9063"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9062"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9062"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ecc-netitalia.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9062"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}