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FAQ / Help Center

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

ACQUISTI

In caso di difetto di funzionamento si ha diritto alla riparazione, sostituzione del prodotto e qualora ciò sia impossibile anche alla restituzione del prezzo pagato on 09/10/2015 by Redazione ECC NETITALIA

I beni acquistati hanno una garanzia di 2 anni

In base alla Direttiva CE 1999/44 il venditore del bene è obbligato a prestare assistenza gratuita per 24 mesi dall’acquisto. Quindi è opportuno contattare l’esercizio commerciale presso cui si è fatto l’acquisto e chiedere la riparazione o la sostituzione del lettore. Se poi la casa produttrice ha offerto una garanzia commerciale, di durata convenzionale, si potrà chiedere anche quest’ulteriore assistenza, che però in nessun modo può limitare o escludere quella legale del venditore..

La Direttiva CE 1999/44 prevede il dovere in capo al venditore di consegnare al consumatore un bene conforme al contratto di vendita. In particolare, si considera non conforme il bene che non corrisponde alla descrizione fatta dal venditore o non possiede le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello. Quindi, si ha diritto ad avere un nuovo computer, con le caratteristiche richieste.

ACQUISTO AUTO

Comprare un’auto dall’estero non è sempre più conveniente che comprarla in Italia. La convenienza la si può avere solo se il prezzo netto dell’auto è di molto inferiore a quello offerto in Italia. Infatti nel conto finale si dovranno aggiungere anche le spese di viaggio e di trasporto, eventuali costi per la targa provvisoria,…

L’immatricolazione è pressoché identica a quella di un’auto acquistata in Italia. È comunque consigliabile chiedere informazioni dettagliate al riguardo ( con particolare riferimento al paese di provenienza) presso il Dipartimento per i Trasporti Terresti in cui sarà immatricolato il veicolo.

L’ammontare dell’IVA e il luogo di versamento dipendono dall’età del veicolo e dai km percorsi. In particolare, in caso di veicoli nuovi l’IVA dovrà essere versata nel paese di destinazione; per quelli usati invece l’IVA è già compresa nel prezzo di vendita, non bisognerà quindi pagarla anche in Italia.

Certamente. Secondo il Regolamento 1400/2002 le officine autorizzate sono obbligate a riparare veicoli acquistati all’interno dello Spazio Economico Europeo e in Svizzera, applicando le condizioni offerte in termini di garanzia commerciale. Per quanto riguarda la garanzia legale invece, i diritti derivanti si potranno far valere solo nei confronti del rivenditore.

ALBERGHI

In questo caso, l’albergatore ha l’obbligo di fornirvi una nuova sistemazione in un albergo appartenente alla sua stessa categoria.

In questi casi, potete rinunciare alla sistemazione e chiedere, come compensazione, il doppio della caparra versata.

Si! Eventuali cartelli in cui si specifica la non responsabilità dell’albergatore in caso di furto, non hanno alcun valore legale. L’albergatore è, quindi, tenuto a rimborsarvi il danno subito.

ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO

Il diritto di spostarsi liberamente o risiedere o lavorare ovunque nell’UE comporta necessariamente che i cittadini dell’Unione possano usufruire di cure sanitarie ovunque vadano. Infatti, il reciproco riconoscimento dei diritti di sicurezza sociale garantisce l’immediata disponibilità dell’assistenza sanitaria a chiunque si ammali o abbia un incidente in un altro Stato Membro e, la tessera sanitaria europea rende più semplice a chi viaggia per lavoro o per vacanza la tutela di tali diritti. I cittadini dell’UE hanno anche diritto di recarsi in uno Stato Membro diverso dal proprio anche appositamente per ricevere cure o se necessitano di una terapia specialistica, nel caso che la prestazione non possa essere garantita, o comunque non sia disponibile in tempi ragionevoli, nel proprio paese. Sarà bene in quel caso informarsi sulle necessarie autorizzazioni preventive, che garantiranno il pagamento della prestazione da parte del servizio sanitario nazionale oppure il rimborso dell’assistito delle spese sostenute. La tessera assicurazione malattia (TEAM) serve per ottenere l’assistenza sanitaria nell’UE e per accelerare il rimborso delle spese sostenute. Il cittadino deve munirsi prima della partenza dall’Italia di un apposito modulo denominato: “tessera europea di assicurazione e malattia” (TEAM), entrata in vigore in Italia dal 1 novembre 2004. Tale consente di usufruire delle prestazioni sanitarie prima coperte da altri moduli (es. E110, E111)L’emissione e la distribuzione della TEAM è effettuata dal Ministero dell’Economia e Finanze a tutti gli iscritti al SSNN.

In sintesi, in tema di assistenza sanitaria nell’ambito dell’UE, vigono due principi fondamentali:

Allineamento dei diritti: in caso di soggiorno temporaneo in uno Stato Membro UE, tutte le persone hanno diritto a che venga erogato un livello uniforme di assistenza a prescindere dalla categoria di appartenenza (es. pensionati, studenti, lavoratori). Tutte le persone assicurate hanno diritto alle prestazioni che si rendono necessarie nel corso del soggiorno temporaneo in un altro Stato Membro.

Accesso diretto: l’assicurato, munito di tessera sanitaria europea, può recarsi direttamente presso chi deve erogare le cure ed esibendo la tessera ha diritto ad ottenere le cure secondo le stesse regole applicabili ai residenti del Paese UE in cui si trova. Con la tessera sanitaria il cittadino europeo ha diritto, durante il soggiorno, allo stesso trattamento fornito ai cittadini di quello Stato, con esclusione delle cure di alta specializzazione.

SHOPPING IN UE

Quando viaggiate in Europa, non vi sono limiti relativi agli acquisti ed a ciò che potete portare con voi quando vi spostate per uso personale e non per essere rivendute: gli acquisti non possono essere sottoposti a un’ispezione al confine se non per motivi d’ordine pubblico. Le tasse (IVA e accise) sono incluse nel prezzo di vendita e in nessun paese dell’UE può essere richiesto alcun ulteriore pagamento. I Governi nazionali hanno comunque il diritto di prelevare imposte sui prodotti del tabacco e sulle bevande alcoliche se tali prodotti non destinati ad uso personale. Le seguenti quantità indicative sono in generale riconosciute per uso personale:
  • 800 sigarette
  • 400 cigarillo
  • 200 sigari
  • 1kg di tabacco
  • 10 litri di bevande alcoliche (più di 22% di tenore d’alcol)
  • 20 litri di aperitivi o prodotti intermedi (ad es. sherry)
  • 90 litri di vino, 60 dei quali possono essere di spumante
  • 110 litri di birra

Se trasportate queste merci in quantità maggiore, può esservi richiesto di dimostrare che sono destinate a un uso personale, per eventi che giustificano l’acquisto di tali grandi quantità, ad esempio matrimoni. Per ulteriori informazioni sui limiti all’importazione consultare il portale dell’Unione Europea alla pagina…

Il “Duty Free” che si trova ad esempio negli aeroporti (ma è diffuso anche nei negozi delle zone ad alta affluenza turistica) consente di non pagare l’IVA sugli acquisti esclusivamente se si è cittadini extraeuropei diretti al di fuori dell’Unione Europea, mentre i cittadini UE sono comunque soggetti al pagamento dell’IVA, anche quando fanno acquisti in altri Stati Membri. I visitatori provenienti da Paesi esterni all’UE hanno il diritto al rimborso dell’IVA sui beni acquistati durante il loro soggiorno nell’UE, presentandoli alla dogana al momento della partenza, entro tre mesi dall’acquisto, insieme ai documenti necessari per ottenere il rimborso dell’IVA. Tali documenti sono solitamente predisposti dal commerciante anche se, trattandosi di un sistema su base volontaria, non tutti i commercianti vi aderiscono. Alcuni Paesi fissano un valore minimo degli acquisti perché si possa beneficiare del rimborso.

NOLEGGIO AUTO

La possibilità di noleggiare un’auto rappresenta un grande vantaggio per chi viaggia, consentendogli di raggiungere la prima destinazione con l’aereo o il treno e poi muoversi agevolmente sul posto. In condizioni normali questo comporta risparmio economico complessivo e maggiore confort per il viaggiatore.

Tuttavia, sono sempre più frequenti i casi in cui, nonostante le numerose precauzioni, il verificarsi di un imprevisto – quale ad esempio il furto del veicolo od un sinistro di cui il conducente non ha colpa – si traduca in costose e stressanti conseguenze a carico del consumatore, od in cui, invece, un danno non contestato al momento della riconsegna (o magari addirittura preesistente al noleggio) venga a distanza di mesi posto a carico del conducente con relativo addebito a sorpresa sulla carta di credito prestata a garanzia, vanificando completamente la convenienza del noleggio.

Non vi è a livello europeo una normativa di settore specifica, che dunque rimane regolamentato dalle disposizioni generali del Codice Civile e del Codice del Consumo in materia di contratti. 

Data, in ogni caso, l’ampia diffusione del servizio, è possibile al giorno d’oggi fare riferimento ad una serie prassi consolidate che, in quanto condivise, tranne piccole differenze, dalla generalità delle società operanti nel settore, hanno dato vita a contratti che ormai possiamo definire “standard”, che il consumatore è tenuto ad accettare e sottoscrivere all’atto del noleggio:

  • età minima (generalmente tra 20 e 23 anni) ed età massima (tra 65 e 75 anni), eventualmente derogabile con la stipula di una garanzia assicurativa aggiuntiva con un costo aggiuntivo;
  • obbligo di esibire un documento di riconoscimento valido (ad es. carta d’identità/passaporto)
  • obbligo di esibire una patente di guida in corso di validità, rilasciata nel paese di residenza (normalmente da almeno un anno);
  • obbligo di offrire in garanzia una carta di credito valida (non sono accettate le carte autorizzate al solo uso elettronico, tipo Bancomat) a copertura di eventuali danni al mezzo o a terzi, oppure di sanzioni amministrative (per le auto di lusso possono essere richieste due carte di credito a garanzia). Controllate quindi nel contratto quali carte di credito sono accettate, altrimenti potreste trovarvi a non poter ritirare la vettura oppure a dover pagare in contanti lasciando anche un sostanzioso deposito “cash”;
  • previsione di riconsegnare il veicolo con il pieno di carburante o nelle condizioni in cui lo stesso è stato ritirato, altrimenti sulla carta di credito lasciata a garanzia sarà addebitato il costo del carburante mancante nonché le spese per il servizio di rifornimento;
  • obbligo di riconsegna del veicolo nello stesso luogo dove è stato ritirato. In caso di riconsegna in luogo differente da quello previsto dal contratto è generalmente imputata una penale: sarà quindi utile accertarsi, fin dalla prenotazione del servizio, della possibilità di riconsegnare il veicolo in luogo differente rispetto a quello del ritiro senza costi aggiuntivi, richiedendo espressamente che tale specifica venga indicata nel contratto.
  • obbligo di riconsegna del veicolo all’orario originariamente previsto o pattuito. In caso di riconsegna tardiva, infatti, potrebbe essere richiesto il pagamento di una penale forfettariamente predeterminata nel contratto o – in alcuni casi – anche di un intero giorno aggiuntivo di noleggio.

Generalmente, i contratti standard delle compagnie di noleggio prevedono la possibilità di associare al primo conducente (colui che firma il contratto) un conducente aggiuntivo, per il quale valgono le medesime condizioni sopraelencate. è bene, comunque, prima di sottoscrivere il contratto, accertarsi che tale opzione sia espressamente contemplata dallo stesso e se sia possibile ampliare la copertura assicurativa prevista e/o le franchigie danno anche all’ulteriore conducente.

Ovviamente, per il principio di non discriminazione, i cittadini di uno Stato Membro dell’UE che noleggino una vettura in un altro Stato membro sono soggetti alle medesime regole e condizioni dei cittadini ivi residenti, e non possono pertanto essere in alcun modo discriminati, ad esempio con richieste di garanzie aggiuntive e/o documentazione ulteriore.

Al momento del ritiro del veicolo è di fondamentale importanza accertarsi che l’operatore addetto alla verifica riporti sul cd. “vehicle statement” (una sorta di tabella informativa con tutte le caratteristiche dell’auto che avete preso a noleggio) le reali condizioni del veicolo in maniera corretta ed esaustiva. Si eviterà cosi, al termine del noleggio, di vedersi addebitare ulteriori costi per la riparazione di danni preesistenti e di cui, pertanto, non si ha nessuna responsabilità. In tali casi, può anche essere utile potare con se una fotocamera e documentare così gli eventuali danni già esistenti, soprattutto qualora si ritenga non siano stati adeguatamente descritti. Nell’ipotesi in cui, invece, un determinato danno e/o difetto non sia proprio stato elencato nel vehicle statement, è necessario darne immediata segnalazione all’operatore della società di noleggio affinché provveda per iscritto ad annoverarlo nell’apposita sezione.

Anche le dotazioni del veicolo (ruota di scorta, triangolo, attrezzi) e la documentazione obbligatoria (libretto, certificato di assicurazione ecc.) devono essere verificate nella loro integrità al momento del ritiro, altrimenti si rischia che possano venire richiesti ed imputati i relativi costi.

Prima di firmare il contratto, è estremamente importante leggere con attenzione tutte le sue parti, acquisendo le garanzie assicurative addizionali di cui si ritiene di aver bisogno (ad integrazione delle limitazioni delle garanzie minime già previste). Una volta firmato, chiedete alla Società di noleggio di fornirvi una fornita copia, nella vostra lingua o, in alternativa, in una delle lingue da voi conosciute. In genere le Società mettono a disposizione contratti in varie lingue.

Al momento della riconsegna del veicolo è importante pretendere che l’integrità dello stesso venga subito accertata dall’operatore incaricato nonché controfirmata sulla propria copia del contratto, al fine di evitare brutte sorprese in seguito, come l’addebito successivo di danni poi difficili da contestare, soprattutto se a distanza.

Inoltre, una volta sbrigate tutte le formalità relative alla riconsegna della vettura, sarà opportuno richiedere e verificare, per maggiore tranquillità, che la pre-autorizzazione ad eventuali addebiti sulla propria carta di credito (ad. es per incidenti e/o danni causati al veicolo durante il periodo di noleggio) venga cancellata, per evitare il rischio di successivi ed ingiustificati addebiti non comunicati dalla Società e, di certo, non autorizzati dal consumatore.

Qualora durante il periodo di noleggio capiti di danneggiare l’auto a seguito di un incidente (con o senza colpa del conducente), bisogna prestare la massima attenzione nel descrivere correttamente l’accaduto sull’apposito modulo (“contestazione amichevole di incidente: CID”) e nel firmare solo documenti di cui si conosca e condivida il contenuto. Infatti, fin troppo frequenti sono i casi in cui, a causa di descrizioni imprecise o non corrispondenti a verità, al momento della riconsegna del veicolo venga chiesto al consumatore di firmare un’ammissione di colpa integrale o addirittura di versare somme aggiuntive al massimale di garanzia offerto in origine, prescindendo da una stima effettiva del danno riportato.

Poiché nessuno può obbligarvi a firmare, in caso di contestazioni pretendete l’intervento delle forze dell’ordine e siate fermi nella legittima richiesta di verbalizzare le vostre dichiarazioni; esigete la riconsegna dei vostri documenti personali (passaporto, carta di identità ecc.) trattenuti dalla Società di noleggio in modo da poter ripartire: opponetevi al ricatto “firma o non riparti per tornare a casa” che è sempre e comunque illegale.

Qualora vi siano feriti o danni particolarmente gravi, è poi opportuno contattare immediatamente le competenti autorità affinché accertino lo stato dei fatti e redigano un verbale dettagliato sull’accaduto, del quale dovete farvi lasciare copia. In ogni caso, è bene informare prontamente la Società di noleggio, trasmettendo loro copia del CID e dell’eventuale verbale di polizia, nonché qualsiasi altra prova che evidenzi la dinamica dell’incidente (fotografie o riprese dello stato dei luoghi e del posizionamento dei veicoli, riferimenti di eventuali testimoni).

LOTTERIE STRANIERE

Fate attenzione a questo tipo di vincite. Un simile comportamento rappresenta una pratica commerciale sleale, ai sensi della Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005 poiché viene data al consumatore la falsa impressione di aver già vinto o di poter vincere qualcosa, quando invece non è così ma anzi, con molta probabilità qualsiasi azione rivolta a reclamare il premio o la vincita sarà subordinata al versamento di una somma o al sostenimento di spese da parte del consumatore. E’, infatti, necessario che il consumatore abbia acquistato un prodotto prima di poter eventualmente entrare in possesso del relativo “premio”. Pertanto, se non avete mai partecipato ad una lotteria estera, è impossibile che abbiate vinto!

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

Secondo la direttiva 2005/29/CE, dell’11 maggio 2005, per pratiche commerciali sleali s’intendono tutte quelle pratiche il cui intento è quello di influenzare le scelte dei consumatori relativamente all’acquisto di prodotti.

Sulla base di tale definizione, le pratiche commerciali sleali si distinguono in ingannevoli ed aggressive:

  • le pratiche commerciali ingannevoli (per azione o per omissione) sono, in altre parole, quelle pratiche che contengono informazioni erronee in grado, appunto, di ingannare il consumatore, o che omettono di fornire alcune informazioni importanti. Il risultato è il medesimo: in presenza di tali comportamenti sleali da parte dell’azienda, il consumatore viene, inconsapevolmente, privato degli elementi necessari per una scelta d’acquisto consapevole ed indotto, al contrario, ad adottare una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso.
  • le pratiche commerciali aggressive, invece, sono quelle che, in maniera ingiustificata, limitano considerevolmente la libertà di scelta e di comportamento del consumatore, inducendolo all’adozione di decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso. In tali casi, la limitazione di libertà deriva da molestie, coercizione e condizionamento indebito del consumatore, anche attraverso il ricorso alla forza fisica.
Ogni qual volta sia abbiano dubbi sulla lealtà di una pratica commerciale e si tema di poter diventare vittime di un comportamento scorretto, bisogna, innanzitutto, verificare, prima della sottoscrizione del contratto, se il venditore abbia fornito tutte le informazioni obbligatorie per legge, necessarie al fine di effettuare una scelta consapevole.

In tal senso, la direttiva 2005/29/CE prevede che vengano fornite al consumatore informazioni sulla natura e le caratteristiche del prodotto, quali, tra le altre, la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, la composizione, gli accessori, le modalità di consegna, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami. Devono essere, inoltre, fornite informazioni sula natura, le qualifiche e i diritti del professionista, quali, ad esempio, l’identità, il patrimonio, le capacità, lo status e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale.

Le suddette informazioni devono essere rese disponibili in maniera chiara e trasparente: una presentazione ambigua equivale ad omissione.

Riflettete, inoltre, sul comportamento assunto dal venditore prima, durante e dopo un operazione commerciale e chiedetevi se, in qualche modo, il negoziante abbia fatto ricorso a minaccia fisica o verbale, abbia intimato di adire le vie legali ove tale azione non sia giuridicamente ammessa o, anche senza ricorrere alla forza fisica, abbia sfruttato la sua posizione di potere per esercitare su di voi una pressione di tipo non solo commerciale ma anche psicologico, facendo leva, ad esempio, su una vostra situazione e/o condizione personale.

Se ritieni di essere stato vittima di un comportamento scorretto da parte di un venditore, la prima cosa da fare è rivolgerti alle associazioni nazionali dei consumatori, se la controversia è nata nei confronti di un tuo concittadino, o al Centro europeo Consumatori, per le questioni di natura transnazionale: avvocati e professionisti esperti in questioni consumeristiche potranno fornirti consigli utili ed accertare se per davvero il comportamento del negoziante possa essere considerato come pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva 2005/29/CE.

Al fine di semplificare l’individuazione delle pratiche proibite e far sì che non vi siano differenze d’interpretazione tra i vari Stai Membri, un documento allegato alla direttiva 2005/29/CE ha provveduto a stilare una “lista nera” di 31 pratiche commerciali sempre e comunque proibite.

Chiarito ogni dubbio, il secondo fondamentale passo da compiere è la presentazione di un reclamo. Rivolgetevi alle associazioni a tutela dei consumatori al fine di ricevere adeguata assistenza e consulenza per la risoluzione extragiudiziale della vostra controversia, con notevoli vantaggi in termini di tempi e denaro. Qualora, poi, il vostro reclamo non dovesse avere esito positivo, potrete sempre adire la via giudiziale.

Infine, è importante segnalare il vostro caso all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, affinché, in caso di profili particolarmente rilevanti, la vostra esperienza contribuisca all’avvio di specifici approfondimenti istruttori sul tema.

In base a quanto definito dall’articolo 5 della Direttiva 2005/29/CE ed esplicitato negli allegati I e II, le seguenti pratiche commerciali sono considerate in ogni caso sleali:

Pratiche ingannevoli:

  • affermazione, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta, ove egli non lo sia;
  • esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
  • asserire che un codice di condotta ha l’approvazione di un organismo pubblico o di altra natura, ove esso non la abbia;
  • asserire che un professionista o un prodotto è stato approvato, accettato o autorizzato da un organismo pubblico o privato quando esso non lo sia stato o senza rispettare le condizioni dell’approvazione, dell’accettazione o dell’autorizzazione ricevuta;
  • invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all’entità della pubblicità fatta dal prodotto e al prezzo offerti (cd. pubblicità propagandistica);
  • invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:
  • rifiutare di mostrare l’articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure
  • rifiutare di accettare ordini per l’articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure
  • fare la dimostrazione dell’articolo con un campione difettoso, con l’intenzione di promuovere un altro prodotto (cd. pubblicità con prodotti civetta);
  • dichiarare falsamente che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole;
  • impegnarsi a fornire l’assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell’operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è situato e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un’altra lingua, senza chiaramente comunicarlo al consumatore prima che questi si sia impegnato a concludere l’operazione;
  • affermare o generare comunque l’impressione che la vendita del prodotto è lecita, ove non lo sia;
  • Presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell’offerta fatta dal professionista;
  • impiegare contenuti redazionali nei media per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga chiaramente dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore (cd. pubblicità redazionale);
  • formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;
  • promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un particolare produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore facendogli credere che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore mentre invece non lo è;
  • avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;
  • affermare che il professionista sta per cessare l’attività o traslocare, ove non stia per farlo;
  • affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi d’azzardo;
  • affermare falsamente che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni;
  • comunicare informazioni di fatto inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d’indurre il consumatore ad acquistare il prodotto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;
  • affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole;
  • descrivere un prodotto come gratuito, senza oneri o simili se il consumatore deve pagare un sovrappiù rispetto all’inevitabile costo di rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare l’articolo;
  • includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che dia al consumatore l’impressione di aver già ordinato il prodotto in commercio mentre non lo ha fatto;
  • falsamente dichiarare o dare l’impressione che il professionista non agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi falsamente come consumatore;
  • dare la falsa impressione che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto.


Pratiche commerciali aggressive:

  • creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto;
  • effettuare visite presso l’abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale;
  • effettuare ripetute e sgradite sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale;
  • imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non potrebbero ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la validità della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall’esercizio dei suoi diritti contrattuali;includere in un messaggio pubblicitario un’esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;
  • esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto (fornitura non richiesta);
  • informare esplicitamente il consumatore che se non acquista il prodotto o servizio sarà in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista;
  • dare la falsa impressione che il consumatore abbia già vinto, vincerà o vincerà compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti:
  • non esiste alcun premio né vincita equivalente, oppure
  • qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.

SERVIZI FINANZIARI A DISTANZA

Ai sensi della direttiva comunitaria 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori, recepita nel nostro ordinamento attraverso il dlgs. n. 190 del 19/08/2005, per contratto finanziario concluso a distanza s’intende “qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.
La differenza sostanziale tra un servizio finanziario venduto attraverso i tradizionali canali distributivi ed un altro di contenuto identico ma offerto a distanza consiste, prevalentemente, nella velocizzazione dell’operazione ed anche nel minor costo della stessa, avendo l’operatore economico la possibilità di ridurre i costi di gestione e di strutture.

Inoltre, a cambiare è anche il rapporto con l’operatore, che non diventerà mai diretto e personale ma, al contrario, sarà sempre mediato dal telefono, dalla posta elettronica o dal servizio di assistenza clienti on line.

L’acquisto di servizi finanziari on line risulta vantaggioso per coloro che vogliano prendere visione ed aderire alle offerte proposte dal proprio operatore comodamente da casa ed in piena autonomia.

Tra le tipologie di prodotti finanziari che meglio si adattano alla vendita ed alla fruizione a distanza ricordiamo:

  • il conto corrente
  • il mutuo
  • la compravendita di titoli
  • le polizze assicurative
  • le carte di credito
L’emanazione della direttiva 2002/65/CE sulla vendita a distanza dei servizi finanziari è da inquadrare in un più ampio processo di liberalizzazione del mercato unico, grazie al quale oggi la libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione Europea è pienamente riconosciuta e garantita. Pertanto, a livello normativo, più nessun vincolo sussiste all’apertura di un rapporto bancario in un altro Stato Membro: i cittadini europei possono

beneficiare dei vantaggi offerti dal mercato unico ed acquistare beni e servizi laddove risulti più conveniente.

Tuttavia, specialmente nel caso dei servizi finanziari, bisogna prestare molta attenzione prima di sottoscrivere un contratto ed esser certi di possedere tutti gli elementi di valutazione necessari all’effettuazione una scelta consapevole.

Prendete, pertanto, attenta visione non solo dell’offerta finanziaria proposta ma soprattutto delle condizioni economico/contrattuali applicate dalla banca in questione. Anche se le principali banche internazionali offrono gli stessi servizi di quelle italiane, è bene sapere che per determinate operazioni potreste incorrere in tempi di esecuzione più lunghi e costi maggiori. L’attuale livello di integrazione del mercato unico, infatti, non garantisce ancora tra banche appartenenti a diversi Stati membri la stessa facilità e fluidità nelle comunicazioni di cui si beneficia all’interno dei confini nazionali.

Inoltre, è altrettanto importante conoscere, in tempo utile, le forme e gli strumenti di tutela previsti a favore dei correntisti: la presentazione di un reclamo transfrontaliero in caso di violazione dei vostri diritti può rivelarsi particolarmente complessa, in quanto non esiste, a livello comunitario, un organo ad hoc chiamato a risolvere controversie di questo tipo. Tuttavia, pressoché in ogni Paese europeo esistono organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie che vi assisteranno nel trattamento della vostra lite, assicurando un efficiente scambio di informazioni tra gli Stati nonché l’applicazione di serie di garanzie minime comuni.

La direttiva 2002/65/CE prevede espressamente la possibilità di ripensamento in caso di conclusione di un contratto a distanza, conferendo al consumatore il diritto di recedere dal contratto stipulato senza dover pagare alcuna penale o dover motivare la propria scelta. Tuttavia, tale diritto deve essere esercitato perentoriamente entro un periodo massimo di quattordici giorni (di calendario) dalla stipula del contratto, fatta eccezione per i contratti aventi ad oggetto assicurazioni sulla vita o schemi pensionistici individuali, per i quali la direttiva prevede un più ampio termine di 30 giorni.

Al fine di elevare il livello di tutela riconosciuto al consumatore, inoltre, la direttiva pone in capo al venditore un ben preciso obbligo di informazione “precontrattuale”, al fine di consentire al destinatario di valutare opportunamente il servizio finanziario offertogli ed effettuare la propria scelta in piena consapevolezza.

Il fornitore, pertanto, è tenuto a comunicare in tempo utile al consumatore una serie di informazioni riguardanti: la propria identità; le principali caratteristiche del prodotto finanziario proposto e il prezzo dello stesso; l’esistenza di eventuali costi aggiuntivi o imposte di qualsivoglia natura; le modalità di pagamento ed esecuzione del contratto; la durata minima del contratto – se prevista – e tutte le indicazione ed istruzioni pratiche necessarie per l’esercizio del diritto di recesso.

Nel caso in cui le condizioni contrattuali e le informazioni obbligatorie per legge siano comunicate al consumatore soltanto dopo la conclusione del contratto, il termine di quattordici giorni previsto per l’esercizio del diritto di recesso decorrerà a far data dalla trasmissione delle informazioni stesse e non dalla data di stipula.

In via generale, la direttiva 2002/65/CE garantisce al consumatore la possibilità di cambiare idea ed esercitare, in conseguenza, il diritto di recesso.

Tuttavia, esistono alcuni casi in cui il diritto di recesso non risulta ragionevolmente praticabile.

Sono esclusi, pertanto, dal diritto di recesso:

  • i servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti operazioni di cambio, strumenti del mercato monetario, valori mobiliari, etc.
  • le polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
  • i contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso.

SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

In seguito alle recenti crisi alimentari, la legislazione europea in materia alimentare è stata completamente riformata, al fine di migliorare le procedure relative alla sicurezza ed aumentare la fiducia dei consumatori nel mercato unico.

Grazie all’emanazione del Regolamento 178/2002/CE, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, le pietanze che raggiungono le vostre case, prima di essere vendute, sono state oggetto di innumerevoli controlli lungo tute le fasi della catena alimentare, “dalla fattoria alla tavola”.

Come accade per gli altri prodotti, infatti, anche i prodotti alimentari sono parte di quel progetto di liberalizzazione di merci, servizi, persone e capitali che ha condotto alla creazione del mercato unico. Tuttavia, le diverse normative esistenti tra Stato e Stato in materia di qualità e sicurezza alimentare hanno talvolta posto un freno all’effettiva circolazione di tali prodotti all’interno dell’UE.
Si è resa necessaria, pertanto, un’attiva collaborazione da parte di tutti i soggetti interessati – consumatori, organizzazioni del commercio internazionale, associazioni professionali ed organizzazioni non governative – al fine di definire a livello comunitario una base comune di principi, requisiti e procedure da applicare in campo alimentare.

Come chiaramente enunciato dall’articolo 5 del Regolamento 178/2002/CE, gli obiettivi che l’Unione europea si prefigge in materia di sicurezza alimentare mirano essenzialmente a:
  • garantire un elevato livello di tutela della vita, della salute umana e degli interessi dei consumatori, tenendo conto della protezione della salute e del benessere degli animali, della salute, delle piante e dell’ambiente;
  • proseguire nella strada dell’integrazione dei mercati nazionali incentivando la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali;
  • prendere in considerazione e contribuire all’elaborazione di norme tecniche;internazionali sugli alimenti e sui mangimi, nonché di norme sanitarie e fitosanitarie, al fine di promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare ed assicurare, in tal modo, che l’elevato livello di protezione adottato nella Comunità non possa essere ridotto.
Per garantire in toto la sicurezza degli alimenti occorre considerare come un unico processo tutti gli stadi della catena alimentare, dall’allevamento o la coltivazione dei prodotti primari fino alla vendita al dettaglio ai consumatori finali, passando attraverso le fasi di trasformazione, trasporto e distribuzione del prodotto, in quanto ciascun momento della filiera è in grado di incidere sulla sicurezza alimentare.

Le misure adottate dalla Comunità in materia di alimenti si basano, pertanto, sull’analisi del rischio in tre fasi:

  • valutazione del coefficiente di rischio di un alimento, tenendo in considerazione fattori di natura scientifica ma anche sociale, economica, etica e ambientale;
  • gestione del rischio, al fine di esaminare le possibili alternative d’intervento, sulla base dei risultati della valutazione del rischio e delle consultazioni delle parti interessate;
  • comunicazione del rischio, ossia lo scambio interattivo tra le parti coinvolte di informazioni e pareri riguardanti gli elementi di pericolo, i fattori connessi al rischio e la percezione del rischio.

Inoltre, grazie all’applicazione del cd. “principio di precauzione”, gli Stati membri e la Commissione Europea possono adottare misure preventive di tutela della salute e di gestione del rischio qualora l’analisi di un determinato prodotto abbia evidenziato la probabilità che si verifichino effetti nocivi ma permanga una situazione d’incertezza dal punto di vista scientifico.

l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, istituita attraverso il Regolamento 178/2002/CE è l’organismo europeo di riferimento in materia di valutazione dei rischi per la sicurezza di alimenti e mangimi, benessere e salute degli animali, nutrizione, protezione e salute delle piante. L’EFSA produce consulenza specialistica per consentire alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli Stati membri dell’UE di prendere decisioni efficaci e puntuali in materia di gestione del rischio, grazie alle quali viene assicurata la protezione della salute dei consumatori europei e la sicurezza del cibo e della catena alimentare. L’Autorità è istituita e regolata sulla base di principi di indipendenza, trasparenza e riservatezza e svolge le proprie attività di valutazione e comunicazione del rischio secondo rigidi criteri giuridici.
In caso di rischio, diretto o indiretto, per la salute umana, il Regolamento 178/2002/CE ha istituito un sistema di allarme rapito per la gestione delle emergenze, in base al quale ogni Stato membro è tenuto ad adottare misure che limitino quanto più possibile l’immissione e la commercializzazione del prodotto incriminato, dandone immediata notifica alla Commissione Europea, la quale, in funzione della gravità del rischio, adotterà il provvedimento più idoneo.

Al fine di evitare il verificarsi di situazioni di emergenza, durante tutte le fasi della catena alimentare gli operatori di settore controllano che i prodotti alimentari o gli alimenti per animali rispondano ai requisiti legislativi previsti per legge e ne verificano l’osservanza. Gli Stati membri, dal canto loro, vigilano sulla corretta applicazione della normativa in vigore e sul rispetto della stessa da parte dei protutori, definendo le sanzioni da comminare in caso di violazione.

Durante ogni fase della catena alimentare la responsabilità giuridica del controllo della sicurezza dei prodotti alimentari ricade sul relativo esercente. Attraverso Il sistema di rintracciabilità istituito dal Regolamento, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi altra sostanza destinata a far parte di un determinato alimento o mangime.

Qualora un operatore alimentare ritenga che l’alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza prescritti e comporti, quindi, un rischio per la salute umana ed animale, deve prontamente avvertire le autorità competenti ed adottare misure idonee al ritiro dell’alimento in questione dal mercato.

TELEFONIA E ROAMING

Conviene inviare SMS e telefonare da e verso telefono fisso, costa molto meno!
Per le chiamate da e per l’UE esiste l’Eurotariffa che impone un tetto limite ai costi di chiamate in entrata/uscita e SMS. Per le chiamate da e per paesi extraeuropei i costi sono in base alla tariffa del gestore interessato (Roaming), superiori al proprio profilo tariffario e alla stessa Eurotariffa 
· Verificare (telefonando) se il gestore a cui siamo abbonati è presente nella nazione in cui andremo o ha accordi di roaming con il/i gestore/i locale/i.

· Assicurarsi di aver ricaricato a sufficienza il telefono (in caso di abbonamento prepagato) o di aver attivato la ricarica automatica tramite carta di credito . Fare la ricarica dall’estero risulta sempre un po’ complicato.

· Potrebbe essere utile avere una SIM di gestore locale, per telefonare liberamente nel paese in cui soggiorneremo.

· Informarsi sulle opzioni del proprio piano tariffario offerte all’estero da alcuni gestori telefonici

Molte volte nelle zone transfrontaliere, in presenza di un segnale più forte, si può verificare un collegamento all’utente chiamato tramite un gestore estero. Questo comporta un aggravio dei costi, perché si passa su una rete non nazionale. E’ generalmente possibile disabilitare sul proprio telefono l’agganciamento automatico alla rete disponibile per evitare tale inconveniente.
Alla durata del contratto e alle eventuali penalità in caso di passaggio ad altro gestore. Inoltre, molte volte l’apparato non è compatibile con le SIM di un gestore alternativo.
Non esiste la tariffa più conveniente in assoluto (altrimenti tutti utilizzeremmo quella) ma relativamente all’utilizzo che se ne fa, in base a:

· durata media delle telefonate

· invio di SMS

· numero di chiamate verso rete fissa

E’ importante confrontare le tariffe e i servizi offerti dai vari gestori!

Badando essenzialmente alla copertura offerta dalla rete nella propria zona di residenza.

TRASPORTO AEREO

Diritti dei passeggeri aerei ai sensi del REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

No. Il risarcimento da richiedere alla compagnia si limita ai danni materiali (es. alloggio, taxi, vitto)
Per cancellazione si intende la soppressione del volo, per cui l’aereo rimane a terra. In tal caso il Regolamento prevede alcune forme di assistenza e di compensazione pecuniaria in base al periodo di preavviso e alla lunghezza del volo:

CANCELLAZIONE – Avviso di cancellazione dato almeno due settimane prima del giorno di partenza

Servizi dovuti dalla compagnia aerea
Offrire un possibile volo alternativo.

 

CANCELLAZIONE – Avviso di cancellazione dato tra i 15 e i 7 giorni prima del giorno di partenza

Servizi dovuti dalla compagnia aerea
Offrire un possibile volo alternativo, con anticipo sulla partenza inferiore alle 2 ore e con ritardo sull’arrivo non superiore alle 4 ore rispetto all’ orario previsto per il volo cancellato.

 

CANCELLAZIONE – Avviso di cancellazione dato meno di 7 giorni prima del giorno di partenza

Servizi dovuti dalla compagnia aerea
Offrire un possibile volo alternativo, con anticipo sulla partenza inferiore ad 1 ora e con ritardo sull’arrivo non superiore alle 2 ore rispetto all’orario previsto per il volo cancellato.

 

CANCELLAZIONE – Avviso dato al momento della partenza

Servizi dovuti dalla compagnia aerea
Alternativamente:

  • Il completo rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto, per la o le parti di viaggio non effettuate o per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo cancellato è divenuto inutile rispetto al programma iniziale del viaggio, nonché, se del caso: un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, appena possibile;
  • Un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, appena possibile;
  • Un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabile, ad una data successiva di gradimento del passeggero, secondo disponibilità dei posti;
  • Il trasporto dall’aeroporto di effettiva destinazione a quello di destinazione inizialmente previsto, se diversi, o ad altra località concordata col passeggero;

Servizi addizionali:

  • Pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
  • Due telefonate gratuite o fax o messaggi di posta elettronica;
  • In caso di partenza il giorno successivo: sistemazione in albergo e – trasporto dall’aeroporto verso l’albergo;

Compensazione pecuniaria:

  • Per le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km € 250;
  • Per le tratte aeree nell’ UE superiori a 1.500 km € 400;
  • Per le tratte aeree dall’UE verso Paesi terzi comprese tra 1.500 e 3.500 km € 400;
  • Per le tratte aeree da un Paese terzo verso l’UE comprese tra 1.500 e 3.500 km € 400;
  • Per tutte le tratte aeree pari o superiori a 3.500 km € 600;

In caso di volo alternativo, la compensazione pecuniaria può essere ridotta del 50% se l’orario effettivo di arrivo non supera l’orario previsto per il volo cancellato, di:

  • Per le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km 2 h;
  • Per le tratte aeree nell’ UE superiori a 1.500 km 3 h;
  • Per le tratte aeree dall’UE verso Paesi terzi comprese tra 1.500 e 3.500 km 3 h;
  • Per le tratte aeree da un Paese terzo verso l’UE comprese tra 1.500 e 3.500 km 3 h;
  • Per tutte le tratte aeree pari o superiori a 3.500 km 4 h;
Per negato imbarco si intende l’impedimento al passeggero, da parte della compagnia, di salire a bordo dell’aereo che poi partirà regolarmente. In genere è dovuto ad overbooking, cioè al fatto che la compagnia ha registrato più prenotazioni dei posti effettivamente disponibili. In tal caso il Regolamento prevede che la compagnia verifichi preventivamente la presenza di volontari, cioè passeggeri disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare.

 

Negato imbarco Verso i volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici

Servizi dovuti dalla compagnia aerea

  • Compensazione, alle condizioni concordate tra il volontario e il vettore aereo, nonché in aggiunta, alternativamente
  • Il completo rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto, per la o le parti di viaggio non effettuate o per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo cancellato è divenuto inutile rispetto al programma iniziale del viaggio, nonché, se del caso:
    • un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, appena possibile;
    • Un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, appena possibile;
    • Un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabile, ad una data successiva di gradimento del passeggero, secondo disponibilità dei posti;
    • Il trasporto dall’aeroporto di effettiva destinazione a quello di destinazione inizialmente previsto, se diversi, o ad altra località concordata col passeggero.

 

 

Negato imbarco Verso i passeggeri a cui è negato l’imbarco contro la loro volontà

Servizi dovuti dalla compagnia aerea

  • Per le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km € 250
  • Per le tratte aeree nell’ UE superiori a 1.500 km € 400
  • Per le tratte aeree dall’UE verso Paesi terzi comprese tra 1.500 e 3.500 km € 400
  • Per le tratte aeree da un Paese terzo verso l’UE compresetra 1.500 e 3.500 km € 400
  • Per tutte le tratte aeree pari o superiori a 3.500 km € 600 

In caso di volo alternativo, la compensazione pecuniaria può essere ridotta del 50% se l’orario effettivo di arrivo non supera l’orario previsto per il volo cancellato, di:

  • Per le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km 2 h
  • Per le tratte aeree nell’ UE superiori a 1.500 km 3 h
  • Per le tratte aeree dall’UE verso Paesi terzi comprese tra 1.500 e 3.500 km 3 h
  • Per le tratte aeree da un Paese terzo verso l’UE comprese tra 1.500 e 3.500 km 3 h
  • Per tutte le tratte aeree pari o superiori a 3.500 km 4 h

Alternativamente:

  • Il completo rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto, per la o le parti di viaggio non effettuate o per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo cancellato è divenuto inutile rispetto al programma iniziale del viaggio, nonché, se del caso:

– Un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, appena possibile;
– Un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, appena possibile;
– Un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabile, ad una data successiva di gradimento del passeggero, secondo disponibilità dei posti;
– Il trasporto dall’aeroporto di effettiva destinazione a quello di destinazione inizialmente previsto, se diversi, o ad altra località concordata col passeggero.

Servizi addizionali:

  • Pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
  • Due telefonate gratuite o fax o messaggi di posta elettronica;
  • In caso di partenza il giorno successivo: sistemazione in albergo e trasporto dall’aeroporto verso l’albergo
Per ritardo di un volo si intende il rinvio della partenza o il posticipo dell’arrivo superiori di almeno 2 ore rispetto agli orari di partenza e arrivo inizialmente previsti. In tal caso il Regolamento prevede determinate forme di assistenza proporzionalmente all’entità del ritardo e alla lunghezza del volo:

 

Ritardo

Almeno 2 ore

Per tratte aeree

pari o inferiori a 1.500 km;

Servizi dovuti dalla compagnia aerea

  • Pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
  • Due telefonate gratuite o telefax o fax o messaggi di posta elettronica.

 

 

Ritardo

Almeno 3 ore

Per tratte aeree

nell’ UE oltre 1.500 km;

dall’UE verso Paesi terzi comprese tra 1.500 e 3.500 km;

da un Paese terzo verso l’UE comprese tra 1.500 e 3.500km.

Servizi dovuti dalla compagnia aerea

  • Pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
  • Due telefonate gratuite o telefax o fax o messaggi di posta elettronica.

 

 

Ritardo

Almeno 4 ore

Per tratte aeree

pari o superiori a 3.500 km;

Servizi dovuti dalla compagnia aerea

  • Pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
  • Due telefonate gratuite o telefax o fax o messaggi di posta elettronica.

 

 

Ritardo

Almeno 5 ore

Per tratte aeree

tutte;

Servizi dovuti dalla compagnia aerea

 

Oltre ai servizi di cui sopra:

  • Il completo rimborso entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto, per la o le parti di viaggio non effettuate o per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma iniziale del viaggio, nonché, se del caso:

– un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, appena possibile;

 

 

Ritardo

Partenza solo il giorno successivo all’orario inizialmente previsto

Per tratte aeree

tutte;

Servizi dovuti dalla compagnia aerea

  •  Sistemazione in albergo e trasporto dall’aeroporto verso l’albergo

 

 

Inoltre, in base alla recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 novembre 2009 (procedimenti riuniti C 402/07 e C 432/07), i passeggeri di voli ritardati possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria (previsto dall’art. 7 del Regolamento 261/2004) quando – a causa di tale ritardo – subiscano una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.

Di regola, il passeggero è tenuto a presentarsi al Check-in entro l’orario previsto ed indicato sulle condizioni generali di trasporto allegate al biglietto. Nei periodi di elevato traffico è ragionevolmente utile anticipare almeno una mezz’ora l’arrivo in aeroporto. Tuttavia, la compagnia è tenuta ad attrezzarsi per servire tutti i clienti prenotati entro il lasso di tempo intercorrente tra l’orario indicato e l’ora di chiusura del volo, gestendo con ordine tutte le operazioni preliminari all’imbarco. Se così non avviene pretendete di parlare con un responsabile ed esigete di essere serviti in tempo utile: da questo punto in poi la responsabilità è della compagnia. Per quanto riguarda i controlli di sicurezza non è possibile “saltarli”, potete però chiedere al personale addetto di farvi passare avanti per effettuare i controlli necessari oppure di avvisare il gate affinché vi aspetti.
Lo smarrimento, il danneggiamento e la ritardata consegna del bagaglio sono regolate dalla Convenzione di Montreal del 1999 e dal Regolamento CE 889/02 che prevede la responsabilità del vettore con possibilità di risarcimento nei confronti del passeggero fino a 1.000 DPS per passeggero, pari a circa euro 1200 €.
Se, una volta giunti a destinazione, non ritrovate il vostro bagaglio dovete recarvi immediatamente allo sportello Lost and found della compagnia per compilare l’apposito modulo, il PIR, e reclamare ,entro 21 giorni da quando il bagaglio doveva essere messo a disposizione, nei confronti della stessa per richiedere il dovuto rimborso.

Ricordatevi di allegare alla vostra lettera di reclamo una copia dei seguenti documenti: il PIR, il biglietto aereo, l’etichetta del vostro bagaglio, le ricevute di pagamento e/o gli scontrini delle spese sostenute a seguito di tale smarrimento o ritarda consegna

Se il vostro bagaglio vi viene consegnato danneggiato, dovete recarvi allo sportello della compagnia aerea per compilare l’apposito modulo, il PIR, e presentare il vostro reclamo alla stessa entro 7 giorni dal ricevimento del bagaglio. Ricordatevi di allegare alla vostra lettera di reclamo una copia dei seguenti documenti: il PIR, il biglietto aereo, l’etichetta del vostro bagaglio, le ricevute di pagamento e/o gli scontrini delle spese sostenute a seguito di tale smarrimento o ritarda consegna

VIAGGI

Grazie all’accordo di Schengen i controlli alle frontiere sono stati eliminati. E’ comunque utile e necessario portare con sé la propria carta di identità o passaporto. Non è quindi necessario avere un visto per poter soggiornare o viaggiare all’interno dell’Unione Europea.
I paesi che aderiscono pienamente a Schengen sono Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia (ma non Irlanda e Regno Unito), più Islanda e Norvegia (che non appartengono all’UE).
Attualmente i paesi europei in cui si utilizza l’euro sono diciassette: Austria, Belgio, Cipro, Estonia,Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Slovacchia,Slovenia. L’euro è utilizzato anche nel principato di Monaco, a San Marino e nella città del Vaticano.
I cittadini dell’UE possono beneficiare di cure sanitarie all’estero gratuite o a costi ridotti. E’ opportuno portare con sé la propria tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) che vi permette di avere accesso all’assistenza sanitaria in qualsiasi paese dell’Unione Europea e di accelerare il rimborso delle spese sostenute.
Certo! Fino al luglio 2008 Irlanda, Malta, Regno Unito e Svezia richiedono anche un test per verificare l’efficacia della vaccinazione effettua. Per il trasporto del suo animale domestico sono necessari diversi documenti. Tutta la documentazione deve essere in inglese.L’animale domestico deve essere in possesso di un certificato di salute valido firmato da un veterinario qualificato. Il suo animale domestico dovrà avere almeno 10 settimane di vita il giorno del viaggio. Il trasporto dell’animale deve essere corredato di un certificato valido, attestante la vaccinazione antirabbica eseguita almeno 21 giorni prima della partenza. Gli animali domestici che viaggiano all’interno dell’unione Europea devono essere muniti di microchip e del passaporto dell’Unione europea per l’animale domestico rilasciato da un veterinario qualificato. Fino al luglio 2008 Irlanda, Malta, Regno Unito e Svezia richiedono anche un test per verificare l’efficacia della vaccinazione effettua.
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