I diritti dei passeggeri nel trasporto su ruote, in caso di disservizi come ritardo, cancellazione o overbooking, sono stabiliti dal Regolamento (UE) 181/2011.
Tali diritti si applicano quando il viaggio avviene all’interno dell’Unione Europea su servizi regolari di lunga percorrenza (tratte superiori ai 250 km) con fermate prestabilite e una frequenza specificata.
Il Regolamento prevede anche la corresponsione di un indennizzo nel caso di perdita o danneggiamento dei bagagli e disposizioni specifiche per la tutela dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.
Nel caso in cui vi sia un ritardo nella partenza superiore alle due ore, al passeggero è offerta la scelta tra:
- rimborso del biglietto e se necessario, il trasporto gratuito verso il punto di partenza
- reinstradamento verso la destinazione finale appena possibile
Se non viene offerta la scelta tra le due opzioni, si ha il diritto ad un risarcimento pari al 50% del prezzo del biglietto.
Nel caso in cui la durata originaria del viaggio sia superiore alle 3 ore e si registra un ritardo di oltre 90 minuti il passeggero ha diritto a:
- pasti e bevande a titolo gratuito ( se possono essere ragionevolmente forniti)
- alla sistemazione in albergo o altro alloggio se la partenza è programmata per il giorno successivo, sino ad un massimo di due pernottamenti per un ammontare massimo di € 80 a notte
Il pernottamento non è dovuto se il ritardo è imputabile a condizioni metereologiche avverse.
Nel caso in cui il viaggio venga cancellato il passeggero può:
- chiedere un rimborso del biglietto e se necessario, il trasporto gratuito verso il punto di partenza
- chiedere di essere trasportato verso la destinazione finale appena possibile.
Se non viene offerta la scelta tra le due opzioni, si ha il diritto ad un risarcimento pari al 50% del prezzo del biglietto.
Nel caso in cui la durata originaria del viaggio sia superiore alle 3 ore e si registra un annullamento il passeggero ha diritto a:
- pasti e bevande a titolo gratuito ( se possono essere ragionevolmente fonriti)
- alla sistemazione in albergo se la partenza è programmata per il giorno successivo, sino ad un massimo di due pernottamenti per un ammontare massimo di € 80 a notte
Nel caso di negato imbarco per l’accettazione di numero di prenotazioni superiore a quello dei posti disponibili, il passeggero ha diritto a scegliere tra:
- il rimborso del prezzo del biglietto o
- il reinstradamento, non appena possibili e a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale.
un risarcimento pari al 50% del costo del biglietto se al passeggero non è offerta la scelta tra il rimborso del biglietto e il reinstradamento.
I passeggeri con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno il diritto di viaggiare alle medesime condizioni degli altri passeggeri, senza dover corrispondere costi aggiuntivi.
Le compagnie, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici, possono rifiutare di emettere un biglietto o di consentire l’accesso a bordo per motivi di disabilità o mobilità ridotta solo se, a causa della configurazione del veicolo o delle infrastrutture, anche nelle fermate e nelle stazioni, ciò sia materialmente impossibile o comporti violazioni degli obblighi relativi alla salute e alla sicurezza.
L’assistenza, che deve essere prestata sia nelle stazioni di fermata dell’autobus che a bordo, può essere fornita anche attraverso l’accettazione gratuita di un accompagnatore.
La tipologia di assistenza necessaria deve essere richiesta con almeno 36 ore di anticipo.
In caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità, il passeggero ha il diritto ad un risarcimento integrale.
News sul trasporto in pullman
I diritti dei passeggeri nel trasporto su ruote, in caso di disservizi come ritardo, cancellazione o overbooking, sono stabiliti dal Regolamento (UE) 181/2011.
Tali diritti si applicano quando il viaggio avviene all’interno dell’Unione Europea su servizi regolari di lunga percorrenza (tratte superiori ai 250 km) con fermate prestabilite e una frequenza specificata.
Il Regolamento prevede anche la corresponsione di un indennizzo nel caso di perdita o danneggiamento dei bagagli e disposizioni specifiche per la tutela dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.
Nel caso in cui vi sia un ritardo nella partenza superiore alle due ore, al passeggero è offerta la scelta tra:
- rimborso del biglietto e se necessario, il trasporto gratuito verso il punto di partenza
- reinstradamento verso la destinazione finale appena possibile
Se non viene offerta la scelta tra le due opzioni, si ha il diritto ad un risarcimento pari al 50% del prezzo del biglietto.
Nel caso in cui la durata originaria del viaggio sia superiore alle 3 ore e si registra un ritardo di oltre 90 minuti il passeggero ha diritto a:
- pasti e bevande a titolo gratuito ( se possono essere ragionevolmente forniti)
- alla sistemazione in albergo o altro alloggio se la partenza è programmata per il giorno successivo, sino ad un massimo di due pernottamenti per un ammontare massimo di € 80 a notte
Il pernottamento non è dovuto se il ritardo è imputabile a condizioni metereologiche avverse.
Nel caso in cui il viaggio venga cancellato il passeggero può:
- chiedere un rimborso del biglietto e se necessario, il trasporto gratuito verso il punto di partenza
- chiedere di essere trasportato verso la destinazione finale appena possibile.
Se non viene offerta la scelta tra le due opzioni, si ha il diritto ad un risarcimento pari al 50% del prezzo del biglietto.
Nel caso in cui la durata originaria del viaggio sia superiore alle 3 ore e si registra un annullamento il passeggero ha diritto a:
- pasti e bevande a titolo gratuito ( se possono essere ragionevolmente fonriti)
- alla sistemazione in albergo se la partenza è programmata per il giorno successivo, sino ad un massimo di due pernottamenti per un ammontare massimo di € 80 a notte
Nel caso di negato imbarco per l’accettazione di numero di prenotazioni superiore a quello dei posti disponibili, il passeggero ha diritto a scegliere tra:
- il rimborso del prezzo del biglietto o
- il reinstradamento, non appena possibili e a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale.
un risarcimento pari al 50% del costo del biglietto se al passeggero non è offerta la scelta tra il rimborso del biglietto e il reinstradamento.
I passeggeri con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno il diritto di viaggiare alle medesime condizioni degli altri passeggeri, senza dover corrispondere costi aggiuntivi.
Le compagnie, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici, possono rifiutare di emettere un biglietto o di consentire l’accesso a bordo per motivi di disabilità o mobilità ridotta solo se, a causa della configurazione del veicolo o delle infrastrutture, anche nelle fermate e nelle stazioni, ciò sia materialmente impossibile o comporti violazioni degli obblighi relativi alla salute e alla sicurezza.
L’assistenza, che deve essere prestata sia nelle stazioni di fermata dell’autobus che a bordo, può essere fornita anche attraverso l’accettazione gratuita di un accompagnatore.
La tipologia di assistenza necessaria deve essere richiesta con almeno 36 ore di anticipo.
In caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità, il passeggero ha il diritto ad un risarcimento integrale.