Dispositivi connessi: sono protetti i consumatori europei?
Dalla scelta d’acquisto agli aggiornamenti, emergono criticità nella tutela dei diritti: analizziamo le regole già applicabili e le prospettive di evoluzione per l’Internet of Things.
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Dalla scelta d’acquisto agli aggiornamenti, emergono criticità nella tutela dei diritti: analizziamo le regole già applicabili e le prospettive di evoluzione per l’Internet of Things.
Più trasparenza sulle recensioni verificate, controlli sull’autenticità dei giudizi e maggiore attenzione alle pratiche che possono condizionare le scelte dei consumatori. Prima di prenotare un albergo, scegliere un ristorante o acquistare un servizio, spesso basta una manciata di recensioni per orientare una decisione. Ma quanto sono affidabili quei giudizi?
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza dell’8 ottobre 2026 nella causa C-108/26 RX, D (Decisione relativa alla gestione del traffico aereo), ha chiarito che una decisione di gestione del traffico aereo non può essere qualificata, di per sé, come una «circostanza eccezionale» idonea a esonerare il vettore aereo dal pagamento della compensazione pecuniaria per un volo arrivato con almeno tre ore di ritardo.
Una risposta convincente non è necessariamente una risposta trasparente.
È questo uno dei nuovi interrogativi posti dall’impiego dell’intelligenza artificiale nelle attività quotidiane dei consumatori che sempre più spesso la utilizzano non solo per cercare informazioni, ma anche per orientarsi sugli acquisti, confrontare prodotti e servizi e assumere decisioni.
Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea interviene su una questione di particolare interesse per i passeggeri aerei: quale giudice è competente a decidere una controversia relativa allo smarrimento del bagaglio quando il biglietto è stato acquistato online?
Dal carovita alla transizione energetica alla sicurezza digitale: nel suo intervento sullo Stato dell’Unione, Ursula von der Leyen ha delineato alcune priorità che avranno un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini europei.
Dal 27 settembre 2026 i consumatori troveranno nei punti vendita, fisici e online, un nuovo avviso armonizzato che richiama i diritti legati alla garanzia legale di conformità. Contestualmente debutta l’etichetta europea «GARAN», pensata per rendere immediatamente riconoscibili i prodotti accompagnati da una garanzia commerciale di durabilità.
Siamo nel pieno della stagione delle vacanze e, prima della partenza, è importante è importante verificare di essere in possesso del documento corretto per il viaggio. Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non è più valida per l’espatrio, ma non è questa l’unica verifica da fare. A seconda della destinazione potrebbero essere necessari il passaporto, una determinata validità residua, un visto o un’autorizzazione elettronica di viaggio, anche in caso di scali intermedi. Il Centro Europeo Consumatori Italia riepiloga le principali regole da conoscere per evitare problemi al momento dell’imbarco o all’arrivo nel Paese di destinazione.
Con la sentenza del 16 luglio 2026, la Seconda Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea è tornata a pronunciarsi sul complesso tema della responsabilità degli intermediari digitali precisando i confini dell’esenzione di responsabilità prevista dall’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico (la cosiddetta “direttiva e-commerce”). La pronuncia assume particolare rilievo perché riguarda un settore – quello dei giochi d’azzardo – che, pur essendo escluso dall’ambito di applicazione della direttiva sul commercio elettronico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), solleva questioni più ampie relative al ruolo degli operatori digitali nella diffusione di contenuti commerciali e pubblicitari illeciti o soggetti a regolamentazione.
Quando si sottoscrive un abbonamento a una piattaforma di streaming, il consumatore può perdere immediatamente il diritto di recesso oppure ha diritto a un periodo di ripensamento di 14 giorni? A fare chiarezza su questo aspetto è intervenuta la Corte di giustizia dell’UE che, con la recente sentenza nella causa C-234/25, ha stabilito che il diritto di recesso non può essere escluso quando l’offerta consiste in un servizio digitale che si adatta al comportamento dell’utente. La controversia ruotava attorno a un interrogativo fondamentale: un abbonamento a una piattaforma di streaming deve essere qualificato come fornitura di un contenuto digitale oppure come prestazione di un servizio digitale? La risposta è determinante, poiché da tale qualificazione dipende l’applicazione delle norme sul diritto di recesso previste dalla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. Una decisione che contribuisce a chiarire la disciplina europea applicabile ai contratti di abbonamento per i servizi di streaming.
Dalla scelta d’acquisto agli aggiornamenti, emergono criticità nella tutela dei diritti: analizziamo le regole già applicabili e le prospettive di evoluzione per l’Internet of Things.
Più trasparenza sulle recensioni verificate, controlli sull’autenticità dei giudizi e maggiore attenzione alle pratiche che possono condizionare le scelte dei consumatori. Prima di prenotare un albergo, scegliere un ristorante o acquistare un servizio, spesso basta una manciata di recensioni per orientare una decisione. Ma quanto sono affidabili quei giudizi?
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza dell’8 ottobre 2026 nella causa C-108/26 RX, D (Decisione relativa alla gestione del traffico aereo), ha chiarito che una decisione di gestione del traffico aereo non può essere qualificata, di per sé, come una «circostanza eccezionale» idonea a esonerare il vettore aereo dal pagamento della compensazione pecuniaria per un volo arrivato con almeno tre ore di ritardo.
Una risposta convincente non è necessariamente una risposta trasparente.
È questo uno dei nuovi interrogativi posti dall’impiego dell’intelligenza artificiale nelle attività quotidiane dei consumatori che sempre più spesso la utilizzano non solo per cercare informazioni, ma anche per orientarsi sugli acquisti, confrontare prodotti e servizi e assumere decisioni.
Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea interviene su una questione di particolare interesse per i passeggeri aerei: quale giudice è competente a decidere una controversia relativa allo smarrimento del bagaglio quando il biglietto è stato acquistato online?
Dal carovita alla transizione energetica alla sicurezza digitale: nel suo intervento sullo Stato dell’Unione, Ursula von der Leyen ha delineato alcune priorità che avranno un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini europei.
Dal 27 settembre 2026 i consumatori troveranno nei punti vendita, fisici e online, un nuovo avviso armonizzato che richiama i diritti legati alla garanzia legale di conformità. Contestualmente debutta l’etichetta europea «GARAN», pensata per rendere immediatamente riconoscibili i prodotti accompagnati da una garanzia commerciale di durabilità.
Siamo nel pieno della stagione delle vacanze e, prima della partenza, è importante è importante verificare di essere in possesso del documento corretto per il viaggio. Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non è più valida per l’espatrio, ma non è questa l’unica verifica da fare. A seconda della destinazione potrebbero essere necessari il passaporto, una determinata validità residua, un visto o un’autorizzazione elettronica di viaggio, anche in caso di scali intermedi. Il Centro Europeo Consumatori Italia riepiloga le principali regole da conoscere per evitare problemi al momento dell’imbarco o all’arrivo nel Paese di destinazione.
Con la sentenza del 16 luglio 2026, la Seconda Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea è tornata a pronunciarsi sul complesso tema della responsabilità degli intermediari digitali precisando i confini dell’esenzione di responsabilità prevista dall’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico (la cosiddetta “direttiva e-commerce”). La pronuncia assume particolare rilievo perché riguarda un settore – quello dei giochi d’azzardo – che, pur essendo escluso dall’ambito di applicazione della direttiva sul commercio elettronico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), solleva questioni più ampie relative al ruolo degli operatori digitali nella diffusione di contenuti commerciali e pubblicitari illeciti o soggetti a regolamentazione.
Quando si sottoscrive un abbonamento a una piattaforma di streaming, il consumatore può perdere immediatamente il diritto di recesso oppure ha diritto a un periodo di ripensamento di 14 giorni? A fare chiarezza su questo aspetto è intervenuta la Corte di giustizia dell’UE che, con la recente sentenza nella causa C-234/25, ha stabilito che il diritto di recesso non può essere escluso quando l’offerta consiste in un servizio digitale che si adatta al comportamento dell’utente. La controversia ruotava attorno a un interrogativo fondamentale: un abbonamento a una piattaforma di streaming deve essere qualificato come fornitura di un contenuto digitale oppure come prestazione di un servizio digitale? La risposta è determinante, poiché da tale qualificazione dipende l’applicazione delle norme sul diritto di recesso previste dalla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. Una decisione che contribuisce a chiarire la disciplina europea applicabile ai contratti di abbonamento per i servizi di streaming.
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