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13 Maggio 2015

ADOTTATA LA NUOVA DIRETTIVA SULLA TUTELA CONSOLARE DEI CITTADINI EUROPEI

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Dopo diversi anni di confronto e negoziazioni tra gli Stati membri, il 20 aprile scorso il Consiglio ha adottato la direttiva (UE) 2015/637 che rafforza la protezione consolare dei cittadini europei che si trovano in un Stato non – UE.  La direttiva, che stabilisce le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare tale tutela, nasce dall’esigenza di tenere conto e sistematizzare la prassi normativa e operativa sviluppatasi nei primi anni di funzionamento del sistema di assistenza consolare per i cittadini europei realizzando quanto già sancito dai trattati europei ( vedi gli artt. 20(2)(c) e 23 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e l’articolo 46 della carta europea dei diritti fondamentali) che attribuiscono infatti ai cittadini europei il diritto di godere, nel territorio di uno Stato non-UE in cui il loro Stato nazionale non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi altro Stato UE.

Sono circa 7 milioni i cittadini europei che viaggiano o vivono fuori dall’ Europa in luoghi dove il proprio Paese non ha un’ambasciata o un consolato e che  possono trovarsi in situazioni di difficoltà, dovute a vicende individuali (arresto, smarrimento di documenti, malattia, ecc.), ma anche a fenomeni improvvisi che colpiscono contemporaneamente un numero significativo di individui (attentati terroristici, calamità naturali, incidenti a mezzi di trasporto, ecc.).

L’accordo raggiunto in Consiglio, che si prefigge l’obiettivo di facilitare la cooperazione tra le autorità consolari, chiarisce quando e come i cittadini europei “non rappresentati” hanno il diritto di ricevere assistenza da una ambasciata o un consolato di un altro Paese europeo. Di particolare rilievo la nozione di “assenza di rappresentanza”, fornita dall’art. 6 della direttiva, che include non solo i casi in cui uno Stato UE non è rappresentato in uno Stato non-UE, ma anche le situazioni in cui lo Stato UE, pur rappresentato, non sia in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso. Le misure di cooperazione e coordinamento adottate stabiliscono per lo Stato che riceve la richiesta di assistenza, l’obbligo di consultarsi senza indugio con quello di cui la persona si dichiara cittadino, prima di prestare assistenza, salvo i casi di estrema urgenza. Lo Stato membro cui appartiene il cittadino, dal canto suo, deve fornire allo Stato che presta assistenza tutte le informazioni sul caso in questione ma può anche avocare a sé il caso «al fine di potergli fornire tutela consolare in conformità del diritto o della prassi nazionale». Il trasferimento non è però automatico, ma avviene «appena lo Stato membro di cittadinanza conferma che sta fornendo tutela consolare al cittadino non rappresentato».Tanto contribuisce a salvaguardare il ruolo fondamentale del Paese di origine nell’assistere i propri cittadini che sono in difficoltà all’estero.

La direttiva, inoltre, impegna gli Stati membri a fornire tutela consolare anche ai familiari non-europei di cittadini europei nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbe fornita ai familiari dello Stato membro che presta assistenza conformemente al diritto o alla prassi nazionale di tale Stato membro.

Ove richiesto, il cittadino europeo che riceve assistenza sarà tenuto a restituire al suo Stato nazionale il costo della tutela consolare, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato che gli ha prestato assistenza e dovrà sottoscrivere una promessa di restituzione dei costi per l’assistenza consolare ricevuta. Lo Stato UE che fornisce assistenza consolare, a sua volta, potrà chiedere allo Stato membro di cittadinanza della persona assistita il rimborso del costo della tutela consolare prestata.

Un profilo di interesse della direttiva 2015/637 riguarda le situazioni di crisi a fronte delle quali vengono previste procedure facilitate sia ai fini dell’attivazione della tutela consolare, sia per quanto riguarda gli aspetti finanziari. In merito al primo aspetto gli Stati membri e la delegazione dell’UE presenti in quel territorio dovranno definire dei piani di emergenza e cooperare strettamente per garantire un’assistenza efficace ai cittadini europei non rappresentati in caso di crisi. Allo Stato guida o a quello che coordinerà le operazioni di assistenza spetterà il compito di gestire le operazioni di sostegno ai cittadini europei non rappresentati, con l’appoggio degli altri Stati membri, della delegazione dell’UE e del Servizio Europeo per l’Azione Europea (SEAE).

 “……La direttiva adottata oggi rafforza il diritto dei cittadini ad una uguale protezione consolare e contribuisce ad aumentare la solidarietà europea nei paesi terzi.  La direttiva stabilisce regole chiare e semplici su come gli stati membri dovrebbero cooperare e coordinarsi fra loro e con le delegazioni europee. Di fronte all’aumento del numero di cittadini europei che viaggiano e vivono all’estero è cruciale che ciascuno conosca in che cosa consista concretamente il loro diritto alla protezione consolare “ ha detto Vera Jourova , commissario europeo per la giustizia.

La direttiva, che indubbiamente accresce i diritti dei cittadini europei, nonché la loro consapevolezza di poter disporre di questi diritti dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 1° maggio 2018, data nella quale sarà abrogata la decisione 95/553/CE.

 

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