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4 Giugno 2024

Corte di Giustizia UE: il pulsante di inoltro di un ordine online deve specificare l’obbligo di pagamento per il consumatore

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Corte di Giustizia UE: il pulsante di inoltro di un ordine online deve specificare l’obbligo di pagamento per il consumatore

La Corte di Giustizia UE, nella sua sentenza del 30 maggio sulla causa C-400/22 è intervenuta per chiarire la portata dell’obbligo, da parte dei professionisti, di informare preventivamente il consumatore che, inoltrando un ordine online tramite un pulsante o una funzione simile, accetta di effettuare un pagamento anche se dipende dal verificarsi di una specifica condizione.

Il caso che ha coinvolto la Corte di Giustizia UE

Il locatario di un appartamento in Germania aveva commissionato alla Conny GmbH, una società tedesca di recupero crediti di reclamare l’eccedenza pagata a titolo di canoni in quanto l’ammontare superava il massimale autorizzato dal diritto nazionale. Il contratto tra il locatario/consumatore e la società di recupero crediti era stato concluso online attraverso il sito di quest’ultima con un semplice click previa spunta di una casella per l’accettazione delle condizioni generali. Secondo queste condizioni, se i tentativi della società di far valere i diritti del locatario avessero avuto successo, questi avrebbero dovuto corrispondere una remunerazione per i servizi prestati pari a un terzo dell’importo recuperato. Instaurato un giudizio contro il prestatore di servizi e i locatori dinanzi al tribunale tedesco, questi ultimi hanno eccepito la validità del contratto concluso tra la società di recupero crediti e il loro cliente per invalidare la legittimità del mandato conferito alla Conny, argomentando che, al momento dell’acquisto del servizio di recupero “il pulsante di inoltro dell’ordine non avrebbe riportato la dicitura «ordine con obbligo di pagamento» (o una formula analoga), come richiederebbe la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. In particolare, secondo la direttiva il professionista deve garantire che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica un obbligo di pagamento. Ciò significa che se si clicca su un pulsante (o una funzione simile) per inviare l’ordine, deve essere chiaramente scritto “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione simile che indichi il dovere di pagamento per il consumatore. In mancanza di ciò, il consumatore non sarà vincolato dal contratto o dall’ordine.

L’interpretazione della Corte di Giustizia UE

La Corte in tale contesto, è stata chiamata a rispondere al quesito se l’obbligo informativo richiesto al professionista persiste anche quando l’obbligo di pagamento per il consumatore non nasce con il semplice inoltro dell’ordine, ma richiede l’esito positivo della prestazione commissionata. La Corte ha chiarito che, in conformità ai requisiti previsti dalla direttiva, nel caso dei contratti a distanza conclusi mediante siti Internet, l’obbligo gravante sul professionista di informare il consumatore – prima dell’inoltro dell’ordine su Internet – del fatto che egli si sottopone con tale ordine a un obbligo di pagamento, vale anche quando il consumatore è tenuto a pagare a tale professionista il corrispettivo a titolo oneroso solo dopo la realizzazione di un’ulteriore condizione. Dunque, il professionista è ugualmente vincolato e se non ha rispettato l’obbligo d’informazione ad esso incombente, il consumatore non è vincolato dall’ordine. Tuttavia, la Corte ha specificato che nulla impedisce al consumatore di confermare il proprio ordine successivamente.

Obblighi di informazione da parte del professionista

La Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori è entrata in vigore nel 2011 per migliorare la tutela dei consumatori attraverso l’armonizzazione di vari aspetti in materia di contratti tra consumatori e professionisti. Infatti, la direttiva statuisce sia per i contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali che non, l’obbligo del professionista di fornire al consumatore, prima che sia vincolato dal contratto o da una corrispondente offerta, una serie di informazioni in maniera chiara e comprensibile, come:

  • la propria identità e i dettagli del contatto;
  • le caratteristiche principali del prodotto;
  • il prezzo finale o le modalità per calcolarlo se non è possibile determinarlo preventivamente;
  • le condizioni applicabili, compresi i termini di pagamento, i tempi di consegna, le prestazioni, la

garanzia legale la durata del contratto e le condizioni di recesso.

Inoltre, per alcuni obblighi informativi, come quello sul diritto di recesso, la direttiva prevede regolamenti stringenti per i contratti conclusi a distanza, ovvero online, per telefono o corrispondenza, ecc… e per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, ad esempio, quando un professionista visita a casa il consumatore. In aggiunta, la direttiva Omnibus 2019/2161 ha integrato gli obblighi informativi pre-contrattuali in capo ai venditori fissandone di ulteriori per le piattaforme online che devono:

  • informare l’acquisto è effettuato da un venditore, professionista o privato;
  • informare il consumatore che le norme in materia di tutela dei consumatori dell’Unione non si applicano a contratti conclusi con privati;
  • informare il consumatore se sta acquistando direttamente dalla piattaforma o da un terzo;
  • informare il consumatore se le offerte e il prezzo proposti sono il frutto di una sua preventiva profilazione.

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