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13 Novembre 2015

L’EUROPA POTENZIA L’ANTITRUST: DALLA CONCORRENZA AI DIRITTI DEI CONSUMATORI

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Antitrust Europa

Il 4 novembre scorso, la DG Comp – Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea – ha avviato una consultazione pubblica finalizzata a rilevare le differenze tra le Autorità competenti in materia di concorrenza (meglio note come Antitrust) dei singoli Stati membri, individuandone competenze, tipologia e modalità degli interventi, risultati e criticità.

Antitrust EuropaLa consultazione rappresenta solo una delle fasi di un complesso procedimento, attraverso il quale la Commissione intende rafforzare ed ampliare le competenze ed i poteri delle Antitrust, oltre a rendere uniformi a livello europeo le disposizioni che ne disciplinano il funzionamento, nell’ottica di una sempre maggior tutela del mercato unico europeo e dei consumatori di tutta Europa.

E’ importante, infatti, considerare l’attuale centralità del ruolo delle Autorità Antitrust nazionali nell’applicazione della normativa europea sulla concorrenza, fondamentale per il funzionamento e lo sviluppo del mercato unico europeo. La normativa vigente, però, non prevede adeguati ed incisivi poteri di intervento per le Antitrust, che non possono, quindi, intervenire come sarebbe invece necessario. Per questo, l’ampliamento di poteri e competenze è una delle priorità della Commissione ed in tale ottica sta quindi operando il legislatore europeo.

Il compito principale dell’Antitrust è infatti quello di vigilare affinché le imprese operino senza restrizioni della concorrenza, senza impedire, cioè, alle imprese concorrenti di operare liberamente sul mercato e senza ostacolarne in alcun modo le politiche circa la qualità dei prodotti, i prezzi o le pratiche commerciali eventualmente stabilite.

La lesione della concorrenza, infatti, oltre a danneggiare le imprese concorrenti, danneggia l’intero mercato unico europeo. E danneggia, quindi, anche i consumatori, in quanto ne limita la scelta riguardo la tipologia dei prodotti e le condizioni economiche applicate, impedendo, di fatto, di effettuare le scelte commerciali più convenienti. 

Qualora rilevi una violazione delle regole in materia di concorrenza, l’Antitrust interviene adottando le misure più opportune per l’eliminazione o la mitigazione degli effetti anticoncorrenziali e sanzionando le imprese coinvolte.

Nel tempo, una serie di disposizioni normative sia a livello nazionale che europeo hanno potenziato ed ampliato le competenze delle Antitrust.

In Italia, già dal 1992 il legislatore cominciò a conferire all’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) competenze diverse ed aggiuntive rispetto a quella relativa alla concorrenza, attribuendole anche il potere di reprimere la pubblicità ingannevole e la pubblicità comparativa, oltre a quello di sanzionare le imprese che vi ricorrevano.

Con l’attuazione della Direttiva europea 29/2005/CE, inoltre, le competenze sono state ulteriormente ampliate attraverso l’introduzione di una specifica tutela dei consumatori nei confronti delle imprese che pongono in essere pratiche commerciali scorrette.

Con il termine “pratica commerciale”, il Codice del Consumo definisce qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista in relazione alla promozione, vendita o fornitura dei un prodotto ai consumatori, idonea ad alterare la capacità del consumatore che acquista beni e servizi di decidere consapevolmente, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Ogni qualvolta il professionista ometta informazioni rilevanti, diffonda informazioni non veritiere o addirittura cerchi di condizionare indebitamente il consumatore, pone in essere una pratica commerciale scorretta (che può configurarsi come ingannevole o aggressiva), che la normativa, per l’appunto, vieta.

In questi casi, l’Autorità ha il potere di inibire la condotta del professionista, intervenendo anche in via cautelare, di eliminarne gli effetti e di sanzionarlo con multe fino a 5 milioni di euro.

Oltre a ciò, l’AGCM è competente anche nell’accertamento della vessatorietà delle clausole contrattuali inserite dai professionisti nei contratti con i consumatori ovvero di quelle clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Sono vessatorie, ad esempio, le clausole che prevedono l’esclusione o la limitazione della responsabilità del professionista o che stabiliscono l’esclusione o la limitazione dei diritti del consumatore o che lo obblighino a condizioni eccessivamente gravose.

Questo tipo di clausole sono vietate e, qualora presenti in un contratto tra professionista e consumatore, sono da considerarsi nulle. In questi casi, l’Autorità ha il potere di accertarne e dichiararne la vessatorietà, ordinandone l’eliminazione dai contratti standard del professionista e sanzionandolo.

Dal giugno 2014, inoltre, l’Autorità vigila anche sul rispetto delle nuove norme sui diritti dei consumatori previste dalla Direttiva europea 83/2011/UE e recepita con il d. lgs. n. 21/2014, che ha modificato ed integrato il Codice del Consumo. L’AGCM è quindi ora competente anche riguardo gli obblighi di informazione dei professionisti nei confronti dei consumatori, i requisiti dei contratti fuori dei locali commerciali e a distanza, il diritto di recesso, la consegna dei beni ed i relativi obblighi del professionista.

Oltre a ciò, infine, l’AGCM, in virtù della Legge n. 161/2014, vigila in materia di divieto di discriminazione dei consumatori e delle micro-imprese basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza così come previsto dal D. Lgs. N.59/2010. Infatti, base a quets’ultima disposizione, i professionisti devono applicare le medesime condizioni di vendita a tutti i consumatori, a prescindere dalla loro nazionalità ed è vietata qualsiasi discriminazione in tal senso. Anche in tutti i casi ora menzionati, l’Autorità accerta le violazioni, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.

E’ importante ricordare che l’AGCM non ha, invece, il potere di condannare il professionista a risarcire il consumatore, che dovrà adire all’uopo la giustizia ordinaria.

 Al termine della consultazione pubblica,  fissata per il 12 febbraio 2016, lo stato dell’arte generale sarà più chiaro ed il legislatore europeo saprà come e dove intervenire per sanare le criticità e colmare le attuali lacune legislative.

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