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26 Settembre 2023

Pacchetti turistici: il giudice può informare il viaggiatore sull’esistenza del diritto alla risoluzione del contratto al verificarsi di circostanze straordinarie

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Pacchetti turistici: il giudice può informare il viaggiatore sull’esistenza del diritto alla risoluzione del contratto al verificarsi di circostanze straordinarie

È il principio stabilito dalla Corte di Giustizia dell’UE in seguito alla domanda pregiudiziale di un giudice spagnolo (causa C-83/22) protesa all’interpretazione delle norme comunitarie in materia di pacchetti turistici e, in particolare, sulla possibilità per il giudice di dichiarare d’ufficio la risoluzione del contratto.

Nel caso di specie, un consumatore aveva acquistato tramite l’organizzatore di viaggi Tuk Tuk Travel un pacchetto turistico con destinazione Vietnam e Cambogia nell’ottobre 2019, pagando quasi la metà del prezzo totale dell’intero viaggio. La partenza era prevista per il giorno 8 marzo 2020, mentre il ritorno era previsto per il 24 dello stesso mese. Il 12 febbraio 2020, però, il consumatore ha informato l’organizzatore della sua decisione di risolvere il contratto a causa della diffusione del Covid-19 in Asia, chiedendo il rimborso del corrispettivo versato al netto delle spese di gestione sostenute dall’organizzatore. Quest’ultimo, tuttavia, riteneva di dover restituire solo una minima parte dell’importo versato dal viaggiatore in quanto gli erano dovute le spese di annullamento contrattualmente previste.

La Corte UE ha precisato, innanzitutto, che la direttiva sui pacchetti turistici impone all’organizzatore di viaggi di fornire al viaggiatore una serie di informazioni, tra cui l’informazione relativa al suo diritto di risoluzione del pacchetto turistico, qualifica dall’avvocato generale come un diritto fondamentale del viaggiatore. Trattandosi di un diritto riconosciuto dalla Direttiva, la relativa tutela legittima il giudice nazionale a rilevarne d’ufficio la violazione, in particolare quando il viaggiatore non fa valere il suo diritto perché ne ignora l’esistenza. Tale esame d’ufficio può aver luogo ogni qual volta il diritto di risoluzione è connesso all’oggetto della controversia, il giudice nazionale possiede tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari per valutare se tale diritto di risoluzione possa essere invocato dal viaggiatore interessato e possa ritenersi verosimile che il viaggiatore non si sia appellato a tale suo diritto, benché applicabile, perché ne ignorasse l’esistenza.

Nella disamina della questione sottoposta alla Corte, la stessa rileva che il contratto da cui aveva tratto origine la controversia forniva informazioni sulla possibilità di risoluzione del pacchetto turistico prima della data di partenza avverso il pagamento di spese di annullamento, ma nulla riferiva in merito alla possibilità del viaggiatore di risolvere il contratto senza incorrere in spesa alcuna per il verificarsi di circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle immediate vicinanze, come previsto dalla direttiva sui pacchetti turistici. Contestualmente, la Corte precisa che il giudice nazionale chiamato a valutare la ricorrenza delle circostanze inevitabili e straordinarie può basarsi sulla nozione che delle stesse è stata fornita in occasione della sentenza dell’8 giugno 2023 (C-407/21) può comprendere lo scoppio di una crisi sanitaria mondiale.

La Corte, in sostanza, ha affermato il principio secondo cui se non è possibile escludere che il consumatore abbia ignorato l’esistenza del suo diritto di risoluzione poiché non informato al riguardo dall’organizzatore, il giudice nazionale, non può risolvere dichiarare d’ufficio la risoluzione del contratto, ma può fornire tale informazione e concedere al viaggiatore la possibilità di far valere questo suo diritto nel procedimento  giurisdizionale in corso.

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