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27 Giugno 2022

Scioperi e voli cancellati: ricorda che i tuoi diritti non vanno in vacanza!

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Scioperi e voli cancellati

L’estate è ufficialmente iniziata e le vacanze estive sono alle porte. Dopo due anni di pandemia e le relative restrizioni, quest’anno finalmente si ritorna a viaggiare! Peccato però che nelle prossime settimane, l’avvio delle “ferie estive” potrebbe trasformarsi in un incubo per molti passeggeri europei.

Come già sappiamo, il settore del trasporto aereo è entrato in crisi anche a causa delle restrizioni dovute alla pandemia Covid-19. L’intero comparto è, infatti, in difficoltà per le perdite degli ultimi due anni e, al momento, fatica anche a stare al passo con la domanda, subendo sia una carenza di personale che l’aumento dei costi di gestione, compreso quello del carburante. A causa di ciò, le grandi compagnie aeree continuano a ridurre il numero delle partenze. Si prevedono, dunque, voli cancellati, perfino a poche ore dall’imbarco, caos nei principali aeroporti con lunghe code al check-in. Numerosi saranno anche gli scioperi che interesseranno le compagnie aeree low cost.

Cosa puoi fare, allora, nel caso di cancellazione o ritardo di un volo? E nel caso di sciopero? Come si può ottenere il rimborso che ti spetta? Innanzitutto, facendo valere i tuoi diritti da passeggero!

In primis, ricordati che grazie alla sentenza 17/04/2018 n° C-195/17 della Corte di Giustizia Europea, lo sciopero non necessariamente esonera la compagnia aerea dall’obbligo di rimborso. Grazie a tale verdetto, occorrerà valutare, caso per caso, se lo sciopero afferisca realmente all’ordinario esercizio dell’attività della compagnia e se rientri davvero nel suo ambito di controllo. Solo qualora non sussistano queste due condizioni, le circostanze si definiscono eccezionali e dunque la compagnia può legittimamente negare la compensazione ai passeggeri. È importante sapere, dunque, quali sono le circostanze in cui è possibile ottenere un rimborso e quali non lo sono. Per fare un esempio, l’aeroporto di Amsterdam “Schipol” ha deciso che quest’estate limiterà il numero dei viaggiatori che possono partire dall’aeroporto ogni giorno, al fine di evitare situazioni vissute nelle ultime settimane: code estremamente lunghe e passeggeri che si ritrovavano quasi sempre senza volo. In questo caso, allora, la compagnia aerea potrebbe non avere responsabilità e, dunque, non sarebbe tenuta a pagare la compensazione, anche se la cancellazione venisse comunicata a meno di 14 giorni dalla partenza. Tieni a mente però che, in ogni caso, la compagnia aerea ha – nei confronti del passeggero – l’obbligo di assistenza e di riprotezione su un altro volo anche quando la circostanza è eccezionale.

Anche in caso di cancellazione del volo dovuta a circostanze eccezionali, hai diritto sia alla scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto (entro 7 giorni) o la riprotezione su un altro volo alternativo che all’assistenza da parte della compagnia.

Per far fronte a tali situazioni, se la compagnia aerea ha sede in un altro stato dell’Ue, puoi rivolgerti al Centro Europeo dei Consumatori per ottenere una consulenza gratuita sui tuoi diritti oppure per ricevere assistenza gratuita nel contatto con la controparte. Puoi contattare il Centro all’indirizzo email: info@ecc-netitalia.it oppure mandare un reclamo attraverso il link: https://ecc-netitalia.it/it/modulo-reclami.

Inoltre, hai anche la possibilità di ricorrere a procedure stragiudiziali, rapide e poco onerose, gestite da un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution). Gli organismi ADR offrono, infatti, la risoluzione di controversie nazionali e transfrontaliere. Un esempio di procedura ADR è l’ODR (Online Dispute Resolution) che con il suo servizio online può essere molto utile in caso di controversie transfrontaliere, ovvero quando la distanza geografica tra compagnia e consumatore potrebbe essere per quest’ultimo un ostacolo nell’esercizio dei propri diritti. In questo caso, il consumatore può presentare un reclamo, accedendo alla piattaforma ODR attraverso il link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Il punto di contatto ODR italiano è il Centro Europeo Consumatori Italia.

Infine, l’accertamento di eventuali violazioni previste dal Regolamento (CE) 261/2004 del Parlamento e del Consiglio europeo che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e il possibile sanzionamento ai vettori spettano all’ ENAC (Italian Civil Aviation Authority) così come ai suoi omologhi in Ue.

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