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Crisi in Medio Oriente: cosa fare e quali sono i tuoi diritti

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

L’escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran, iniziata il 28 febbraio, ha avuto ripercussioni immediate anche sul trasporto aereo internazionale. La creazione di una No Fly Zone e la conseguente chiusura dello spazio aereo in diverse aree del Medio Oriente hanno costretto numerose compagnie aeree a modificare o sospendere le rotte che attraversano la regione.

Si tratta di corridoi aerei strategici per il traffico intercontinentale: molte tratte tra Europa, Asia e Africa passano infatti proprio sopra quest’area. La loro improvvisa indisponibilità ha generato una delle più significative interruzioni del traffico aereo globale degli ultimi anni, con effetti che ricordano, per ampiezza e rapidità, quelli registrati durante la pandemia di Covid-19.

Per i passeggeri le conseguenze sono concrete e immediate: voli cancellati, partenze riprogrammate, itinerari modificati e tempi di attesa più lunghi. In molti casi i viaggiatori segnalano difficoltà nel ricevere informazioni chiare e tempestive sullo stato del proprio volo, mentre chi ha acquistato pacchetti turistici si trova ad affrontare cambiamenti o cancellazioni dell’intero viaggio. Ma cosa fare in questi casi? E quali sono i diritti dei viaggiatori quando le cancellazioni dipendono da circostanze eccezionali? In questa pagina proviamo a fare chiarezza.

Per i voli in partenza dall’UE verso i Paesi del Medio Oriente e per quelli in partenza dal Medio Oriente verso l’UE operati da compagnie aeree dell’UE, i passeggeri sono tutelati dal Regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto a scegliere tra:

  • Il rimborso del prezzo del biglietto, da effettuarsi entro 7 giorni, in denaro o, solo se concordato, tramite voucher;
  • La riprotezione su un volo alternativo, in condizioni di trasporto comparabili, verso la destinazione finale non appena possibile oppure in una data successiva scelta dal passeggero, salvo disponibilità di posti.

Se il passeggero sceglie la riprotezione su un volo alternativo, ha diritto anche all’assistenza da parte della compagnia aerea durante l’attesa, che comprende:

  • pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
  • sistemazione in albergo, qualora sia necessario uno o più pernottamenti;
  • trasferimento tra aeroporto e luogo di sistemazione e viceversa;
  • due chiamate telefoniche oppure messaggi via telex, fax o posta elettronica.

Nel caso in cui la riprotezione avvenga su un volo in partenza o con arrivo in un aeroporto diverso da quello originariamente previsto, spetta alla compagnia aerea organizzare il trasferimento verso l’aeroporto inizialmente prenotato o verso un’altra destinazione concordata.

L’obbligo di assistenza si applica anche quando un volo subisce un ritardo alla partenza di almeno 2, 3 o 4 ore, a seconda della distanza della tratta, indipendentemente dalla natura – eccezionale o meno – della causa che ha determinato il ritardo.

Diverso è il discorso per quanto riguarda la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento. La cancellazione di un volo dovuta a conflitti armati o alla chiusura dello spazio aereo, come nella situazione attuale in Medio Oriente, può rientrare tra le circostanze eccezionali. Si tratta infatti di eventi che non avrebbero potuto essere evitati anche se il vettore avesse adottato tutte le misure ragionevoli.

In questi casi, quindi, i passeggeri non hanno diritto alla compensazione pecuniaria. Tuttavia, la valutazione deve essere sempre effettuata caso per caso: la compagnia aerea deve dimostrare che la cancellazione o un lungo ritardo (superiore a 3 ore) è stato effettivamente causato da circostanze straordinarie, cioè da eventi al di fuori del suo controllo e inevitabili anche adottando tutte le misure ragionevoli.

La crisi internazionale legata al conflitto in Iran sta avendo effetti anche sul trasporto aereo, in particolare sulla disponibilità e sui costi del carburante. Le difficoltà di approvvigionamento, legate anche alle tensioni nello Stretto di Hormuz, stanno spingendo alcune compagnie aeree a rivedere la propria programmazione.

Al momento non si registra un blocco generalizzato del traffico aereo, ma la situazione è in evoluzione e potrebbero verificarsi cancellazioni o modifiche dei voli anche per queste ragioni.

Qualora un volo venga cancellato a causa della carenza di carburante riconducibile alla crisi internazionale, tale situazione può rientrare tra le circostanze eccezionali, ossia eventi non imputabili alla compagnia aerea e al di fuori del suo controllo. In questi casi, non è prevista la compensazione pecuniaria.

Resta comunque fermo il diritto del passeggero, in caso di cancellazione, a ottenere il rimborso del prezzo del biglietto, da effettuarsi entro 7 giorni, in denaro o, solo se concordato, tramite voucher.

In questa fase è consigliabile monitorare gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali delle compagnie aeree e delle autorità competenti, nonché verificare le condizioni della propria assicurazione di viaggio, che potrebbe prevedere coperture specifiche, controllando eventuali esclusioni relative a eventi geopolitici o situazioni di emergenza.

Chi ha in programma un viaggio nei prossimi giorni dovrebbe informarsi con attenzione sulla situazione prima di mettersi in viaggio. Il primo passo è verificare direttamente con la compagnia aerea eventuali modifiche, ritardi o cancellazioni del volo, consultando i canali ufficiali oppure contattando il servizio clienti.

  • Se è stato acquistato un servizio turistico singolo, come il solo biglietto aereo, il principale interlocutore resta la compagnia aerea, a cui rivolgersi per informazioni aggiornate sullo stato del volo, sulle alternative disponibili e sulle possibili opzioni di rimborso o riprotezione.
  • Se il viaggio fa parte di un pacchetto turistico, ad esempio quando volo, alloggio o altri servizi sono stati acquistati insieme tramite un tour operator o un’agenzia di viaggio, è opportuno contattare direttamente l’organizzatore della prenotazione, che è responsabile sia della corretta esecuzione dei servizi sia dell’assistenza ai viaggiatori in caso di problemi.

Quando nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze si verificano circostanze inevitabili e straordinarie – come conflitti armati o la chiusura dello spazio aereo – che rendono impossibile o fortemente compromessa l’esecuzione del viaggio, il viaggiatore può recedere dal contratto senza pagare penali.

La Direttiva (UE) 2015/2302 sui pacchetti turistici riconosce infatti al viaggiatore il diritto di recedere dal pacchetto prima della partenza quando si verificano circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze che incidono in modo sostanziale sull’esecuzione del viaggio o sul trasporto verso la destinazione. In questi casi il consumatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti già effettuati, ma non a un risarcimento aggiuntivo.

La normativa prevede inoltre che, qualora a causa di circostanze inevitabili e straordinarie non sia possibile garantire il rientro del viaggiatore e il trasporto sia incluso nel pacchetto turistico, l’organizzatore o il venditore debba sostenere i costi dell’alloggio per un periodo massimo di tre notti.

Anche il tour operator può essere costretto ad annullare un pacchetto turistico quando circostanze inevitabili e straordinarie – come conflitti armati, gravi tensioni internazionali o la chiusura dello spazio aereo – rendono impossibile o non sicura l’esecuzione del viaggio.

In base alla Direttiva (UE) 2015/2302 sui pacchetti turistici quando l’organizzatore annulla il viaggio prima della partenza è tenuto a rimborsare integralmente tutte le somme già versate dal viaggiatore. Il rimborso deve essere effettuato entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto.

In alternativa, il tour operator può proporre al viaggiatore soluzioni diverse, come una modifica del pacchetto turistico (ad esempio una nuova data di partenza o una destinazione alternativa) oppure l’emissione di un voucher da utilizzare per un viaggio futuro. Tuttavia, il viaggiatore non è obbligato ad accettare queste proposte e può scegliere di ricevere il rimborso in denaro.

Quando l’annullamento è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie, il viaggiatore ha diritto al rimborso delle somme pagate ma non può richiedere un risarcimento ulteriore per il cosiddetto “danno da vacanza rovinata”, poiché l’organizzatore non è responsabile dell’evento che ha impedito lo svolgimento del viaggio.

Per quanto riguarda hotel, autonoleggi e altri servizi turistici prenotati separatamente, il diritto al rimborso dipende principalmente dalle condizioni contrattuali accettate al momento della prenotazione.
È importante tenere presente che la sola esistenza della crisi in Medio Oriente potrebbe non essere sufficiente per ottenere la cancellazione senza penali, soprattutto quando la partenza non è imminente. Ad esempio, nel caso di prenotazioni previste per i mesi estivi, la situazione attuale potrebbe evolversi e non incidere più sul viaggio al momento della partenza.
Di conseguenza, in assenza di impedimenti concreti e attuali legati alla data del viaggio, potrebbe essere difficile ottenere rimborsi al di fuori delle condizioni previste dal contratto.

I diritti dei passeggeri che viaggiano via mare o per vie navigabili in caso ritardo o cancellazione, sono previsti dal Regolamento (UE) 1177/2010.

Tali diritti trovano applicazione quando si viaggia su traghetti e navi da crociera attraverso mari, fiumi, laghi o canali nell’UE ,con qualsiasi vettore, purché non si tratti di:

  • navi autorizzate a trasportare meno di 13 passeggeri
  • navi con non più di tre membri di equipaggio
  • navi che coprono un tragitto inferiore a 500 metri (solo andata)
  • maggior parte delle navi storiche navi per escursioni e visite turistiche- se non attrezzate per il pernottamento o se il soggiorno a bordo

Il Regolamento prevede anche disposizioni specifiche per la tutela dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.

È buona regola munirsi sempre di un valido documento di riconoscimento: sebbene il trattato di Schengen abbia abolito i controlli alle frontiere nella maggior parte degli Stati Europei (restano esclusi Bulgaria, Croazia, Cipro, Irlanda, Romania e Regno Unito), i paesi conservano sempre la facoltà di ripristinarli per la tutela dell’ordine pubblico. Avere sempre con sé un valido documento di riconoscimento come il passaporto o la carta d’identità, può evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze.

È consigliabile portare con sé anche la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), unificata in Italia con il codice fiscale, che dà diritto all’assistenza sanitaria in caso di temporanea permanenza in uno degli Stati membri dell’UE.

I cittadini extra-UE necessitano di un passaporto valido per almeno tre mesi dopo la data di partenza dal paese dell’Unione nel quale si intende soggiornare e che sia stato rilasciato nell’arco dei 10 anni antecedenti la partenza.  Se necessario, bisogna munirsi anche di apposito visto.

I cittadini UE che intendano soggiornare in un paese dell’Unione per più di tre mesi potrebbero essere obbligati ad iscriversi come residenti presso le autorità locali. In questo caso è necessario munirsi di:

  • documento d’identità valido
  • documento attestante il possesso di un’assicurazione sanitaria
  • certificato di lavoro o, se studente, certificato d’iscrizione presso un istituto riconosciuto e documento attestante la capacità di mantenersi autonomamente senza aver bisogno di sussidi (quest’ultimo è richiesto anche per i pensionati)

La Direttiva 2011/24/UE garantisce ai cittadini UE il diritto all’assistenza sanitaria, alla scelta del professionista e della struttura sanitaria, al riconoscimento delle ricette rilasciate nel paese di residenza e al rimborso delle spese sostenute per dispositivi medici, farmaci e prestazioni, secondo le tariffe applicate nel proprio paese. In Italia il rimborso viene solitamente erogato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, opportunamente documentata.

È buona regola, quando si viaggia, portare sempre con sé la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), solitamente rilasciata insieme alla tessera sanitaria nazionale.

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