Procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, istituito con Regolamento (CE) 861/2007 (successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2015/2421), è una procedura giudiziale semplificata, alternativa a quella ordinaria nazionale, attraverso la quale ogni cittadino (ma anche un’impresa) può far valere i propri diritti nei confronti di una persona o di un’azienda stabilita in un Paese dell’Unione Europea (ad eccezione della Danimarca) diverso dal proprio. Può capitare infatti, nel caso in cui si abbia un credito da recuperare in un paese diverso dal proprio e per il quale è sorta una controversia che non si è riusciti a risolvere in via amichevole, di lasciarsi facilmente scoraggiare dalla prospettiva di insormontabili difficoltà, costi insostenibili e un notevole dispendio di tempo, timori che troppo spesso inducono a rinunciare a far valere i propri diritti. Attivando il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è invece possibile avvalersi di una procedura prevalentemente scritta, poco dispendiosa e per la quale non è necessaria l’assistenza di un legale.

Quando è possibile attivare il procedimento europeo per le controversie di modesta entità?

Si applica alle controversie transfrontaliere civili e commerciali il cui valore non supera i 5000 euro. Una controversia è definita transfrontaliera quando almeno uno delle parti in causa non è stabilita nel Paese in cui si trova il tribunale competente. È possibile utilizzare la procedura, per esempio, per richiedere il pagamento di somme, l’esecuzione di un contratto, la consegna di beni o anche il risarcimento dei danni da incidente stradale.

Non è possibile utilizzare il procedimento europeo nel caso di controversie relative a:

- stato e capacità delle persone fisiche

- diritto di famiglia (obbligazioni alimentari, regime patrimoniale fra coniugi…)

- contratti di lavoro

- materia fiscale, doganale o amministrativa

- stato e capacità delle persone fisiche

- fallimenti

- arbitrato

- sicurezza sociale

- contratti di locazione, escluse le controversie aventi a oggetto somme di denaro

- violazioni della vita privata o dei diritti della personalità

Si ricorda che il regolamento istitutivo del procedimento europeo per le controversie di modesta entità non è applicato in Danimarca e dunque un’azione nei confronti di un soggetto danese deve essere proposta attraverso una procedura nazionale.

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