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22 Maggio 2015

ACQUISTI ONLINE DI CONTENUTI DIGITALI: QUANDO CI SI PUO’ RIPENSARE

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

“Ho acquistato un software da un’azienda olandese e ho pagato tramite Paypal. Dopo aver effettuato il download ci ho ripensato perchè non soddisfava le mie esigenze e ho contatto l’azienda per chiedere il rimborso che, tuttavia, mi è stato negato. Quando ho chiesto spiegazioni mi è stato risposto che non è tenuta a rimborsarmi perché scaricando il programma ho rinunciato al diritto di recesso. E’ vero?”.

La Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recepita in Italia dal D. Lgs. n.21 del 21 febbraio 2014, stabilisce che il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza  o negoziato fuori dai locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza sostenere costi diversi da quelli supplementari, qualora sia sia scelto un tipo di consegna diverso da quello offerto dal venditore e da quelli sostenuti pel la restituzione del bene.

La normativa richiamata estende il diritto di recesso anche all’acquisto di contenuti digitali ovvero di quegli acquisti che non sono forniti su un supporto materiale ( come, per esempio gli e-books, i giochi on line e i file musicali). Tuttavia, in caso di acquisto di contenuti digitali, il consumatore può recedere dal contratto solo se l’esecuzione non è già  iniziata.  La legge pone a carico del  venditore l’obbligo di indicare chiaramente che con l’accesso o il download del contenuto digitale acquistato il consumatore perde il diritto di esercitare il recesso dal contratto. Il consumatore, pertanto, deve esprimere il proprio consenso in forza del quale accetta il fatto che, così facendo, perde il diritto riconosciutogli dalla legge.

E’ bene evidenziare che non è sufficiente che il venditore pubblichi l’informativa della perdita del diritto di recesso sul proprio sito perché le linee guida elaborate dalla Commissione Europea sull’applicazione della Direttiva sui diritti dei consumatori consigliano che venga richiesta una azione concreta da parte del consumatore come, ad esempio, cliccare una casella, perché possa dirsi che il consumatore ha compreso di aver rinunciato al diritto di recesso.

Per rispondere alla domanda del nostro consumatore è necessario poter determinare se l’azienda abbia richiesto il consenso espresso quando si apprestava  a scaricare il software o prima di utilizzarlo per la prima volta. Utile sarebbe ottenere lo screenshot della pagina web per verificare le informazioni che sono state fornite prima, durante e dopo l’acquisto ed eventualmente, se questi elementi di prova non sono possibili, si potrebbe provare a simulare un nuovo acquisto e stampare le finestre che si aprono durante il processo di acquisto. Qualora sia possibile dimostrare che il venditore non ha fornito le informazioni dovute né ha richiesto un espresso consenso a rinunciare al diritto di recesso si può richiedere il rimborso. 

 

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