La ratio è rinvenuta dalla Corte di Giustizia Europea nel considerando 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 (recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità) che sancisce il diritto dei consumatori a poter confrontare i prezzi per i servizi aerei dei diversi vettori e l’opportunità, dunque, di indicare il prezzo finale comprensivo di tutte le tasse, i diritti e i supplementi.
Da alcune simulazioni di acquisto online di biglietti aerei della compagnia Air Berlin, effettuate dall’Unione federale delle centrali e associazioni dei consumatori tedesca – Bundesverband -, era emerso che gli importi relativi alla voce “tasse e diritti” erano di gran lunga inferiori a quelli effettivamente dovuti dalla compagnia in base ai tariffari dei diritti aeroportuali degli aeroporti interessati. Il Bundesverband, di conseguenza, adiva il tribunale del land di Berlino promuovendo un’azione inibitoria di tale pratica in quanto contraria alle norme sulla trasparenza dei prezzi stabilite dal regolamento. Tale azione veniva accolta e confermata in appello e l’Air Berlin si vedeva, pertanto, costretta ad impugnare tale decisione dinanzi alla Corte federale di giustizia tedesca. Quest’ultima, interrogandosi sulla portata dell’art. 23, paragrafo 1 terzo periodo del regolamento 1008/2008, chiedeva alla Corte europea se lo stesso stabilisca l’obbligo delle compagnie aeree di precisare l’importo effettivo delle tasse, dei diritti aeroportuali e di altri diritti, tasse o supplementi connessi, ad esempio, alla sicurezza o ai carburanti quando pubblicano le loro tariffe passeggeri, con impossibilità dunque, per i vettori, di includere anche solo parzialmente, dette voci nella tariffa passeggeri. La Corte esclude tale ultima possibilità sostenendo che se ai vettori aerei fosse permesso di scegliere tra includere le tasse, i diritti e i supplementi nella tariffa aerea passeggeri, intesa quale il prezzo che i passeggeri devono pagare per il proprio trasporto sui servizi aerei, oppure indicarli separatamente, l’obiettivo di informazione e di trasparenza dei prezzi non sarebbe conseguito. Una diversa interpretazione priverebbe di fatto l’art. 23 di qualsivoglia effetto utile in quanto l’inclusione totale delle tasse e diritti nella tariffa passeggeri implicherebbe la coincidenza di quest’ultima con il prezzo finale da pagare e andrebbe a duplicare la previsione dell’obbligo di precisare il prezzo finale già contenuta nel secondo periodo del paragrafo 1 di detto articolo.
Nello stesso procedimento la Corte era chiamata anche a stabilire se la libertà in materia di tariffe riconosciuta ai vettori aerei dal regolamento possa impedire la dichiarazione di nullità, in applicazione della direttiva europea sulle clausole abusive, della clausola della compagnia aerea che imponeva il pagamento di una tassa amministrativa di 25 euro per la gestione della pratica di rimborso in caso di annullamento della prenotazione o di no show. La Corte, a tal riguardo, afferma che le disposizioni di diritto dell’Unione Europea in materia di tutela dei consumatori, come quelle di cui alla direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, si applicano anche ai contratti di trasporto in quanto la non applicabilità di tale disposizioni non è specificatamente prevista dal regolamento 1008/2008 e la direttiva, dato il suo carattere generale, è intesa a trovare applicazione in tutti i settori di attività economica.