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27 Luglio 2023

Caos aeroporti per incendi e maltempo: quali sono i diritti dei passeggeri?

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Caos aeroporti per incendi e maltempo: quali sono i diritti dei passeggeri?

L’estate 2023 non è tra le più facili soprattutto per coloro che hanno scelto di viaggiare in aereo. Dopo l’incendio che ha coinvolto l’aeroporto di Catania nei giorni scorsi, anche la zona dell’aeroporto di Palermo è stata colpita dalle fiamme, obbligando l’aeroscalo a chiudere per alcune ore e aggravando, così, la situazione degli scali siciliani. Disagi anche all’isola di Rodi, Corfù ed Eubea in Grecia che, a causa di un grave incendio boschivo, ha costretto all’evacuazione dei turisti. Caos anche nel Nord Italia, devastato dal maltempo. Sono moltissime, infatti, le richieste di informazioni che quotidianamente pervengono al Centro Europeo Consumatori Italia ed hanno ad oggetto voli dirottati, in ritardo o cancellati, alle quali i consumatori non sempre riescono a trovare risposte chiare ed immediate. In queste situazioni, dunque, come comportarsi e quali sono i diritti da far valere?

CANCELLAZIONE E RITARDO CAUSATI DA CIRCOSTANZE ECCEZIONALI:

I recenti eventi che hanno interessato la Sicilia, la Grecia e il Nord Italia – secondo la normativa vigente – rientrano in quelle circostanze che esonerano i vettori dal pagamento della compensazione pecuniaria in quanto non si sarebbero comunque potute evitare anche se i vettori avessero adottato tutte le misure del caso, per l’appunto si definiscono circostanze eccezionali.

In questi casi, nell’eventualità di cancellazione del volo i passeggeri coinvolti hanno diritto:

  • Alla scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto – entro 7 giorni – o la riprotezione su un volo alternativo, in condizioni di trasporto comparabili, verso la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva scelta dal passeggero salvo disponibilità dei posti. Va precisato che il vettore non è obbligato a riproteggere i passeggeri su voli operati da altre compagnie aeree, pertanto, tale eventuale soluzione va preventivamente concordata (meglio per iscritto) con il vettore che ha dovuto cancellare il volo.
  • Se il passeggero opta per la riprotezione ha diritto anche all’assistenza intesa come: pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, sistemazione in albergo, se è necessario uno o più pernottamenti e il trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. Chi sceglie, invece, il rimborso del prezzo del biglietto non ha diritto all’assistenza perché, di fatto, risolve il contratto con la compagnia aerea, sollevandola dall’obbligo di assistenza. Nel caso in cui si venga riprotetti su un volo in partenza o con destinazione un aeroporto diverso da quello originario spetta al vettore l’organizzazione del trasferimento.

L’obbligo di assistenza ricorre anche nell’eventualità in cui un volo aereo subisca un ritardo in partenza di almeno 2, 3 o 4 ore indipendentemente alla natura (eccezionale o meno) della circostanza che ha determinato il ritardo.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il leaflet informativo del Centro Europeo Consumatori sui diritti dei passeggeri nel trasporto aereo.

E CHI HA PRENOTATO UN VIAGGIO IN GRECIA?

Oltre ai passeggeri che hanno subito ritardi o cancellazioni dei voli, ci sono anche coloro che avevano prenotato una vacanza in Grecia, fortemente colpita da un gravissimo incendio, tantoché è stato proclamato lo stato d’emergenza. Per coloro che hanno prenotato un pacchetto turistico e non sono ancora partiti, è possibile risolvere il contratto e ottenere il rimborso del corrispettivo versato senza l’applicazione di penali. Il codice del turismo, riconosce infatti tale diritto quando “circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nella sue immediate vicinanze” non permettano di beneficiare dei servizi inclusi nel pacchetto. Si ha, altresì diritto al rimborso dei servizi di cui non si è potuto usufruire a causa della situazione in essere o del rientro anticipato. Tali tutele non sono previste se volo e alloggio sono stati prenotati separatamente; sarà necessario verificare, con la compagnia aerea e la struttura in loco per verificare la possibilità di annullare la prenotazione o, quantomeno, spostarla. Invero, se il volo è operativo e se la struttura è agibile e può garantire il servizio in maniera conforme alla prenotazione, non sono tenuti a rimborsare il prezzo in caso di cancellazione da parte del viaggiatore. Tale regola vale anche per altri servizi turistici eventualmente acquistati, come, per esempio, il servizio di autonoleggio salvo che non si tratti di prenotazioni rimborsabili o se non si è sottoscritto una polizza assicurativa. Attualmente, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha comunicato che “le condizioni sono in progressivo miglioramento, anche se persistono alcuni focolai”. Si consiglia di tenersi informati sulla situazione attraverso il portale della Farnesina Viaggiaresicuri.it e anche l’Ambasciata D’Italia in Grecia.

Il Centro Europeo Consumatori Italia rimane disponibile a fornire gratuitamente consulenza e assistenza qualora insorgano controversie di natura transfrontaliera.

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