Si è conclusa con un’importante sentenza della Corte di giustizia europea la vicenda di due passeggeri che hanno dovuto affrontare la tratta Spagna – Germania con uno scalo ben più lungo del previsto a causa di un ritardo sulla prima tratta che ha determinato la perdita della coincidenza con il secondo volo; le prenotazioni, e questo è importante specificarlo, comprendevano l’intero tragitto (Causa C 274/16).
Ore snervanti di attesa hanno logorato gli sfortunati viaggiatori che, per ottenere la compensazione pecuniaria dovuta, hanno deciso di citare in giudizio il vettore colpevole del ritardo davanti all’autorità giudiziaria tedesca, sebbene lo stesso non fosse domiciliato in Germania e non avesse stipulato alcun contratto direttamente con i passeggeri. Il giudice tedesco, incerto sulla corretta interpretazione della norma europea (art. 7 del Regolamento (UE) 1215/2012, già art. 5 dell’abrogato Regolamento (CE) 44/2001) che individua, come foro alternativo in materia contrattuale, quello in cui l’obbligazione oggetto del contendere è stata o deve essere eseguita, ha formulato domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea.
Trattandosi di un volo con coincidenza la cui prima tratta, in ritardo, era stata operata su territorio spagnolo da un vettore nazionale per conto della compagnia aerea che aveva venduto i biglietti ai passeggeri, era necessario capire se l’autorità giudiziaria tedesca avesse competenza giurisdizionale su un’azione in cui la compagnia aerea citata in giudizio avente sede in un altro Stato membro, ha operato la prima tratta di un volo in coincidenza nello Stato in cui la stessa ha sede e non è controparte contrattuale dei passeggeri che hanno agito in giudizio.
Nello specifico la Corte era chiamata a chiarire:
“se, nel caso di un trasporto di persone effettuato mediante collegamento aereo consistente in due voli senza significativa permanenza nell’aeroporto di scalo, il luogo di arrivo della seconda tratta debba essere considerato quale luogo di esecuzione dell’obbligazione ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, qualora l’azione giudiziaria venga proposta nei confronti del vettore aereo operativo sulla prima tratta, nella quale si sia verificata l’irregolarità, e il trasporto nella seconda tratta sia stato effettuato da altro vettore aereo”.
La Corte ha confermato la competenza giurisdizionale dell’autorità giudiziaria tedesca affermando che, nel caso di prenotazione unica di un volo con coincidenza, è possibile utilizzare il foro speciale in materia contrattuale e, dunque, promuovere un’azione giudiziale presso l’ufficio giudiziario competente in relazione alla destinazione finale del viaggio. La stessa, infatti, può essere considerata come il luogo di esecuzione della prestazione non solo per quanto riguarda la tratta finale, ma anche per quella antecedente. Inoltre, l’azione diretta ad ottenere la compensazione pecuniaria per il ritardo prolungato di un volo sulla base del Regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei ( Reg. n.261/2004) può essere proposta nel foro così individuato, nei confronti del vettore aereo operativo, anche se diverso dal vettore con cui i passeggeri hanno stipulato il contratto di trasporto, in quanto lo stesso ottempera alle obbligazioni assunte dal vettore contrattuale.