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24 Maggio 2023

Volo cancellato a causa del decesso del pilota: la compagnia aerea è tenuta a risarcire i passeggeri!

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Volo cancellato a causa del decesso del pilota

La cancellazione di un volo aereo a causa della morte inaspettata del pilota non esonera la compagnia aerea dall’obbligo di indennizzare i passeggeri. Questo è quanto stabilito nella sentenza depositata l’11 maggio 2023 (Causa C-156/22) dalla Corte di giustizia UE, precisando che tale situazione di morte, per quanto tragica, “non costituisce una circostanza eccezionale, ma, come ogni malattia inaspettata che può colpire un membro indispensabile dell’equipaggio, è inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea”. Di conseguenza, la compagnia aerea è tenuta a risarcire i passeggeri.

Nel caso di specie, avvenuto il 17 luglio 2019, la compagnia aerea TAP Portugal avrebbe dovuto un volo alle 6.05 da Stoccarda (Germania) a Lisbona (Portogallo). Alle 4.15 di mattina, il co-pilota del volo in questione fu trovato morto nel suo letto d’albergo, pertanto, l’intero equipaggio venne dichiarato non idoneo a volare e, così, il volo fu cancellato. Successivamente, alle 16.40, i passeggeri furono trasportati a Lisbona con un volo sostitutivo.

Alcuni passeggeri del volo cancellato hanno richiesto alla TAP il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal regolamento CE 261/2004. Tuttavia, la compagnia aerea ha rifiutato di pagare il risarcimento, sostenendo che la morte inaspettata del co-pilota deve considerarsi una circostanza straordinaria che esonera il vettore aereo dall’obbligo di risarcimento.

La Corte di giustizia EU, chiamata ad interpretare le norme del già menzionato regolamento dal Tribunale di Stoccarda, ha ricordato che misure relative al personale del vettore aereo operativo, tra le quali quelle riguardanti la pianificazione dell’equipaggio e l’orario di lavoro del personale, rientrano nell’esercizio della normale attività. Ritiene, infatti, la Corte che la gestione di un’assenza imprevista, a causa di malattia o morte, di uno o più membri del personale la cui presenza è essenziale per le operazioni di volo, è intrinsecamente legata alla questione della pianificazione e degli orari di lavoro del personale. L’assenza del co-pilota è, dunque, inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e pertanto non rientra nel concetto di circostanza straordinaria.

La Corte ha sottolineato, altresì, che una situazione di morte inaspettata, per quanto sia tragica, non è diversa, da un punto di vista giuridico, da quella in cui un volo non può essere operato a causa di malattia inaspettata di un membro del personale. È l’assenza stessa, e non la causa medica di tale assenza, a costituire un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore. La compagnia aerea deve aspettarsi, pertanto, che tali eventi imprevisti possono verificarsi e deve pianificare, di conseguenza, i suoi equipaggi nonché gli orari di lavoro del personale a nulla rilevando la circostanza che il co-pilota avesse superato le regolari visite mediche prescritte dalla normativa.

Ricordiamo che in caso di cancellazione del volo, la compagnia aerea ha l’obbligo di proporre la scelta tra la riprotezione, non appena è possibile, su un volo alternativo o il rimborso del biglietto entro sette giorni. Se il passeggero opta per la riprotezione, ha diritto anche all’assistenza in termini di pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, alla sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più pernottamenti e al trasferimento dall’aeroporto all’albergo e viceversa. Qualora il passeggero venga informato della cancellazione meno di due settimane prima della partenza prevista, sorge per la compagnia un obbligo di compensazione che va dai 250 euro fino ai 600 euro in base alla lunghezza chilometrica della tratta. Attenzione perché la compagnia aerea non ha l’obbligo di pagare una compensazione pecuniaria se ha informato i passeggeri della cancellazione almeno due settimane prima della data di partenza o se li ha messi al corrente nel periodo compreso tra due settimane e due giorni prima della data di partenza e ha offerto loro un volo alternativo con partenza non più di due ore prima e con arrivo non più di quattro ore dopo dal volo originale , oppure se li informati meno di sette giorni prima, offrendo loro un volo alternativo con partenza non più di un’ora e con arrivo non più di due ore dopo dal volo originale

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