• Home
  • Azioni rappresentative

Azioni rappresentative

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

I consumatori che, nei rapporti con i professionisti (Consumer-to-Business C2B) si trovano ad affrontare problemi diffusi, come pratiche commerciali scorrette, clausole abusive o danno da prodotti difettosi, possono contare su uno strumento specifico di tutela collettiva: l’azione rappresentativa. La disciplina dell’azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori è oggi contenuta negli artt. 140 ter-140 quaterdecies del Codice del consumo, introdotti dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 28, in attuazione della Direttiva (UE) 2020/1828 sulle azioni rappresentative.

Pur trattandosi di strumenti paralleli per la tutela collettiva, l’azione rappresentativa si differenzia dall’azione di classe (class action) sotto alcuni importanti profili.  In primis, l’azione rappresentativa può essere proposta sia in ambito nazionale che transfrontaliero. L’azione di classe, disciplinata dagli artt. 840 bis e ss. del Codice di rito civile, è volta alla tutela di diritti individuali omogenei (ad esempio il diritto al risarcimento in caso di medesimi danni subiti da risparmiatori) dei membri di una classe lesi da un’impresa, in qualsiasi settore, ed è ammessa anche nei rapporti tra professionisti (Business-to-Business B2B). L’azione rappresentativa, invece, è finalizzata alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori, nei confronti di professionisti, in materie specificamente indicate.

Quanto alla legittimazione ad agire, l’azione di classe può essere promossa, con apposito ricorso, anche da ciascun componente della classe danneggiata che si assuma l’onere e la responsabilità di rappresentarla in giudizio, mentre l’azione rappresentativa può essere intrapresa da enti legittimati, specificamente indicati, che agiscono per conto dei consumatori senza bisogno di specifico mandato.

Quanto ai provvedimenti che ne conseguono, nell’azione di classe il Tribunale competente, con la sentenza che accoglie l’azione, provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie proposte; mentre nell’azione rappresentativa, il Tribunale competente adotta provvedimenti inibitori (che impongono la cessazione/non reiterazione della condotta lesiva) e compensativi (ai fini del risarcimento, riparazione, restituzione, ecc.).

L’azione rappresentativa è uno strumento di tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ossia degli interessi di un gruppo di consumatori che sono stati, o potrebbero essere, danneggiati da una violazione della normativa in materie specifiche indicate nell’allegato VII al Codice del Consumo.

L’azione può essere proposta esclusivamente nei confronti di un professionista, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite un altro soggetto che opera in suo nome o per suo conto, per fini legati alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

L’azione rappresentativa può essere promossa da enti legittimati, vale a dire:

  • associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (inserite in apposito elenco istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy);
  • organismi pubblici indipendenti designati come responsabili dell’applicazione delle norme dell’Unione europea sulla tutela degli interessi dei consumatori;
  • enti pubblici e privati che rappresentino gli interessi dei consumatori in un altro Stato Membro (iscritti in apposito elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea).

Le azioni rappresentative possono essere promosse dagli enti legittimati senza bisogno di un mandato da parte dai consumatori interessati. Gli enti legittimati devono inoltre garantire trasparenza nelle proprie attività: sul proprio sito web devono indicare quali azioni rappresentative hanno deciso di avviare, lo stato di avanzamento di quelle in corso ed i risultati ottenuti. Le stesse informazioni devono essere comunicate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che le pubblica sul proprio sito istituzionale.

L’azione rappresentativa può assumere due forme:

  • nazionale: un’azione promossa davanti a un giudice italiano da un’associazione di consumatori o utenti regolarmente riconosciuta, oppure da organismi pubblici indipendenti, per tutelare un gruppo di consumatori in caso di violazioni in settori specifici;
  • transfrontaliera: un’azione promossa davanti a un giudice italiano da uno o più enti legittimati di altri Stati membri dell’UE e riconosciuti come tali a livello europeo, o un’azione promossa in un altro Stato membro da un ente legittimato, eventualmente insieme ad altri enti di diversi Stati membri, per tutelare un gruppo di consumatori in settori specifici.

Questa forma di tutela può essere attivata sia in caso di violazioni già avvenute, sia in presenza di violazioni potenziali in diversi ambiti di interesse per i consumatori.
Consente, infatti, di tutelare gli interessi lesi, o che potrebbero essere lesi, da una violazione di disposizioni normative, tra cui quelle relative a:

  • responsabilità per danno da prodotti difettosi;
  • clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori;
  • responsabilità del vettore aereo, con riferimento al trasporto di passeggeri e bagagli;
  • indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori;
  • commercio elettronico;
  • sicurezza alimentare;
  • pratiche commerciali sleali;
  • protezione dei dati personali.

L’azione rappresentativa è finalizzata a ottenere:

  • provvedimento inibitorio: un provvedimento con cui il giudice ordina di interrompere un comportamento illecito o di non ripeterlo in futuro;
  • provvedimento compensativo: un provvedimento con cui il giudice dispone misure volte a rimediare al danno subito dai consumatori, come il pagamento di una somma di denaro, la riparazione o la sostituzione di un prodotto, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso dell’importo pagato.

L’azione rappresentativa può essere dichiarata inammissibile dal tribunale nei seguenti casi:

  • quando è manifestamente infondata;
  • se manca di elementi necessari per individuare il gruppo di consumatori interessati;
  • se il tribunale rileva che i diritti dei consumatori coinvolti non sono sufficientemente simili tra loro per giustificare l’adozione di provvedimenti compensativi;
  • se, anche dopo le contestazioni del convenuto, risulta che l’ente che propone l’azione non ha i requisiti necessari per agire;
  • quando l’azione è promossa in conflitto di interessi, ad esempio se chi ha finanziato l’azione è concorrente o dipende dal convenuto. In questo caso, il giudice può intervenire d’ufficio e assegnare all’ente ricorrente un termine per rifiutare o modificare il finanziamento;
  • se l’oggetto sociale dell’ente legittimato non giustifica l’esercizio dell’azione rappresentativa.

Se l’azione è dichiarata inammissibile perché manifestamente infondata, il ricorrente può riproporla se si verificano nuovi fatti o circostanze o se emergono nuove ragioni di diritto.

Il tribunale competente può adottare provvedimenti inibitori e/o provvedimenti compensativi, a seconda delle richieste presentate dall’ente legittimato ricorrente.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal Codice di procedura civile in materia di azioni di classe. Con l’ordinanza con cui ammette la domanda, il tribunale fissa un termine perentorio per l’adesione dei singoli soggetti interessati.
Con il provvedimento inibitorio, il giudice ordina al professionista la cessazione di un comportamento illecito o vieta la reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Per ottenere questo tipo di provvedimento, l’ente legittimato non ha l’onere di dimostrare la colpa o il dolo del professionista, né i danni subiti dai singoli consumatori interessati. In presenza di motivi di urgenza, il giudice può adottare provvedimenti provvisori anche durante il procedimento, per interrompere immediatamente la condotta contestata. Tali provvedimenti possono essere accompagnati da misure coercitive: il giudice può fissare un termine per l’adempimento e stabilire una somma da pagare, da 1.000 a 5.000 euro, per ogni inadempimento o giorno di ritardo.

Con il provvedimento compensativo, il giudice dichiara aperta la procedura di adesione e nomina un giudice delegato che, con decreto motivato, condanna il professionista ad eseguire le misure compensative dovute. Questo decreto costituisce titolo esecutivo: se il professionista non adempie, l’ente legittimato può procedere all’esecuzione forzata.

Accordi transattivi

Resta ferma, fino alla discussione orale della causa, la possibilità di giungere ad accordi transattivi: l’ente legittimato ed il professionista possono raggiungere una transazione spontaneamente (purché la proposta transattiva o conciliativa non contrasti con norme imperative e non contenga clausole o obbligazioni non eseguibili, tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti, e soprattutto dei consumatori interessati) o su invito del tribunale.

L’accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato costituisce titolo esecutivo ed è pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.

L’azione rappresentativa offre numerosi vantaggi per i consumatori:

  • tutela collettiva dei diritti: permette a più consumatori di far valere congiuntamente diritti lesi dalla violazione delle normative vigenti, anche quando il danno individuale è di modesta entità, rafforzando l’efficacia della tutela;
  • maggiore efficacia nella difesa: un’azione coordinata, condotta da enti qualificati, è spesso più incisiva rispetto alle iniziative individuali, soprattutto nei confronti di grandi imprese;
  • riduzione dei costi e dei rischi: i consumatori non devono sostenere direttamente i costi della causa, poiché l’azione è promossa da un ente legittimato. Questo rende la giustizia più accessibile.
  • deterrente per le imprese scorrette: il rischio di dover affrontare azioni collettive rappresenta un forte incentivo per le aziende a rispettare i diritti dei consumatori, favorendo comportamenti più trasparenti e corretti;
  • efficienza del sistema giudiziario: l’unificazione dei procedimenti riduce i costi sia per i consumatori che per la giustizia e limita il rischio di pronunce giudiziarie contrastanti su fattispecie identiche.
  • Home
  • Azioni rappresentative

Procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, istituito con Regolamento (CE) 1896/2006, è una procedura semplificata attraverso la quale ogni cittadino (ma anche un’impresa), può recuperare un credito pecuniario non contestato, e cioè una somma di denaro liquida ed esigibile (vale a dire determinata nell’ammontare e non sottoposta a termine o condizione) da una persona o da un’azienda stabilita in un Paese dell’Unione Europea (ad eccezione della Danimarca) diverso dal proprio. Può accadere infatti, nel caso in cui si debba recuperare del denaro nei confronti di un soggetto stabilito in un Paese diverso dal proprio, di lasciarsi scoraggiare dalla prospettiva di non trascurabili difficoltà, costi eccessivi e dispendio di tempo, timori che troppo frequentemente inducono a rinunciare a far valere i propri diritti. Attraverso il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento è invece possibile avvalersi di una procedura scritta, poco dispendiosa, e per la quale non è necessaria l’assistenza di un legale.

Si applica alle controversie transfrontaliere civili e commerciali; una controversia è definita transfrontaliera quando almeno una delle parti in causa non è stabilita nel Paese in cui si trova il tribunale competente. È possibile utilizzare la procedura, ad esempio, se hai acquistato un prodotto online e lo hai restituito al venditore esercitando il diritto di recesso; hai correttamente restituito il bene al venditore e questo ti ha assicurato il rimborso nel termine di qualche giorno. Il rimborso tuttavia non avviene nelle tempistiche previste e nonostante i tuoi solleciti, il professionista non fornisce riscontro alle tue richieste.

Non è possibile utilizzare il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento nel caso di controversie relative a:

  • regime patrimoniale fra coniugi o i regimi assimilati, i testamenti e le successioni
  • fallimenti, concordati e procedure affini
  • la sicurezza sociale
  • i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo se
  1. a) sono stati oggetto di accordo tra le parti

b) se vi è stata ammissione di debito, o riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.

Si ricorda che il regolamento istitutivo del procedimento europeo di ingiunzione di pagamento non è applicato in Danimarca e dunque un’azione nei confronti di un soggetto danese deve essere proposta attraverso una procedura nazionale.

E’ importante ricordare che, sebbene l’organo giurisdizionale competente a occuparsi della controversia è solitamente il tribunale del luogo in cui è domiciliato il convenuto, specifiche disposizioni sulla competenza giurisdizionale sono contenute nel Regolamento Bruxelles I bis.  E’ bene precisare, inoltre, che se la controversia riguarda un contratto con un consumatore e l’ingiunzione è richiesta nei confronti di quest’ultimo, la competenza giurisdizionale  è dell’autorità giudiziaria dello stato in cui il consumatore è domiciliato.

Per individuare in ciascuno Paese il giudice competente a ricevere la domanda è possibile avvalersi dell’apposita funzione di ricerca disponibile sul Portale europeo della giustizia elettronica. In Italia l’organo giurisdizionale competente è il Giudice di Pace per le ingiunzioni di valore non eccedente i 5000 euro. Per importi superiori, la competenza ad emettere l’ingiunzione è del Tribunale.

Si ricorda inoltre che l’ingiunzione di pagamento europea è emessa dai tribunali, salvo che in Ungheria, stato in cui la procedura è di competenza dei notai.

Per attivare la procedura giudiziale è necessario compilare il modulo di domanda (modulo A), disponibile on line sul Portale europeo della giustizia elettronica in ogni sua parte.  Poiché non è richiesto di allegare documenti, è importante indicare nell’apposita sezione (punto n. 10) almeno un elemento significativo di prova delle circostanze invocate come base del credito a sostegno della richiesta : prova scritta, perizia, prova testimoniale, ispezione di un oggetto o di un sito, o diversa altra prova da specificare posto che il giudice deciderà se emettere o non l’ingiunzione sulla base delle informazioni che verranno fornite attraverso la compilazione del modulo A.

È importante, inoltre, ricordare che il modulo A deve essere redatto nella lingua ufficiale dell’organo giurisdizionale a cui viene formulata l’istanza, o in altra lingua accettata da quest’ultimo. Le informazioni sulle lingue accettate dall’organo giudiziario competente possono essere richieste direttamente al relativo ufficio giudiziario.

L’ufficio giudiziario competente, ricevuta la domanda, può chiedere alla parte di completare o rettificare la stessa attraverso la compilazione del modulo B, fissando altresì un termine entro il quale il richiedente/ricorrente deve procedere con le modifiche o le integrazioni. 

Se a seguito dell’eventuale rettifica, il giudice non può accogliere la domanda così come formulata dalla parte richiedente, sottopone a quest’ultimo una proposta di modifica della domanda attraverso l’apposito modulo C; entro un determinato termine, fissato dallo stesso giudice, il richiedente è invitato ad accettare o rifiutare la proposta di ingiunzione di pagamento relativa all’ammontare fissato dall’autorità giurisdizionale. 

Se il richiedente accetta la proposta del giudice, quest’ultimo emette l’ingiunzione di pagamento europeo per la parte della domanda accettata. Se, invece, il richiedente non invia alcuna risposta entro i termini fissati o rifiuta la proposta del giudice, la domanda di ingiunzione viene respinta nella sua interezza.  La richiesta di ingiunzione di pagamento è, inoltre, rigettata se il credito risulta manifestamente infondato o non sono soddisfatte le condizioni espressamente richieste dal regolamento; la domanda è formalmente respinta attraverso il modulo D, nel quale vengono esplicitate le cause del rigetto e contro cui non è possibile proporre impugnazione. È in ogni caso possibile, a seguito di rigetto, avviare un procedimento civile ordinario oppure presentare una nuova domanda di ingiunzione di pagamento europea.

Se invece la domanda è stata correttamente presentata o adeguatamente modificata/rettificata, il giudice emette l’ingiunzione di pagamento europea, di norma entro 30 giorni dalla domanda, attraverso la compilazione del modulo E.

 

Il convenuto (soggetto contro il quale è presentata la domanda) è informato, attraverso opportuna notifica, della possibilità di pagare il credito richiesto dal ricorrente oppure di presentare, entro 30 giorni, opposizione all’ingiunzione di pagamento. Tale opposizione deve essere proposta attraverso il modulo F, recapitato unitamente alla notifica dell’ingiunzione.

In caso di mancata opposizione, il giudice, servendosi dell’apposito modulo G, dichiara esecutiva l’ingiunzione di pagamento.

Durante l’intero svolgimento del procedimento non è necessaria l’assistenza di un legale.

Le spese processuali da sostenere se si utilizza il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, così come quelle eventuali per la traduzione dei moduli, si differenziano da Paese a Paese. E’ possibile ottenere maggiori informazioni anche in relazione alle modalità di pagamento qui.

In Italia, le spese variano a seconda del valore della causa (da 43 € per le cause di valore sino a 1100 € sino a 1686 € per valore superiore ai 520 000 €).

Il contributo unificato può essere pagato tramite banca utilizzando il modello F23 oppure presso gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale o presso i rivenditori di valori bollati.

Per i pagamenti dall’estero è possibile effettuare un bonifico transfrontaliero al seguente IBAN: IT 04 O 01000 03245 35000833210 e codice BIC: BITAITRRENT.

Uno dei principali vantaggi del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento consiste nel fatto che l’ingiunzione, dopo essere divenuta esecutiva nello stato di origine (e cioè in quello nel quale il giudice è stato adito), potrà liberamente circolare negli altri Stati membri senza necessità di alcun procedimento intermedio (c.d. exequatur). È bene precisare che l’esecuzione della sentenza avviene in conformità alle norme e alle procedure nazionali proprie dello Stato in cui la stessa deve essere eseguita. Per identificare l’autorità competente in materia di esecuzione, è possibile utilizzare un apposito strumento di ricerca.