Quando si viaggia in aereo con un animale da compagnia, quali sono le responsabilità delle compagnie aeree in caso di smarrimento o danno, in particolare se l’animale viene trasportato nella stiva? A fare chiarezza è intervenuta la Corte di Giustizia UE che, con una recente sentenza (causa C-218/24), ha stabilito che, ai fini del trasporto aereo, un animale da compagnia rientra nella nozione di “bagagli”. Di conseguenza, il risarcimento del danno derivante dalla sua perdita o dal danneggiamento segue lo stesso regime previsto per i bagagli.
Il caso specifico
Una passeggera viaggiava con il proprio cane su un volo operato dalla compagnia aerea Iberia, da Buenos Aires a Barcellona. A causa delle dimensioni e del peso dell’animale, il cane doveva essere trasportato nella stiva all’interno di un apposito trasportino; tuttavia, al momento del check-in, la passeggera non effettuava una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, ossia la comunicazione con cui il passeggero segnala un valore particolare del bagaglio e può ottenere una tutela risarcitoria più elevata. Durante le operazioni di trasporto verso l’aeromobile, l’animale fuggiva e non era più possibile recuperarlo.
La passeggera chiedeva quindi un risarcimento di 5.000 euro per il danno morale subito in seguito alla perdita del proprio animale. La compagnia aerea riconosceva la propria responsabilità e il diritto al risarcimento, ma entro i limiti previsti per i bagagli consegnati. Il giudice spagnolo chiamato a esaminare la domanda di risarcimento adiva la Corte di giustizia dell’UE per chiarire se la nozione di “bagagli”, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2, della stessa Convenzione, escludesse o meno gli animali da compagnia che viaggiavano con i passeggeri.
La decisione della Corte
La Corte di giustizia ha chiarito che gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di “bagagli”. Sebbene, nel linguaggio comune, il termine rinvii prevalentemente a oggetti, ciò non consente di escludere che un animale possa rientrare in tale categoria ai fini del trasporto aereo. Secondo la Convenzione di Montreal, infatti, il trasporto internazionale effettuato dagli aeromobili riguarda passeggeri, bagagli e merci. Poiché la nozione di “persone” comprende esclusivamente i passeggeri, un animale da compagnia non può essere assimilato a questi ultimi e deve pertanto essere ricondotto alla categoria dei bagagli.
Di conseguenza, ai fini del trasporto aereo, un animale da compagnia rientra nella nozione di “bagagli” e il risarcimento del danno derivante dalla sua perdita è soggetto al relativo regime di responsabilità. La Corte ha inoltre sottolineato che, in assenza di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, il limite di responsabilità del vettore aereo per la perdita dei bagagli copre sia il danno materiale sia il danno morale. Qualora il passeggero ritenga tale limite insufficiente, la dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione consente di fissare un importo risarcitorio più elevato, previo accordo con il vettore aereo e, se previsto, il pagamento di una tariffa supplementare.
Pur chiarendo che, sotto il profilo giuridico, gli animali da compagnia rientrano nella categoria dei “bagagli”, la Corte di giustizia UE ha precisato che tale qualificazione non incide sulle tutele previste per il loro benessere. Il trasporto aereo deve infatti svolgersi nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza e di cura dell’animale, in conformità alla normativa europea in materia di benessere animale. Le compagnie aeree restano pertanto tenute a garantire condizioni di trasporto adeguate e sicure.
La sentenza della Corte di giustizia si inserisce in un contesto normativo in evoluzione, caratterizzato da una crescente attenzione ai diritti dei passeggeri che viaggiano con animali da compagnia. Accanto ai chiarimenti sul regime di responsabilità delle compagnie aeree, è importante conoscere anche le regole che disciplinano concretamente il trasporto degli animali, come quelle recentemente aggiornate dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile). Le nuove disposizioni consentono l’accesso in cabina anche agli animali domestici di taglia media o grande, superando il precedente limite di 8–10 kg.
Le compagnie possono autorizzare l’accesso in cabina anche a animali più pesanti, purché il peso complessivo di animale e trasportino non superi quello di un passeggero medio. Ogni compagnia può stabilire autonomamente le proprie modalità operative, le condizioni di trasporto e gli eventuali costi aggiuntivi; per questo è fondamentale informarsi in anticipo presso il vettore scelto, soprattutto in caso di limiti specifici sul peso complessivo di animale e trasportino.
Infine, per viaggiare in tranquillità e garantire il benessere dei nostri amici a quattro zampe, è fondamentale conoscere le regole principali e seguire alcuni consigli pratici per spostarsi in sicurezza con i propri animali nell’UE.



