L’8 maggio la Commissione europea ha adottato nuovi orientamenti per i settori dei trasporti e del turismo dell’UE, alla luce delle attuali interruzioni nell’approvvigionamento di carburante e della chiusura di alcune rotte aeree e marittime legate alla crisi in Medio Oriente. Le indicazioni riguardano in particolare il trasporto aereo e gli effetti che una possibile scarsità di carburante potrebbe avere sui voli qualora il conflitto dovesse protrarsi. L’obiettivo è chiarire come applicare le norme europee sui diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni e rincari dei voli, garantendo maggiore trasparenza e tutela per i consumatori.
Non si tratta di nuove regole, ma di indicazioni rivolte alle compagnie aeree e agli operatori del settore per chiarire l’applicazione delle norme europee già in vigore. In particolare, gli orientamenti riguardano gli obblighi di rifornimento di carburante, i sovrapprezzi applicati ai biglietti, le bande orarie aeroportuali, gli obblighi di servizio pubblico e i diritti dei passeggeri del trasporto aereo.
Cancellazioni e rincari dei voli: quali sono i diritti dei passeggeri
La Commissione europea ricorda che, anche in caso di cancellazione del volo legata all’attuale crisi internazionale, i passeggeri continuano a beneficiare pienamente delle tutele previste dal Regolamento (CE) n. 261/2004. In particolare, il viaggiatore ha diritto di scegliere tra rimborso del biglietto, riprotezione su un altro volo o ritorno al punto di partenza, oltre all’assistenza in aeroporto.
Se la cancellazione viene comunicata meno di 14 giorni prima della partenza, la compagnia aerea è inoltre tenuta, in linea generale, a riconoscere una compensazione economica, salvo che venga offerta una riprotezione adeguata oppure che il vettore dimostri che la cancellazione è stata causata da “circostanze eccezionali” inevitabili nonostante l’adozione di tutte le misure ragionevoli. Sulla base dei nuovi orientamenti, una carenza locale di carburante che impedisca l’operatività del volo può essere considerata una circostanza eccezionale.
Diverso è invece il caso dell’aumento dei prezzi del carburante: i rincari, anche se elevati, rientrano nei normali rischi commerciali delle compagnie aeree e non possono giustificare l’esenzione dal pagamento della compensazione ai passeggeri. Le compagnie possono adeguare le tariffe dei voli per riflettere l’aumento dei costi operativi, poiché la volatilità del prezzo del carburante rappresenta una componente ordinaria dell’attività del trasporto aereo.
Tuttavia, le norme europee sulla trasparenza tariffaria impongono ai vettori di indicare fin dall’inizio il prezzo finale del biglietto, comprensivo di tutti i costi inevitabili e prevedibili. Di conseguenza, i vettori non possono aumentare retroattivamente il prezzo dopo l’acquisto applicando supplementi legati al carburante. Eventuali costi opzionali devono inoltre essere comunicati in modo chiaro e trasparente già all’inizio della prenotazione ed essere accettati espressamente dal consumatore.
Per quanto riguarda i rimborsi, i vettori possono effettuarli in denaro oppure tramite voucher, ma questa seconda opzione è possibile solo con il consenso esplicito del passeggero. La Commissione europea raccomanda inoltre che i voucher siano chiari, flessibili, trasferibili e facilmente rimborsabili.
Infine, gli orientamenti sottolineano l’importanza di garantire ai passeggeri informazioni chiare sui propri diritti, canali di contatto facilmente accessibili con compagnie aeree e intermediari e rimborsi entro tempi adeguati.
Pacchetti turistici: quando possono aumentare i prezzi e quali sono i diritti dei viaggiatori
Per quanto riguarda i pacchetti turistici, la Direttiva (UE) 2015/2302 consente agli organizzatori di aumentare il prezzo del viaggio dopo la conclusione del contratto, ma solo in casi specifici e a determinate condizioni. L’aumento è possibile, ad esempio, quando deriva direttamente dalla variazione del costo del trasporto legata al prezzo del carburante o di altre fonti di energia, purché questa possibilità sia espressamente prevista dal contratto.
Un incremento fino all’8% del prezzo del pacchetto non richiede il consenso del viaggiatore. Se invece l’aumento supera tale soglia, il consumatore può scegliere se accettare la modifica oppure recedere dal contratto senza penali. Allo stesso modo, se il contratto prevede adeguamenti legati al costo del carburante, il viaggiatore ha diritto anche a una riduzione del prezzo nel caso in cui i costi diminuiscano. Ogni aumento deve comunque essere comunicato in modo chiaro e comprensibile almeno 20 giorni prima della partenza, indicando le motivazioni e il relativo calcolo su un supporto durevole.
Gli orientamenti ricordano inoltre che gli organizzatori devono essere facilmente contattabili e garantire assistenza ai viaggiatori, soprattutto in caso di difficoltà durante il soggiorno, fornendo anche informazioni utili sulla protezione consolare e proponendo eventuali soluzioni alternative. Se il pacchetto turistico non è ancora iniziato e si verificano circostanze inevitabili e straordinarie, sia l’organizzatore sia il viaggiatore possono recedere dal contratto. In questi casi, il consumatore ha diritto al rimborso entro 14 giorni. Gli organizzatori possono proporre un voucher in alternativa al rimborso, ma solo su base volontaria.
La Commissione europea richiama infine le nuove norme sui voucher recentemente approvate, che introducono maggiori garanzie per i viaggiatori. In attesa del recepimento definitivo da parte degli Stati membri, invita gli organizzatori di pacchetti turistici ad applicare già da ora queste nuove disposizioni, così da offrire voucher più chiari, flessibili e tutelanti per i consumatori.
Deroghe temporanee per carburante, slot aeroportuali e sicurezza aerea
Per limitare il rischio di sospensione di alcune rotte, la Commissione europea prevede la possibilità di deroghe temporanee agli obblighi di rifornimento stabiliti dall’iniziativa ReFuelEU Aviation. La misura riguarda i casi in cui, per motivi di sicurezza, le compagnie debbano trasportare carburante supplementare dall’aeroporto di partenza a causa della scarsa disponibilità nello scalo di destinazione.
Anche per le bande orarie aeroportuali sono previste maggiore flessibilità. In presenza di problemi di approvvigionamento di carburante, le compagnie aeree potranno infatti essere esentate dagli obblighi di utilizzo degli slot di atterraggio e decollo, senza subire penalizzazioni per il mancato utilizzo delle bande orarie assegnate.
Parallelamente, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) ha pubblicato un bollettino informativo rivolto agli operatori del settore dell’aviazione e dell’approvvigionamento di carburante, con indicazioni aggiornate sull’utilizzo sicuro del carburante per aviazione di tipo Jet A in Europa.


