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Garanzia legale di conformità

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Ai sensi della normativa vigente sulla garanzia legale (artt. 128 -135-septies del Codice del Consumo), il consumatore ha diritto a ricevere un bene conforme al contratto, ovvero un bene che soddisfi determinati requisiti soggettivi ed oggettivi fissati dalla legge rispetto ai quali ai quali vige la garanzia di 24 mesi dalla data di consegna che può essere ridotta a 12 mesi nel caso di acquisto di beni usati.

In caso di difformità delle caratteristiche e prestazioni rispetto alle informazioni ricevute, in caso di un difetto di funzionamento o guasto del bene, in caso di mancata fornitura degli aggiornamenti contrattualmente previsti, si ha diritto alla RIPARAZIONESOSTITUZIONE (a scelta del consumatore) e, qualora ciò sia impossibile, eccessivamente oneroso o il venditore non vi provveda, anche alla RESTITUZIONE DEL PREZZO pagato o alla RIDUZIONE per difetti di lieve entità.

La legge pone a carico del solo venditore l’obbligo di esperire i rimedi atti al ripristino della conformità del bene risultato difettoso; questo vuol dire che possiamo rivolgerci al negozio o al sito web da cui abbiamo acquistato il bene e pretendere che il venditore si occupi con la massima solerzia del nostro problema.

È necessario, invero, tener distinta dalla garanzia legale la garanzia “convenzionale” che può essere offerta dal produttore, dal venditore stesso o da un terzo (compagnia di assicurazione per esempio) e che non sostituisce ma si somma a quella che per legge deve essere prestata dal venditore. Ignoriamo, dunque, i cartelli che recitano: “il prodotto si sostituisce solamente entro XXX giorni dall’acquisto, dopo ci si deve rivolgere ai centri di assistenza della casa produttrice” e contestiamo l’assunto del venditore che è necessario rivolgersi al produttore: è il venditore che deve riprendere a proprie spese il bene in restituzione e attivarsi, salvo poi rivalersi sul soggetto responsabile del difetto.

È di fondamentale importanza richiedere e conservare lo scontrino fiscale o documento equivalente che attesta luogo e data di acquisto in quanto spetta al consumatore dimostrare che l’acquisto è stato effettuato presso quello specifico negozio, online o fisico, e che non sono ancora trascorsi 24 mesi dalla consegna. Tuttavia, è utile spedire altresì il tagliando di garanzia o, comunque, effettuare tutti quegli adempimenti richiesti per attivare la garanzia convenzionale, se prevista per beneficiare eventualmente di tutele superiori rispetto a quelle previste per legge come, ad esempio, una durata maggiore o la copertura di danni accidentali o guasti dovuti all’ usura.

La nuove disciplina sulla garanzia legale di conformità si applica anche ai beni con elementi digitali ovvero “beni mobili materiali che incorporano, o sono interconnessi con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene”. Si tratta pertanto di beni rientranti nel più ampio ambito dell’Internet of things (IOT), materiali che sono tuttavia connessi alla rete e con essa scambiano informazioni.  Il venditore è responsabile di ogni difetto di conformità del contenuto o servizio digitale che si verifica o manifesta entro 24 mesi dalla consegna o per un periodo più lungo nel caso in cui la fornitura è contrattualmente previsto per più di due anni. Il venditore non sarà responsabile del difetto che si manifesti a causa della mancata installazione dell’aggiornamento a condizione che lo stesso abbia informato il consumatore della disponibilità dell’aggiornamento, delle conseguenza in caso di mancata installazione ed abbia fornito adeguate istruzioni per l’installazione.  

Come provare l’esistenza del difetto di conformità?

L’indicazione di caratteristiche e requisiti atti ad identificare la conformità del bene al contratto di vendita di fatto facilita il consumatore nel rilevare eventuali difetti come:

  • il possesso delle caratteristiche e delle funzionalità previste contrattualmente
  • la fornitura degli accessori, delle istruzioni per l’installazione e la disponibilità degli aggiornamenti
  • l’oggettiva inidoneità del bene al normale uso, garantito da altri beni dello stesso tipo
  • la mancanza di qualità e prestazioni abituali, in relazione a beni dello stesso tipo
  • l’errata installazione se effettuata sotto la responsabilità del venditore o dipende da istruzioni carenti
  • una particolare condotta tenuta dal venditore nei confronti del consumatore prima della vendita (promesse e dichiarazioni verbali tese a convincere l’acquirente)
  • le ragionevoli aspettative che il compratore abbia portato a conoscenza del venditore al momento dell’acquisto (in relazione all’idoneità del bene all’uso particolare indicato come esigenza dal consumatore)
  • le qualità del bene presentato come campione e come modello parte integrante del contratto di vendita (questo si applica anche per le vendite a distanza).

Va precisato, infine, che se il difetto si verifica o manifesta entro il primo anno d’acquisto, si presume che il bene fosse non conforme sin dal momento della consegna salvo che la natura del bene o del difetto escluda tale presunzione. Ne consegue che il venditore che voglia esimersi dall’obbligo al ripristino della conformità attraverso i rimedi previsti dovrà fornire prova del contrario ovvero che il bene era conforme o che il difetto in realtà è conseguenza dell’uso non corretto del bene.

 

È buona regola munirsi sempre di un valido documento di riconoscimento: sebbene il trattato di Schengen abbia abolito i controlli alle frontiere nella maggior parte degli Stati Europei (restano esclusi Bulgaria, Croazia, Cipro, Irlanda, Romania e Regno Unito), i paesi conservano sempre la facoltà di ripristinarli per la tutela dell’ordine pubblico. Avere sempre con sé un valido documento di riconoscimento come il passaporto o la carta d’identità, può evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze.

È consigliabile portare con sé anche la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), unificata in Italia con il codice fiscale, che dà diritto all’assistenza sanitaria in caso di temporanea permanenza in uno degli Stati membri dell’UE.

I cittadini extra-UE necessitano di un passaporto valido per almeno tre mesi dopo la data di partenza dal paese dell’Unione nel quale si intende soggiornare e che sia stato rilasciato nell’arco dei 10 anni antecedenti la partenza.  Se necessario, bisogna munirsi anche di apposito visto.

I cittadini UE che intendano soggiornare in un paese dell’Unione per più di tre mesi potrebbero essere obbligati ad iscriversi come residenti presso le autorità locali. In questo caso è necessario munirsi di:

  • documento d’identità valido
  • documento attestante il possesso di un’assicurazione sanitaria
  • certificato di lavoro o, se studente, certificato d’iscrizione presso un istituto riconosciuto e documento attestante la capacità di mantenersi autonomamente senza aver bisogno di sussidi (quest’ultimo è richiesto anche per i pensionati)

La Direttiva 2011/24/UE garantisce ai cittadini UE il diritto all’assistenza sanitaria, alla scelta del professionista e della struttura sanitaria, al riconoscimento delle ricette rilasciate nel paese di residenza e al rimborso delle spese sostenute per dispositivi medici, farmaci e prestazioni, secondo le tariffe applicate nel proprio paese. In Italia il rimborso viene solitamente erogato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, opportunamente documentata.

È buona regola, quando si viaggia, portare sempre con sé la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), solitamente rilasciata insieme alla tessera sanitaria nazionale.

Ai sensi della normativa vigente sulla garanzia legale (artt. 128 -135-septies del Codice del Consumo), il consumatore ha diritto a ricevere un bene conforme al contratto, ovvero un bene che soddisfi determinati requisiti soggettivi ed oggettivi fissati dalla legge rispetto ai quali ai quali vige la garanzia di 24 mesi dalla data di consegna che può essere ridotta a 12 mesi nel caso di acquisto di beni usati.

In caso di difformità delle caratteristiche e prestazioni rispetto alle informazioni ricevute, in caso di un difetto di funzionamento o guasto del bene, in caso di mancata fornitura degli aggiornamenti contrattualmente previsti, si ha diritto alla RIPARAZIONESOSTITUZIONE (a scelta del consumatore) e, qualora ciò sia impossibile, eccessivamente oneroso o il venditore non vi provveda, anche alla RESTITUZIONE DEL PREZZO pagato o alla RIDUZIONE per difetti di lieve entità.

La legge pone a carico del solo venditore l’obbligo di esperire i rimedi atti al ripristino della conformità del bene risultato difettoso; questo vuol dire che possiamo rivolgerci al negozio o al sito web da cui abbiamo acquistato il bene e pretendere che il venditore si occupi con la massima solerzia del nostro problema.

È necessario, invero, tener distinta dalla garanzia legale la garanzia “convenzionale” che può essere offerta dal produttore, dal venditore stesso o da un terzo (compagnia di assicurazione per esempio) e che non sostituisce ma si somma a quella che per legge deve essere prestata dal venditore. Ignoriamo, dunque, i cartelli che recitano: “il prodotto si sostituisce solamente entro XXX giorni dall’acquisto, dopo ci si deve rivolgere ai centri di assistenza della casa produttrice” e contestiamo l’assunto del venditore che è necessario rivolgersi al produttore: è il venditore che deve riprendere a proprie spese il bene in restituzione e attivarsi, salvo poi rivalersi sul soggetto responsabile del difetto.

È di fondamentale importanza richiedere e conservare lo scontrino fiscale o documento equivalente che attesta luogo e data di acquisto in quanto spetta al consumatore dimostrare che l’acquisto è stato effettuato presso quello specifico negozio, online o fisico, e che non sono ancora trascorsi 24 mesi dalla consegna. Tuttavia, è utile spedire altresì il tagliando di garanzia o, comunque, effettuare tutti quegli adempimenti richiesti per attivare la garanzia convenzionale, se prevista per beneficiare eventualmente di tutele superiori rispetto a quelle previste per legge come, ad esempio, una durata maggiore o la copertura di danni accidentali o guasti dovuti all’ usura.

La nuove disciplina sulla garanzia legale di conformità si applica anche ai beni con elementi digitali ovvero “beni mobili materiali che incorporano, o sono interconnessi con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene”. Si tratta pertanto di beni rientranti nel più ampio ambito dell’Internet of things (IOT), materiali che sono tuttavia connessi alla rete e con essa scambiano informazioni.  Il venditore è responsabile di ogni difetto di conformità del contenuto o servizio digitale che si verifica o manifesta entro 24 mesi dalla consegna o per un periodo più lungo nel caso in cui la fornitura è contrattualmente previsto per più di due anni. Il venditore non sarà responsabile del difetto che si manifesti a causa della mancata installazione dell’aggiornamento a condizione che lo stesso abbia informato il consumatore della disponibilità dell’aggiornamento, delle conseguenza in caso di mancata installazione ed abbia fornito adeguate istruzioni per l’installazione.  

Come provare l’esistenza del difetto di conformità?

L’indicazione di caratteristiche e requisiti atti ad identificare la conformità del bene al contratto di vendita di fatto facilita il consumatore nel rilevare eventuali difetti come:

  • il possesso delle caratteristiche e delle funzionalità previste contrattualmente
  • la fornitura degli accessori, delle istruzioni per l’installazione e la disponibilità degli aggiornamenti
  • l’oggettiva inidoneità del bene al normale uso, garantito da altri beni dello stesso tipo
  • la mancanza di qualità e prestazioni abituali, in relazione a beni dello stesso tipo
  • l’errata installazione se effettuata sotto la responsabilità del venditore o dipende da istruzioni carenti
  • una particolare condotta tenuta dal venditore nei confronti del consumatore prima della vendita (promesse e dichiarazioni verbali tese a convincere l’acquirente)
  • le ragionevoli aspettative che il compratore abbia portato a conoscenza del venditore al momento dell’acquisto (in relazione all’idoneità del bene all’uso particolare indicato come esigenza dal consumatore)
  • le qualità del bene presentato come campione e come modello parte integrante del contratto di vendita (questo si applica anche per le vendite a distanza).

Va precisato, infine, che se il difetto si verifica o manifesta entro il primo anno d’acquisto, si presume che il bene fosse non conforme sin dal momento della consegna salvo che la natura del bene o del difetto escluda tale presunzione. Ne consegue che il venditore che voglia esimersi dall’obbligo al ripristino della conformità attraverso i rimedi previsti dovrà fornire prova del contrario ovvero che il bene era conforme o che il difetto in realtà è conseguenza dell’uso non corretto del bene.

 

È buona regola munirsi sempre di un valido documento di riconoscimento: sebbene il trattato di Schengen abbia abolito i controlli alle frontiere nella maggior parte degli Stati Europei (restano esclusi Bulgaria, Croazia, Cipro, Irlanda, Romania e Regno Unito), i paesi conservano sempre la facoltà di ripristinarli per la tutela dell’ordine pubblico. Avere sempre con sé un valido documento di riconoscimento come il passaporto o la carta d’identità, può evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze.

È consigliabile portare con sé anche la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), unificata in Italia con il codice fiscale, che dà diritto all’assistenza sanitaria in caso di temporanea permanenza in uno degli Stati membri dell’UE.

I cittadini extra-UE necessitano di un passaporto valido per almeno tre mesi dopo la data di partenza dal paese dell’Unione nel quale si intende soggiornare e che sia stato rilasciato nell’arco dei 10 anni antecedenti la partenza.  Se necessario, bisogna munirsi anche di apposito visto.

I cittadini UE che intendano soggiornare in un paese dell’Unione per più di tre mesi potrebbero essere obbligati ad iscriversi come residenti presso le autorità locali. In questo caso è necessario munirsi di:

  • documento d’identità valido
  • documento attestante il possesso di un’assicurazione sanitaria
  • certificato di lavoro o, se studente, certificato d’iscrizione presso un istituto riconosciuto e documento attestante la capacità di mantenersi autonomamente senza aver bisogno di sussidi (quest’ultimo è richiesto anche per i pensionati)

La Direttiva 2011/24/UE garantisce ai cittadini UE il diritto all’assistenza sanitaria, alla scelta del professionista e della struttura sanitaria, al riconoscimento delle ricette rilasciate nel paese di residenza e al rimborso delle spese sostenute per dispositivi medici, farmaci e prestazioni, secondo le tariffe applicate nel proprio paese. In Italia il rimborso viene solitamente erogato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, opportunamente documentata.

È buona regola, quando si viaggia, portare sempre con sé la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), solitamente rilasciata insieme alla tessera sanitaria nazionale.

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