Anche questa stagione estiva non è esente dai consueti disagi che colpiscono il settore del trasporto aereo, creando non pochi problemi ai viaggiatori. Oltre al tradizionale caos dovuto a ritardi e scioperi, quest’estate si sono verificati alcuni eventi particolari che hanno ulteriormente complicato la situazione. Un esempio è stato il blocco informatico ai sistemi Microsoft di qualche settimana fa, che ha causato notevoli disagi sia agli aeroporti che ai passeggeri. Circa 4.300 voli sono stati cancellati in tutto il mondo, le operazioni di check-in sono state bloccate e si sono registrati rallentamenti nella programmazione del traffico aereo. Inoltre, la recente eruzione dell’Etna ha portato alla sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza da Catania, causando numerose cancellazioni e dirottamenti su altri scali. Questi inconvenienti spingono sempre più viaggiatori a informarsi meglio su ritardi, cancellazioni e sui loro diritti.
Da tempo, la Commissione europea è impegnata a rafforzare i diritti dei passeggeri e dei viaggiatori europei. Per questo, lunedì 22 luglio, ha approvato l’aggiornamento delle linee guida sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo e sui diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta durante i viaggi aerei, che verrà formalmente adottato dalla Commissione successivamente, quando tutte le versioni linguistiche saranno disponibili. L’aggiornamento faciliterà un maggior rispetto delle normative e un’applicazione più omogenea da parte degli organismi nazionali a ciò preposti.
Una protezione unica per i passeggeri in UE!
L’UE è l’unica al mondo ad essersi dotata di una serie di tutele e di diritti per i passeggeri, indipendentemente dal mezzo di trasporto che gli stessi utilizzano. Questi diritti si fondano su tre principi fondamentali: non discriminazione, informazioni accurate e tempestive, e assistenza immediata e proporzionata. Questa protezione è unica al mondo! Definiti a livello dell’UE, i diritti dei passeggeri devono essere rispettati dai vettori che, in caso di non ottemperanza, possono essere sanzionati dalle autorità nazionali preposte alla corretta applicazione dei regolamenti europei che li prevedono. Tuttavia, applicazioni non uniformi a livello nazionale possono causare confusione per i passeggeri che attraversano le frontiere dell’UE. Ecco perché le linee guida aggiornate mirano a migliorare l’implementazione di questi diritti e a supportare gli sforzi della Commissione per accrescerne la consapevolezza, mediante campagne di sensibilizzazione, pagine web dedicate e l’app “I tuoi diritti di passeggero” dedicata ai diritti dei passeggeri. Nel novembre 2023, la Commissione ha presentato due proposte per migliorare l’applicazione dei diritti dei passeggeri e per affrontare i diritti nel contesto dei viaggi multimodali. Proposte che chiariranno le regole sui rimborsi quando i voli o i viaggi multimodali, sono prenotati tramite un intermediario, offrendo così maggiore protezione ai viaggiatori in caso di cancellazioni. Inoltre, sarà migliorata la comunicazione in tempo reale riguardo a ritardi e cancellazioni, garantendo ai passeggeri informazioni tempestive. Una maggior attenzione sarà prestata alle esigenze dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta per migliorare la qualità dell’assistenza loro offerta.
Il sondaggio Eurobarometro
Le linee guida aggiornate sono accompagnate dalla pubblicazione di un nuovo sondaggio Eurobarometro, lo strumento utilizzato dalle istituzioni e agenzie dell’UE per monitorare regolarmente l’opinione pubblica in Europa su questioni relative all’UE e su temi di natura politica o sociale. Il sondaggio, condotto tra gennaio e febbraio 2024, rivela che la maggior parte degli europei ritiene ancora di non avere informazioni sufficienti sui propri diritti come passeggeri, sebbene la consapevolezza sia aumentata rispetto a cinque anni fa. In particolare, i risultati mostrano che gli intervistati si sentono più informati sui diritti dei passeggeri per i viaggi in treno (33%), seguiti dai viaggi aerei (30%), in pullman (27%) e poi in nave o traghetto (16%). Inoltre, il sondaggio rivela che l’84% degli intervistati che hanno richiesto assistenza per persone con disabilità o mobilità ridotta è soddisfatto della risposta ricevuta. Il 75% dei passeggeri aerei ha ricevuto informazioni sui propri diritti prima del viaggio, rispetto al 61% per i treni, al 51% per i pullman e al 54% per le navi/traghetti. I risultati del sondaggio sottolineano l’importanza continua della sensibilizzazione.
Le linee guida aggiornate
La necessità di aggiornamento trae origine dai corposi interventi interpretativi della Corte di Giustizia europea in materia di diritti dei passeggeri aerei disciplinati nel corso degli ultimi anni dal Regolamento (CE) n. 261/2004. In sintesi, nelle linee guida sono stati introdotti alcuni aggiornamenti che mirano a garantire una comprensione uniforme e una corretta applicazione di tale regolamento in tutta l’UE. Gli aggiornamenti riguardano, tra l’altro, l’ambito di applicazione del regolamento. Ad esempio, in caso di voli in coincidenza con un’unica prenotazione e operati in code-sharing, dove il primo volo è eseguito da un vettore aereo dell’UE e il secondo da un vettore non UE, un passeggero può richiedere un risarcimento al vettore aereo dell’UE, anche se il ritardo si è verificato durante il secondo volo operato dal vettore non UE. Gli aggiornamenti comprendono anche le tutele previste per i passeggeri in circostanze come il negato imbarco preventivo, l’atterraggio in un aeroporto diverso da quello originariamente previsto, l’obbligo di comunicare direttamente al passeggero la cancellazione del volo nel caso in cui l’acquisto del biglietto è stato effettuato per il tramite di una agenzia e il pagamento della compensazione anche quando il volo viene anticipato di almeno un’ora. Viene meglio chiarito il concetto di circostanze eccezionale: ad esempio, un problema tecnico emerso durante la manutenzione dell’aeromobile o causato dalla mancata manutenzione non può essere considerato una circostanza straordinaria, così come la collisione di una scala d’imbarco mobile con un aeromobile, l’inaspettata assenza per malattia o il decesso di un membro dell’equipaggio essenziale per l’operatività di un volo. Anche lo sciopero del personale alle dipendenze del vettore non può essere considerato una circostanza straordinaria neppure se improvviso o indetto dalle sigle sindacali.