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La normativa sulla multiproprietà

Che cosa si intende per contratto di multiproprietà?

L’istituto della multiproprietà offre la possibilità di acquistare il diritto di utilizzare e godere di un immobile anche in perpetuo, ma limitatamente ad un periodo  prescelto, di solito una o più settimane durante l’anno, anche a chi non ha mezzi finanziari sufficienti per l’acquisto di un immobile tutto per sé consentendogli di avere una residenza da utilizzare come casa per le vacanze.

Posso avere a disposizione una vacanza a prezzi ragionevoli in un paradiso terrestre?

Attenzione a questo ben noto equivoco, non considerarla come un  investimento, perché non si acquista la proprietà dell’immobile ma il diritto di usufruirne. Quindi ponderare bene ogni singola voce, molti sono i dettagli da valutare e da aggiungere al prezzo di acquisto, che spesso è l’unico dato certo che abbiamo, ma che non rappresenta la sola voce di spesa.

Ci sono quindi altre spese relative all'immobile cui devo fare attenzione?

Sì, in realtà si deve fare bene attenzione a tutta una serie di altri costi che lievitano leggermente il prezzo proposto per l’acquisto tra cui:

  • le spese annuali di gestione; i costi di viaggi di linea verso i luoghi di vacanza all’estero;
  • i costi di adesione al circuito di interscambio, se previsto; i costi di assistenza legale in caso di controversie;
  • gli ostacoli che si incontrano in caso di rivendita ad altre persone; i rischi di fallimento della società incaricata della gestione.

Sono tutelato in ambito europeo?

Nell'UE, la nuova direttiva sulle multiproprietà (Direttiva 2008/122/CE) conferisce ai consumatori una serie di importanti diritti. Tra questi: il diritto ad ottenere informazioni complete prima della firma del contratto, il diritto alla rescissione del contratto entro 14 giorni per qualsiasi motivo e senza dover pagare una penale (diritto di recesso), se il venditore non ha fornito le informazioni richieste, tale diritto viene esteso a un anno e 14 giorni, norme specifiche sui pagamenti a tutela dei consumatori: ad esempio, nel periodo in cui si applica il diritto di recesso, non si è tenuti a versare un deposito, un anticipo, ecc. 

Come sono tutelato in Italia?

Il D.lgs. 79/2011 (Cod. del Turismo) ha modificato sostanzialmente quanto previsto dal Codice del Consumo relativamente ai contratti di multiproprietà, estendendo l’ambito di applicazione della nuova disciplina anche ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio (tutte le tipologie contrattuali sono definite specificamente dalla norma). Inoltre, sono stati introdotti appositi formulari informativi per ciascuna tipologia contrattuale, e un modello di formulario separato dal contratto per facilitare il diritto di recesso da parte del consumatore.

La tutela del consumatore si estende ai contratti di multiproprietà di durata minima di 1 anno (3 anni nella disciplina previgente), aventi ad oggetto non più soltanto beni immobili (case, villette, ecc.) ma anche beni mobili nel caso in cui vengano adibiti ad alloggi (ad es., navi, roulottes, ecc.).

In particolare, il D.lgs. del 2011 ha introdotto le seguenti innovazioni:

  • Diritto di recesso: il consumatore ha 14 giorni (invece di 10) per recedere (a partire dal giorno della conclusione/ricezione del contratto) con comunicazione scritta, senza specificare il motivo, da un contratto di acquisto/rivendita/scambio di multiproprietà e dei prodotti per le vacanze di lungo termine. Per facilitare l’esercizio del diritto di recesso, l’operatore deve consegnare al consumatore un apposito formulario separato dal contratto. In caso di omessa consegna del formulario il termine per l’esercizio del diritto di recesso viene notevolmente prorogato (in questo caso, infatti, il periodo di recesso scade dopo 1 anno e 14 gg dalla conclusione/ricezione del contratto). Se il formulario viene compilato e consegnato entro 1 anno, il periodo di recesso inizia a decorrere dalla data in cui il consumatore lo riceve. Inoltre, se le informazioni precontrattuali, inclusi i formulari informativi, non sono stati forniti al consumatore, il periodo di recesso scade dopo 3 mesi e 14 gg dalla conclusione/ricezione del contratto.

Il consumatore che esercita il diritto di recesso non sostiene alcuna spesa, non è tenuto a pagare alcuna penalità né è debitore del valore corrispondente all’eventuale servizio reso prima del recesso.

L’esercizio del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta inoltre la risoluzione automatica e senza spese di tutti i contratti di scambio accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio.

  • Divieto di acconti: prima della scadenza del periodo nel quale è possibile esercitare il diritto di recesso, è stabilito il divieto di versare acconti, cioè di effettuare qualunque versamento di denaro, prestazione di garanzie o di ogni altro onere da parte del consumatore in favore dell’operatore o di un terzo.
  • Codici di condotta e risoluzione extragiudiziale delle controversie: l’operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui Codice del Consumo. Per la risoluzione delle controversie derivante dall’applicazione dei contratti è oggi possibile ricorrere alla procedura di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010. 

Se il contratto è scritto in inglese o in un'altra lingua europea posso chiederne la traduzione?

SI’! Infatti il contratto deve essere redatto per iscritto e tradotto nella lingua del paese in cui l’acquirente ha la residenza o cittadinanza e nella lingua in cui il bene si trova.

Ma se ho chiesto un finanziamento devo continuare a pagarlo?

NO! Il contratto di finanziamento sottoscritto contestualmente al contratto di acquisto della multiproprietà si risolve di diritto se l’acquirente esercita il diritto di recesso, allo scopo di consentire il libero esercizio del ripensamento.

A chi rivolgersi

In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti da parte di un venditore nazionale, è possibile rivolgersi alle associazioni di consumatori, ad es. alle sedi territoriali di Adiconsum, (alla voce “Dove siamo”), per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.

Se invece il professionista con cui si è sottoscritto il contratto ha sede in un Paese dell'UE, in Norvegia o Islanda il Centro Europeo Consumatori potrà fornire la consulenza e l'assistenza del caso. 

 

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