Corte di giustizia UE: il rimborso del volo cancellato deve includere la commissione riscossa dall’intermediario
Quando un volo viene cancellato, a quale importo ha diritto il passeggero a titolo di rimborso? Solo il costo del biglietto o anche le commissioni pagate al momento dell’acquisto tramite un intermediario, come un’agenzia di viaggi o una piattaforma online? A fornire una risposta chiara è intervenuta la Corte di giustizia UE che, con la recente sentenza nella causa C-45/24, ha stabilito che il rimborso del prezzo del biglietto deve comprendere anche la commissione riscossa dall’intermediario. E questo vale anche se la compagnia aerea non conosce l’importo esatto di tale commissione. Una decisione che chiarisce l’interpretazione del regolamento UE 261/2004 su compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.