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Corte Ue: nuova pronuncia sulla compensazione pecuniaria per i passeggeri aerei

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L’autorità nazionale responsabile dell’applicazione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei può, in seguito a reclami individuali, imporre a un vettore di versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri”. Questa è la nuova pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione Europea sui diritti dei passeggeri aerei e sulla compensazione prevista in caso di disservizi aerei. Secondo la Corte, dunque, sarà l’autorità nazionale responsabile ad imporre alla compagnia aerea il pagamento della compensazione ai passeggeri, ma solo a condizione che lo Stato le attribuisca questa competenza.

La corte si è espressa in merito al caso in cui, dopo aver subito un ritardo di oltre tre ore del volo in partenza da New York per Budapest, i passeggeri hanno deciso di rivolgersi all’autorità ungherese responsabile dell’applicazione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei affinché essa imponesse al vettore aereo coinvolto, il pagamento della compensazione pecuniaria prevista da tale regolamento. E, infatti, l’autorità ha constatato la violazione del regolamento e ha imposto alla compagnia aerea di versare una compensazione di EUR 600 a ciascun passeggero coinvolto. Il vettore però, ritenendo che l’autorità in questione non fosse competente a imporre il pagamento di tale compensazione si è rivolto alla Corte di Budapest-Capitale. Quest’ ultima ha chiesto alla Corte di giustizia se, investito di un reclamo individuale di un passeggero, un organismo nazionale responsabile dell’applicazione del regolamento possa imporre a un vettore aereo il pagamento di una compensazione pecuniaria per la violazione delle norme sui diritti dei passeggeri.

Con la sentenza pronunciata oggi, la Corte fa presente che il regolamento sui diritti dei passeggeri non obbliga un organismo nazionale responsabile della sua applicazione a adottare misure coercitive in seguito a reclami individuali ma non vieta agli Stati membri di attribuire questa competenza a tale organismo. La Corte ha rilevato, poi, che gli importi forfettari previsti dal regolamento rappresentano un risarcimento uniforme e immediato con lo scopo di risarcire solo i danni che sono pressappoco identici per tutti i passeggeri coinvolti.

Di conseguenza, quindi la Corte conclude: “gli Stati membri possono autorizzare l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del regolamento a imporre a un vettore aereo la corresponsione della compensazione pecuniaria ai passeggeri in seguito a reclami individuali presentati da questi ultimi”. I passeggeri e le compagnie aeree devono poter presentare un ricorso giurisdizionale avverso la decisione di tale autorità.

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