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Etichettatura ambientale: al via l’obbligo per tutti gli imballaggi. Quali informazioni dovranno fornire le etichette ai consumatori?

IMG News 563029Il nuovo anno è iniziato con una novità: dal 1° gennaio 2023 tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia sono sottoposti all’obbligo di etichettatura ambientale. Entra in vigore, dunque, il decreto legislativo 116/2020 il quale stabilisce che l’etichetta deve fornire le indicazioni per consentire sia di effettuare correttamente la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio che per informare i consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Il decreto è entrato in vigore con due anni di ritardo e recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. Da tempo, infatti, l’Unione Europea impone agli Stati membri obiettivi di recupero per gli imballaggi, al fine di conciliare le necessità di mercato con la questione ambientale. Nello specifico, il decreto dispone che “tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali”. Sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione, anche gli stessi produttori hanno l’obbligo di indicare la natura dei materiali utilizzati.

Ecco, allora, alcune delle informazioni che le etichette degli imballaggi dovranno fornire ai consumatori:

  • tipologia di imballaggio: (per esempio: bottiglia, contenitore, vaschetta) la quale può essere indicata graficamente oppure in forma scritta;
  • identificazione del materiale usato: può essere indicata con un codice alfanumerico che può essere integrato con un’icona specifica;
  • famiglia del materiale di riferimento: (per esempio: acciaio, alluminio, plastica, carta, legno, vetro) e indicazioni per un corretto smaltimento dell’imballaggio, come il tipo di raccolta (differenziata o indifferenziata) accompagnata da “Verifica le disposizioni del tuo Comune”.

Oltre a tali informazioni, è possibile associare altre informazioni ambientali, come per esempio un simbolo grafico per la raccolta differenziata di qualità, riciclabilità, marchi ambientali, ecc... In aggiunta, l’etichetta deve essere inserita in tutti gli elementi di imballaggio che possono essere separabili manualmente come, per esempio il tappo, la pellicola, la bottiglia, la scatola.

Di conseguenza, dal 1° gennaio 2023 tutte le imprese si dovranno adeguare a quanto stabilito dal nuovo decreto. In merito, secondo l’art.261 del decreto legislativo 152/06, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria con un importo che va dai 5.000 fino ai 40.000 euro per quelle imprese che porteranno sul mercato imballaggi che non rispettano la normativa sull’etichettatura ambientale. Questo vale sia per le imprese che per i commercianti e i distributori.

 

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