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Responsabilità del produttore: la Corte EU riconosce il diritto al risarcimento per l’acquirente di un veicolo non conforme

IMG News CEC 8JNV43SLa Corte di giustizia EU ha adottato un’importante sentenza sulla responsabilità del produttore che installa sul veicolo un sistema atto a manipolare l’impianto di emissione e sul diritto al risarcimento dell’acquirente se ciò comporta un danno.

La decisione trae origine da un ricorso presentato al tribunale regionale di Ravensburg (Germania) da un cittadino tedesco per richiedere il risarcimento dei danni nei confronti della società Mercedes-Benz Group. Presumibilmente, il danno gli sarebbe stato causato dalla casa automobilistica, la quale ha installato su il veicolo acquistato un software che riduce il tasso di ricircolo dei gas di scarico quando le temperature esterne sono al di sotto di una certa soglia. In poche parole, l’autovettura è risultata più inquinante di quanto è stato dichiarato. Secondo però il Regolamento n° 715/2007 del Parlamento e del Consiglio europeo - sull'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) - tale sistema di manipolazione che aumenta le emissioni di ossido di azoto è vietato.

Nel diritto tedesco, il diritto al risarcimento può sorgere in caso di negligenza ordinaria qualora sia stata violata una legge volta a proteggere terzi. Di conseguenza, il giudice tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia Europea se le disposizioni pertinenti della direttiva n° 2007/46 che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore, lette in combinato disposto con il citato regolamento n. 715/2007, debbano essere interpretate nel senso che tutelano gli interessi specifici di un singolo acquirente di tale veicolo. La Corte ha chiarito la ragione per cui si debba sostenere “un collegamento diretto tra il costruttore di automobili e il singolo acquirente di un veicolo a motore volto a garantire a quest’ultimo che il veicolo sia conforme alla normativa pertinente dell’UE” in applicazione del Regolamento 715/2007, esponendo le seguenti considerazioni:

  • l'omologazione dei veicoli può essere rilasciata solo se il tipo di veicolo in questione soddisfa le disposizioni del Regolamento 715/2007, in particolare quelle relative alle emissioni;
  • i costruttori di automobili sono tenuti a rilasciare un certificato di conformità al singolo acquirente di un veicolo. Tale documento, richiesto tra l'altro ai fini della messa in circolazione di un veicolo, attesta il rispetto delle regole di produzione e dunque tutela il singolo acquirente contro le inosservanze del costruttore sull'obbligo di immettere sul mercato veicoli conformi al Regolamento 715/2007.

Tali considerazioni hanno portato la Corte a concludere che la direttiva quadro stabilisce un legame diretto tra il costruttore di autovetture e il singolo acquirente di un autoveicolo destinato a garantire a quest'ultimo che tale veicolo sia conforme alla pertinente normativa UE. Di conseguenza, la Corte ritiene che “le disposizioni della direttiva quadro, in combinato disposto con quelle del regolamento 715/2007, tutelino, oltre che gli interessi pubblici, gli interessi specifici del singolo acquirente di un autoveicolo nei confronti del costruttore del veicolo in cui tale veicolo è dotato di un dispositivo di manipolazione vietato”. Gli Stati membri sono, pertanto, tenuti a prevedere che l'acquirente di tale veicolo benefici del diritto al risarcimento da parte del costruttore del veicolo in questione.

Inoltre, si specifica che, in mancanza di disposizioni del diritto dell'UE che ne disciplinano le modalità, spetta a ciascuno Stato membro determinare le norme in virtù delle quali venga riconosciuto un risarcimento a quanti acquistano inconsapevolmente un veicolo munito di un dispositivo illegale. Tali norme, precisa la Corte, non devono rendere impossibile ottenere un risarcimento adeguato per il danno arrecato all’acquirente, né tantomeno ostacolare tale diritto.

Nel caso in questione, ora spetterà al Tribunale di Ravensburg contemperare il beneficio che il cittadino tedesco ha tratto dall’uso del veicolo con il diritto ad un adeguato risarcimento per i danni effettivamente subiti in relazione all’ installazione, nel suo veicolo, di un dispositivo vietato ai sensi del diritto dell’UE al fine di prevenire indebiti arricchimenti.

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