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E' IN VIGORE LA NUOVA DIRETTIVA UE SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI!
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Scarica il documento della Commissione che spiega i principali aspetti della Direttiva!
Buone notizie per più di 507 milioni di consumatori in Europa: da venerdì 13 giugno sono finalmente in vigore le nuove regole che rafforzano i loro diritti in caso di contratti di acquisto conclusi a distanza (ad es., online) o fuori dai locali commerciali (ad es., quando è il venditore che si reca a casa dell’acquirente).
La Commissione europea, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione condotta nel corso del 2014 in Italia (e in Bulgaria, Cipro, Spagna, Grecia, Lettonia, Polonia e Portogallo), ha realizzato un apposito documento che illustra principali aspetti della nuova direttiva Ue sui diritti dei consumatori: clicca qui per scaricarlo!
In Italia le nuove regole, che si applicano ai contratti conclusi tra professionista e consumatore a partire da sabato 14 giugno, sono state introdotte dal D.lgs. n. 21/2014, di attuazione della “Direttiva Consumatori” (2011/83/UE), per consentire l’armonizzazione, a livello europeo, una disciplina la cui frammentarietà ha da sempre costituito un importante ostacolo al funzionamento del mercato sia interno che transfrontaliero.
Ecco le principali novità:
- diritto di recesso: si passa dagli attuali 10 a 14 giorni (e fino ad 1 anno più 14 giorni in caso di omessa informazione sul diritto di recesso), tramite il modello tipo o presentando una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della propria volontà di recedere. Il professionista deve rimborsare il consumatore entro 14 giorni; entro lo stesso termine, il consumatore deve restituire il bene (le spese di spedizione sono a suo carico);
- maggiori obblighi di informazione precontrattuale al consumatore: prima del contratto, il professionista deve fornire al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, tutta una serie di informazioni dettagliate (compreso un promemoria sull’esistenza della garanzia legale e un modello tipo per l’esercizio del diritto di recesso);
- contratti conclusi telefonicamente: il consumatore è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto (anche su un supporto durevole con firma digitale);
- restituzione del bene: il consumatore può restituire anche un bene deteriorato, ma risponde della diminuzione di valore dello stesso;
- passaggio del rischio: nei contratti in cui il professionista spedisce beni al consumatore, il rischio di perdita o danneggiamento si trasferisce dal venditore al consumatore solo nel momento in cui quest’ultimo entra materialmente nel possesso del bene (a meno che il consumatore abbia scelto un vettore diverso da quello del professionista);
- divieto di spese aggiuntive per pagamento con bancomat o carta di credito e per le linee telefoniche dedicate a disposizione del consumatore.