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12 Maggio 2017

AGCM SANZIONA WHATSAPP : 3 MILIONI DI EURO PER AVER INDOTTO GLI UTENTI A CONDIVIDERE I DATI PERSONALI CON FACEBOOK 

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 11 maggio 2017, ha concluso due istruttorie, avviate nel mese di ottobre 2016,  per presunte violazioni del Codice del Consumo nei confronti di WhatsApp.

Nel primo procedimento (PS 10601), l’Autorità ha preso in esame la condotta di WhatsApp Messenger che, tramite un’opzione pre-impostata, ha indotto i propri utenti  ad accettare la condivisione di alcuni dati personali del proprio account con Facebook per scopi commerciali per non subire l’interruzione del servizio.

Coloro che alla data del 25 agosto 2016 erano già utenti avevano, tuttavia, la possibilità di accettarne “parzialmente” i contenuti, potendo decidere di non fornire l’assenso a condividere le informazioni del proprio account WhatsApp con Facebook e continuare, comunque, il servizio. L’esistenza di un’opzione in tal senso, però, non era stata indicata nella schermata principale in cui si chiedeva l’accettazione dei nuovi termini di utilizzo, ma in una successiva alla quale si accedeva unicamente  cliccando sul link che rinviava alla lettura dei termini e della informativa sulla Privacy e dove, tra l’altro, per rifiutare la condivisione dei dati, si doveva deselezionare l’apposita casella.

Le modalità utilizzate per l’acquisizione del consenso da parte degli utenti sono state contestate dall’AGCM che ha ritenuto tale pratica commerciale scorretta, aggressiva e volta a condizionare la libera scelta dell’utente facendogli credere che la mancata accettazione di tale clausola rendesse impossibile il proseguimento dell’utilizzo dell’app.

L’Autorità stigmatizza l’inadeguata evidenziazione della possibilità di poter negare il consenso alla condivisione dei dati con Facebook e la difficoltà di poter esercitare concretamente tale opzione sottolineando l’effetto di condizionamento, determinato dal contenuto della prima schermata e dalla pre-spuntatura apposta sull’opzione di selezione del consenso visibile solo a partire dalla seconda schermata. A ciò si aggiunga che l’utente che avesse accettato in toto i nuovi “Termini di utilizzo” nella prima schermata, contenente il messaggio che avvisava delle avvenute modifiche, senza essere venuto a conoscenza dell’opzione di poter negare la condivisione dei dati con Facebook, si sarebbe trovato di fronte ad un’ulteriore difficoltà. Ovvero, nell’eventuale circostanza in cui si fosse, infatti, accorto, in un secondo momento, della possibilità di continuare ad utilizzare WhatsApp senza essere costretto ad accettare la condivisione, l’interessato, al fine di esercitare la propria scelta in tal senso, modificando quella iniziale, avrebbe dovuto seguire una procedura più articolata di quella proposta per l’accettazione iniziale.

WhatsApp Messenger avrebbe fatto leva sulla posizione degli utenti medesimi rispetto ai servizi offerti dall’ app che essi utilizzano quotidianamente, spesso anche in sostituzione della telefonia ordinaria, come abituale strumento di contatto sociale e condivisione e a cui, di conseguenza, difficilmente avrebbero voluto  rinunciare.

L’Autorità con riguardo alla gravità della violazione ed alla particolare natura del profilo di scorrettezza caratterizzato da modalità insidiose di acquisizione del consenso dell’utente alla condivisione con Facebook dei propri dati ha vietato a Whatsapp  la prosecuzione di tale pratica ed ha altresì irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3 milioni di euro.

 

Il secondo procedimento istruttorio (CV 154), avviato, nei confronti di WhatsApp Inc., era volto ad accertare la  presunta vessatorietà di alcune clausole del modello contrattuale sottoposto all’accettazione dei consumatori che vogliano usufruire dell’applicazione WhatsApp Messenger.

L’Autorità ha ritenuto vessatorie le disposizioni che prevedono:

  • esclusioni e limitazioni di responsabilità contrattuale in capo a WhatsApp inclusa quella che discende dal  proprio inadempimento (es. malfunzionamento della piattaforma o dei meccanismi di sicurezza come la crittografia delle comunicazioni) e la previsione di un limite risarcitorio (pari a 100 dollari);
  • la disponibilità del servizio con possibilità di interruzioni dello stesso decise unilateralmente da WhatsApp senza motivo e senza preavviso;
  • il diritto generico esercitabile da WhatsApp di risolvere il contratto/recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo e non consentire più all’utente l’accesso/utilizzo dei servizi, senza prevedere un analogo diritto per il consumatore;
  • il diritto generico esercitabile da WhatsApp di introdurre modifiche contrattuali unilaterali, anche economiche, dei Termini di utilizzo senza che nel contratto vengano preventivamente indicate le motivazioni sulla base delle quali la società si vincola ad apportare le modifiche e senza neppure prevedere modalità per informarne in maniera adeguata l’utilizzatore, unitamente alla previsione del meccanismo di “silenzio assenso” che fa discendere l’accettazione dei nuovi Termini anche solo dalla inconsapevole mera inerzia dell’utente;
  • l’indicazione della legge dello Stato della California quale legge applicabile al contratto e alle controversie ed il Tribunale Federale degli Stati Uniti della California settentrionale o il Tribunale dello Stato della California, quale foro competente;
  • un generico diritto esercitabile da WhatsApp di recedere dagli “ordini” e di non fornire rimborsi per i servizi offerti, senza precisare in modo chiaro il contesto in cui tali operazioni si esplicherebbero;
  • la generale prevalenza del contratto scritto in lingua inglese, in caso di conflitto con la versione tradotta in lingua italiana (accettata dall’utente), senza prevedere la prevalenza dell’interpretazione più favorevole al consumatore, a prescindere dalla lingua in cui la clausola è redatta.

 

L’AGCM ha intimato alla società WhatsApp Inc. di dare pubblicazione (per la durata di 20 giorni consecutivi) a sue spese e sul proprio sito (www.whatsapp.com, versione italiana) di un estratto del provvedimento, con adeguata evidenza grafica e in una posizione della pagina web che non richieda al consumatore di scorrerla, entro venti giorni dalla comunicazione dell’adozione del provvedimento.

Inoltre, tutti gli utenti italiani registrati nell’applicazione WhatsApp Messenger alla data di adozione del provvedimento riceveranno, con le stesse modalità tecniche con cui WhatsApp ha comunicato l’ultima modifica dei Termini di utilizzo, una notifica, in app, dell’avvenuta pubblicazione dell’estratto del provvedimento sulla home page del proprio sito web (www.whatsapp.com, versione italiana) contenente un link a tale pagina.

Testo Provvedimento PS10601

Testo Provvedimento CV154

 

 

 

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