Non è bastata la maxi sanzione inflitta ad Alitalia nel 2015 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito al no-show rule (ed anche a Air France, Lufthansa, Brussels Airlines).
Gli stessi rilievi elevati nei confronti di Alitalia, sono stati mossi a British Airways, Etihad Airways, Emirates, Iberia e Klm: al momento dell’acquisto online dei biglietti, il consumatore non veniva informato dell’esistenza e dell’applicazione della regola tariffaria “no-show rule”, che prevede la cancellazione automatica del volo di ritorno (o delle altre tratte, nei biglietti multi-tratta), nei casi in cui il consumatore non effettui il volo di andata (o di una delle tratte). Inoltre, non era stata predisposta alcuna procedura che consentisse al consumatore di comunicare alla compagnia di voler comunque fruire del volo di ritorno (o delle altre tratte), senza costi aggiuntivi.
Le compagnie Emirates, Iberia e Klm hanno però presentato degli impegni, accolti dall’Antitrust, con i quali si sono vincolate ad informare adeguatamente i consumatori circa l’esistenza e l’applicazione di tale regola, oltre a predisporre una procedura che permetta al consumatore di comunicare – entro 24 ore dal volo di andata – l’eventuale conferma del volo di ritorno o delle tratte successive, senza oneri aggiuntivi.
L’Antitrust ha quindi sanzionato per un totale di un milione di euro le compagnie aeree British Airways ed Etihad per pratica commerciale scorretta.
L’Autorità ha, inoltre, sanzionato Etihad con una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva di 150.000 euro, perché riporta informazioni rilevanti per la clientela nazionale, quali le caratteristiche del servizio, esercizio dei diritti, prerogative e facoltà contrattuali, in lingua estera, invece che in lingua italiana.