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10 Settembre 2012

Assicurazione sull’annullamento del viaggio aereo: il venditore non può includerla nel prezzo del volo senza esplicita accettazione

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Chi vende biglietti aerei ha l’obbligo di  indicare in qualsiasi momento il prezzo complessivo, vale a dire la tariffa del volo, nonché il complesso  delle tasse, dei diritti e dei supplementi indispensabili ai fini di detto volo.

E’ quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1008/2008, recante norme  comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, che mira, in particolare, a garantire una maggiore trasparenza delle  tariffe dei voli in partenza dall’Unione europea.

I “supplementi di prezzo  opzionali” relativi a servizi complementari non obbligatori devono, quindi, essere comunicati  in modo chiaro all’inizio di qualsiasi procedura di prenotazione e la loro accettazione da parte del  cliente deve essere il risultato di un’operazione esplicita (“opt-in”). 

Tuttavia, il comportamento di una società tedesca ha, di recente, condotto ad un’interessante pronuncia da parte della Corte di Giustizia. Si tratta della società ebookers.com Deutschland, che gestisce un portale Internet mediante il quale  commercializza viaggi aerei.

Nella procedura di prenotazione, quando il cliente sceglieva  un volo determinato, compariva, in alto a destra della pagina Internet, sotto il titolo “le vostre effettive  spese di viaggio”, l’indicazione dell’importo delle spese. Oltre alla tariffa del volo, tale indicazione  includeva anche l’importo di “tasse e diritti”, nonché le spese relative ad una “assicurazione  sull’annullamento”, automaticamente contabilizzate. In fondo alla pagina Internet, veniva indicata la procedura da seguire per rifiutare l’assicurazione  sull’annullamento, che era stata automaticamente inclusa. Tale  procedura consiste in un’operazione esplicita di rifiuto (“opt-out”). L’importo pagato dal cliente una volta  terminata la sua prenotazione compete, poi, alla compagnia aerea, le  tasse e i diritti alle autorità competenti, il premio assicurativo alla compagnia d’assicurazione, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla compagnia aerea. 

Un’associazione tedesca a tutela dei consumatori aveva, quindi, convenuto la  ebookers.com dinanzi  ai  tribunali tedeschi per ottenere la cessazione di detta pratica, consistente nell’includere automaticamente l’assicurazione sull’annullamento nella tariffa del volo.

L’Oberlandesgericht Köln (Corte d’appello di Colonia) aveva, pertanto, chiesto alla Corte di giustizia di stabilire se  i prezzi di tali servizi forniti da terzi, fatturati al cliente dalla società che propone il volo unitamente  alla tariffa del volo, sotto forma di un prezzo complessivo, costituiscano “supplementi di prezzo  opzionali” ,proponibili, quindi, solo sulla base di un’operazione esplicita di   accettazione. 

La Corte ha risposto che i “supplementi di prezzo opzionali” sono inerenti ai servizi che completano il trasporto aereo  stesso. Essi non sono né obbligatori né indispensabili ai fini del volo: pertanto, il cliente deve poter scegliere se  accettarli o rifiutarli; proprio a tale scopo, siffatti supplementi di prezzo devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente  e non ambiguo all’inizio di ogni procedura di prenotazione e devono essere oggetto di  un’operazione esplicita di accettazione. 

La Corte ritiene, poi, che sarebbe in contrasto con l’obiettivo di tutela del cliente subordinare detta tutela alla circostanza che il servizio opzionale sia fornito da una compagnia aerea oppure, invece, da un’altra società giuridicamente distinta. Ciò che, invece, importa è che il servizio complementare opzionale e il suo prezzo si riferiscano al volo stesso nel contesto della procedura di prenotazione di detto volo. 

La Corte afferma, dunque, che  la nozione  di “supplementi di prezzo opzionali” include i prezzi, in 

rapporto con il viaggio aereo, di prestazioni – come un’assicurazione sull’annullamento del viaggio – fornite da una parte diversa dal vettore aereo e fatturate al cliente dal venditore di tale viaggio unitamente alla tariffa del volo, sotto forma di un prezzo complessivo. 

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