L’onere di provare se e quando il passeggero è stato informato tempestivamente della cancellazione del volo rimane a carico del vettore aereo anche quando il biglietto viene acquistato per il tramite di un’agenzia di viaggi online.
È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Europea chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione e ritardo prolungato del volo.
Detto articolo riconosce il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria ogni qual volta la cancellazione non sia dipesa da circostanze eccezionali e il vettore aereo non abbia informato il passeggero della cancellazione almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto.
La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata formulata dal Tribunale dei Paesi Bassi settentrionale (Rechtbank Noord-Nederland) cui si era rivolto un passeggero al fine di ottenere una sentenza di condanna al pagamento della compensazione pecuniaria nei confronti della Surinam Airways (SLM), compagnia aerea di bandiera dello Stato del Suriname.
Il consumatore aveva acquistato un volo di andata e ritorno da Amsterdam a Paramaribo per il 14 novembre 2014 che, tuttavia, veniva cancellato. Tale informazione gli veniva comunicata dall’agenzia meno di due settimane prima della partenza e, per tale motivo, il consumatore, appellandosi al Regolamento n.261/2004, chiedeva alla compagnia aerea la compensazione pecuniaria. Tanto gli veniva negato in ragione del fatto che l’informazione sulla cancellazione del volo era stata comunicata all’agenzia in data 9 ottobre e, dunque, entro le due settimane dall’orario di partenza previste dal regolamento. L’agenzia online, dal proprio canto, declinava ogni responsabilità sostenendo di aver fornito al vettore aereo i dati di contatto del passeggero e che il proprio mandato doveva ritenersi limitato alla conclusione del contratto di trasporto tra passeggero e vettore aereo.
La Corte osserva che il vettore aereo che opera o ha intenzione di operare un volo è l’unico responsabile della compensazione dei passeggeri per l’inadempimento degli obblighi derivanti dal regolamento n. 261/2004 ed è tenuto a pagare la compensazione prevista laddove non sia in grado di dimostrare che il passeggero è stato informato della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto.
La stessa precisa, inoltre, che tale interpretazione si applica non solo al contratto di trasporto che il passeggero stipula direttamente con il vettore aereo, ma anche in caso di contratto mediato da un terzo, quale un’agenzia di viaggi online. Resta, tuttavia, salvo il diritto del vettore aereo di richiedere il risarcimento a qualsiasi soggetto all’origine dell’inadempimento e quindi, nel caso di specie, all’agenzia di viaggi online.
Garantire un elevato livello di protezione del consumatore è uno degli obiettivi essenziali della politica europea e la sentenza in esame soddisfa appieno questa necessità in quanto troppo spesso il consumatore si trova intrappolato in dinamiche contrattuali complesse e non è in grado di identificare la controparte nei cui confronti reclamare i propri diritti.