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23 Ottobre 2025

Corte di Giustizia UE: l’impatto di un fulmine su un aereo può costituire una circostanza eccezionale

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

circostanza eccezionale

Può un fulmine giustificare la cancellazione o un ritardo prolungato di un volo, esonerando la compagnia aerea dal pagamento della compensazione prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004? Secondo una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’UE (causa C-399/24), la risposta è sì! L’impatto di un fulmine sull’aeromobile può infatti essere considerato una circostanza eccezionale, capace di sollevare la compagnia dall’obbligo di versare l’indennizzo quando l’evento richiede ispezioni di sicurezza obbligatorie e comporta una rimessa in servizio ritardata dell’aereo.

Il caso specifico

Poco prima dell’atterraggio a Iași, in Romania, un aereo della Austrian Airlines rimaneva colpito da un fulmine. L’incidente rendeva necessarie ispezioni di sicurezza obbligatorie, come previsto dalle procedure tecniche, e l’aereo non poteva effettuare il volo successivo verso Vienna, causando un notevole disservizio.

Uno dei passeggeri coinvolti raggiungeva la capitale austriaca con un volo sostitutivo, ma con un ritardo di oltre sette ore. Successivamente, cedeva i propri diritti di credito a una società specializzata nell’assistenza ai passeggeri aerei, che avviava un’azione legale dinanzi ai giudici austriaci per ottenere una compensazione pecuniaria di 400 euro nei confronti della compagnia aerea.

Da parte sua, Austrian Airlines sosteneva che l’impatto del fulmine e le conseguenti verifiche tecniche costituissero una circostanza eccezionale, ossia un evento imprevedibile e inevitabile che la esonerava dal pagamento dell’indennizzo previsto dal Regolamento (CE) n. 261/2004. La compagnia dichiarava inoltre di aver adottato tutte le misure possibili per limitare il disagio dei passeggeri.

Il giudice austriaco, chiamato a pronunciarsi sul caso, decideva di sottoporre la questione alla Corte di Giustizia dell’UE mediante una domanda di pronuncia pregiudiziale, volta a chiarire l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento. In particolare, la Corte era chiamata a stabilire se potesse configurarsi una circostanza eccezionale quando un aeromobile veniva colpito da un fulmine durante il volo immediatamente precedente, rendendo necessario un controllo di sicurezza obbligatorio da parte di tecnici certificati e determinando una rimessa in servizio dell’aereo ritardata di circa cinque ore.

La decisione della Corte

La Corte di Giustizia dell’UE ha affermato che l’impatto di un fulmine sull’aeromobile destinato a effettuare un volo costituisce una circostanza eccezionale se da tale evento derivano ispezioni obbligatorie di sicurezza che ritardano la rimessa in servizio dell’aereo.

La Corte ha osservato che il legislatore dell’Unione include nella nozione di circostanze eccezionali le condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo, tra cui il rischio di folgorazione. L’impatto di un fulmine richiede controlli tecnici obbligatori e non è legato al normale funzionamento dell’aeromobile, quindi non rientra nel controllo della compagnia aerea.

Secondo la Corte, questa interpretazione tutela l’obiettivo principale della sicurezza dei passeggeri, evitando che le compagnie trascurino le verifiche necessarie per privilegiare la puntualità dei voli. La Corte ha inoltre precisato che, per essere esonerata dall’obbligo di versare la compensazione pecuniaria, la compagnia deve dimostrare di aver adottato tutte le misure possibili per affrontare la circostanza eccezionale e le sue conseguenze, come un ritardo prolungato. Spetta quindi al giudice nazionale valutare questo aspetto nel caso concreto.

I diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni o ritardi dovuti a circostanze eccezionali

Le circostanze eccezionali esonerano le compagnie aeree dal pagamento della compensazione pecuniaria, ma non annullano altri diritti dei passeggeri. In caso di cancellazione del volo, i passeggeri possono infatti:

  • Scegliere tra rimborso o volo alternativo: il rimborso del prezzo del biglietto deve essere effettuato entro 7 giorni; la riprotezione deve avvenire su un volo alternativo verso la destinazione finale, il prima possibile o a una data successiva scelta dal passeggero, in base alla disponibilità dei posti.
  • Ricevere assistenza in caso di riprotezione: pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, sistemazione alberghiera se necessaria (con trasferimento da e per l’aeroporto) e due comunicazioni gratuite tramite telefono, email o altri mezzi. Se il volo alternativo parte o arriva in un aeroporto diverso da quello originario, il vettore organizza il trasferimento necessario.

L’obbligo di assistenza si applica anche in caso di ritardi prolungati in partenza (da 2 a 4 ore a seconda della tratta), indipendentemente dalla natura della circostanza che ha causato il ritardo.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il leaflet informativo del Centro Europeo Consumatori Italia sui diritti dei passeggeri nel trasporto aereo.

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