Lo scorso 28 maggio i ministri del Consiglio Competitività hanno raggiunto un accordo politico su nuove regole che metteranno al passo con l’era digitale la protezione per i pacchetti vacanza.
La revisione della direttiva sui pacchetti turistici, che risale al 1990, intende infatti essere una risposta ai mutamenti nel settore del turismo connessi a internet; oggi, infatti, molti consumatori scelgono online tutti gli elementi del loro pacchetto turistico spesso forniti da diversi operatori collegati. Ciò rende insicuri i consumatori sul tipo di protezione loro garantita in caso di problemi così come rende incerti gli operatori turistici sulle loro responsabilità.
La direttiva proposta reagirebbe, quindi, a queste zone grigie ampliando le attuali misure previste per i pacchetti turistici tradizionali proposti dagli operatori turistici o dalle agenzie di viaggio al fine di includere i pacchetti predisposti su richiesta del consumatore come i pacchetti personalizzati ovvero quelli in cui è il viaggiatore a selezionare o servizi turistici acquistandoli da una singola impresa ed ai servizi di viaggio collegati ossia quelli in cui il consumatore, dopo aver prenotato un servizio di viaggi su un sito web, è invitato a prenotare un altro servizio tramite un link mirato o un collegamento analogo.
Oltre ai diritti esistenti allargati ad un numero maggiore di consumatori, si potrà anche beneficiare di diritti rafforzati. Sarà, infatti, possibile cancellare gratuitamente il pacchetto se il prezzo verrà aumentato di oltre l’8% rispetto a quello pattuito e si potrà annullare il viaggio in caso di calamità naturali, guerre o altre situazioni gravi che coinvolgano il luogo di destinazione senza pagare penali. I turisti avranno, inoltre, diritto ad informazioni più chiare anche in relazione al responsabile che deve farsi carico del problema se qualcosa va storto o in caso di errori di prenotazione. Le nuove norme indicano come responsabile l’organizzatore del pacchetto ma gli Stati Membri potranno indicare come responsabili anche i rivenditori.
L’organizzatore sarà, altresì, tenuto ad assistere i viaggiatori in condizioni di difficoltà fornendo, per esempio informazioni su servizi sanitari e l’assistenza consolare, un alloggio per tre notti, se il viaggio di ritorno non può essere effettuato nei tempi previsti in caso di disastro naturale o, ancora, aiutandoli ad organizzare piani di viaggio alternativi. Il diritto al rimborso e al rimpatrio in caso di fallimento dell’organizzatore del pacchetto verrà riconosciuto anche ai turisti che hanno acquistato servizi di viaggio e potrà essere esercitato anche nei confronti delle compagnie aeree quali prestatori di servizi.
E’ prevista per l’autunno l’approvazione formale del testo da parte del Consiglio dell’Unione e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE ma gli Stati membri avranno due anni per attuare le nuove regole e le imprese godranno di un ulteriore periodo di 6 mesi per adattarsi al nuovo quadro normativo.


