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11 Aprile 2024

Diritti dei passeggeri aerei: la compagnia aerea deve garantire informazioni chiare sulle diverse modalità di rimborso del biglietto aereo

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Diritti dei passeggeri aerei: la compagnia aerea deve garantire informazioni chiare sulle diverse modalità di rimborso del biglietto aereo

Nella causa C-76/23 la Corte di Giustizia europea affronta la questione della legittimità del rimborso del biglietto aereo sotto forma di un buono di viaggio.

Il caso

Quello di un passeggero che ha prenotato un volo con partenza da Fortaleza (Brasile), destinazione Francoforte sul Meno con una coincidenza prevista a Lisbona e operato dalla compagnia TAP Air Portugal (TAP). Tuttavia, il volo in coincidenza viene cancellato ed il vettore offre ai passeggeri due opzioni: il rimborso del volo cancellato sotto forma di un buono di viaggio, per ottenere il quale è necessario compilare un modulo online, oppure il rimborso in denaro, e, in tal caso deve contattare il servizio clienti. Il passeggero opta per il rimborso tramite buono di viaggio, ma due mesi dopo, cede i suoi diritti alla Cobult UG, la quale chiede alla TAP, che nega tale possibilità, di corrispondere il prezzo del sotto forma di una somma di denaro.

L’interpretazione della Corte UE

La controversia viene sottoposta alla valutazione dei giudici tedeschi che, tuttavia, nutrono dubbi su quale possa essere l’effettiva portata dell’articolo 7 in combinato disposto con l’articolo 8 del Regolamento UE 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei. In forza di tali disposizioni, il passeggero dispone, in caso di cancellazione del volo, di un diritto al rimborso del biglietto, entro sette giorni, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato. Il rimborso è pagato in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi. Il quesito sottoposto alla Corte UE è se la compilazione di un modulo online, messo a disposizione sul sito del vettore, possa equivalere a quell’ “accordo firmato” richiesto dal citato regolamento. La Corte UE ha chiarito che la nozione di “accordo” presuppone, in primo luogo, che il passeggero fornisca un consenso libero e informato al rimborso del suo biglietto sotto forma di un buono di viaggio anziché sotto forma di una somma di denaro. Spetta alla compagnia aerea fornire al passeggero informazioni chiare ed esaurienti sulle varie modalità di rimborso del suo biglietto. In mancanza di tali informazioni, non si può ritenere che il passeggero sia in grado di effettuare una scelta efficace e informata e che viene esclusa laddove la compagnia aerea presenti al passeggero informazioni sulle modalità di rimborso del biglietto in modo ambiguo o parziale o in modo sleale, in particolare subordinando il rimborso di tale biglietto sotto forma di una somma di denaro a una procedura più complessa rispetto a quella del rimborso sotto forma di un buono di viaggio. Nel rimborso sotto forma di buono di viaggio ciò che rileva, pertanto, non è la sottoscrizione del modulo online che viene inviato, quanto che la compilazione e invio del detto possa identificare una scelta libera e informata del passeggero. La Corte UE, infatti, dichiara che: “in caso di cancellazione di un volo da parte del vettore aereo operativo, si ritiene che il passeggero abbia espresso il proprio «accordo firmato» per il rimborso del biglietto sotto forma di un buono di viaggio quando ha compilato un modulo online sul sito Internet di tale vettore aereo, con il quale ha optato per una siffatta modalità di rimborso, con esclusione di un rimborso sotto forma di una somma di denaro, qualora tale passeggero sia stato in grado di effettuare una scelta efficace e informata e, pertanto, di fornire un consenso informato al rimborso del suo biglietto sotto forma di un buono di viaggio anziché sotto forma di una somma di denaro, il che presuppone che il suddetto vettore aereo abbia fornito, in modo leale, un’informazione chiara e completa sulle diverse modalità di rimborso che erano a sua disposizione”.

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