<<L’informazione errata fornita da un’impresa di telecomunicazioni a un abbonato che ha causato costi aggiuntivi a quest’ultimo deve qualificarsi come pratica commerciale ingannevole>>
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia che ha così deciso il rinvio pregiudiziale (causa C‑388/13 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság c/ UPC Magyarország Kft.), richiesto dalla Suprema Corte Ungherese chiamata a decidere, in ultima istanza, su un contenzioso insorto tra l’Autorità ungherese per la tutela dei consumatori nei confronti di un fornitore di servizi di televisione via cavo.
La controversia trae origine dalla denuncia presentata all’Autorità di vigilanza per la tutela dei consumatori presso i servizi governativi di Budapest da parte di un consumatore ungherese nei confronti dell’UPC, fornitore di servizi di televisione via cavo. Questi lamentava di aver ricevuto un’informazione errata in relazione al periodo esatto cui si riferiva l’ultima fattura emessa dal fornitore e tanto avevo comportato per lo stesso un danno. Il consumatore, infatti, aveva determinato in modo errato la data di recesso dal suo abbonamento ed era stato pertanto costretto a corrispondere le spese di abbonamento a due prestatori diversi per uno stesso periodo, sebbene la prestazione fosse di natura tale da non poter essere ottenuta da due prestatori contemporaneamente. L’Autorità di vigilanza aveva, di conseguenza, sanzionato l’azienda per pratica commerciale scorretta e tale decisione era confermata dall’Autorità di vigilanza di secondo grado che aveva ritenuto che la comunicazione di un’informazione errata rappresenti di per sé una violazione delle norme di diligenza professionale, senza che sia necessario un esame distinto della questione della violazione di tali norme nel caso di specie. La decisione, portata al vaglio della Corte di Budapest, era riformata e annullata la sanzione inflitta. Sosteneva l’autorità giudicante che un errore amministrativo isolato e riguardante un solo cliente non potevano essere qualificato come “pratica”. Ricorreva per Cassazione l’Autorità nazionale di vigilanza per la tutela dei consumatori e la Suprema Corte, alla luce delle argomentazioni addotte dalla ricorrente, sottoponeva alla Corte di Giustizia Europea due questioni pregiudiziali:
1) La prima volta a determinare se la direttiva sulle pratiche commerciali sleali debba essere interpretata nel senso che, nell’ipotesi in cui una pratica commerciale sleale soddisfi tutti i criteri indicati all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva per essere qualificata come pratica ingannevole nei confronti del consumatore, occorre ulteriormente verificare se una pratica siffatta sia parimenti contraria alle norme di diligenza professionale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della suddetta direttiva, perché tale pratica possa legittimamente essere ritenuta sleale e, pertanto, essere vietata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva.
2) La seconda questione volta, in sostanza, a determinare se la direttiva sulle pratiche commerciali sleali debba essere interpretata nel senso che la comunicazione, da parte di un professionista a un consumatore, di un’informazione errata, come quella di cui al procedimento principale, possa essere qualificata come «pratica commerciale ingannevole», ai sensi della suddetta direttiva, anche quando tale comunicazione abbia interessato un solo consumatore.
Sulla prima questione la Corte conferma quanto motivato nella sentenza CHS Tour Services (C‑435/11, EU: C:2013:574)“> ovvero che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali deve essere interpretata nel senso che, nell’ipotesi in cui una pratica commerciale sleale soddisfi tutti i criteri indicati all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva per essere qualificata come pratica ingannevole nei confronti del consumatore, non occorre ulteriormente verificare se una pratica siffatta sia parimenti contraria alle norme di diligenza professionale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della suddetta direttiva, perché tale pratica possa legittimamente essere ritenuta sleale e, pertanto, essere vietata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva.
Sulla seconda questione la Corte ha ritenuto che la comunicazione dell’informazione circa la durata del rapporto che legava le due parti deve considerarsi una pratica commerciale in quanto ai sensi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali detta nozione racchiude tutte le attività effettuate del professionista sia all’atto della conclusione del contratto che durante la sua esecuzione. L’informazione errata fornita deve altresì considerarsi ingannevole perché ha impedito al consumatore, la cui domanda era finalizzata ad esercitare il proprio diritto di recesso ha impedito al privato di effettuare una scelta consapevole e ha comportato, inoltre, spese aggiuntive per il medesimo. Ricorrono, pertanto, tutti gli elementi indicati dall’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, è considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o, in qualsiasi modo, inganni o possa ingannare il consumatore medio per quanto riguarda, in particolare, le caratteristiche principali del bene o del servizio, tra cui l’assistenza post-vendita, il prezzo o il modo in cui questo è calcolato nonché i diritti del consumatore, e che induca il consumatore o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
A nulla rileva, inoltre, la circostanza che la condotta del professionista coinvolto sia stata tenuta una sola volta e abbia interessato un solo consumatore e non sia stata intenzionale. E, infatti, la direttiva non fissa alcuna soglia, in termini di frequenza oppure di numero di consumatori, superata la quale un atto o un’omissione dovrebbero rientrare nella sfera di applicazione della direttiva medesima e, prevede espressamente che l’applicazione delle misure adottate dagli Stati membri per lottare contro simili pratiche prescinde dalla prova dell’intenzionalità o della negligenza del professionista, così come da quella di un danno effettivamente subito dal consumatore.