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23 Novembre 2012

Lo sweep della Commissione Europea sui siti che offrono contratti di credito al consumo

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

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eu lawConcludere un contratto di credito al consumo on-line: a seguito dell’attività di monitoraggio dell’Unione Europea oltre il 75% dei siti controllati fornisce ora informazioni soddisfacenti ai clienti

Si chiarisce innanzitutto che per rapporti di credito al consumo si intendono i prestiti personali, i prestiti finalizzati – concessi per l’acquisto di un bene specifico e ad esso collegato – per un importo inferiore ai 75.000,00 euro, le carte di credito a saldo o revolving ecc che vengono erogati esclusivamente ad un consumatore, che agisce cioè al di fuori dell’attività lavorativa eventualmente svolta.

Prima di concludere un contratto di credito al consumo, il consumatore ha la necessità di sapere esattamente qual è il costo effettivo dell’operazione nonché di riflettere circa la propria effettiva capacità di sostenere un ulteriore esborso mensile. Ha bisogno quindi di prendersi del tempo per valutare tutti gli elementi e decidere consapevolmente. La Direttiva sul Credito al Consumo elenca infatti quali sono le informazioni che devono essere obbligatoriamente indicate nelle pubblicità e nelle offerte del credito al consumo e stabilisce anche un periodo di 14 giorni nei quali il consumatore possa riflettere ed eventualmente decidere di rinunciare al contratto, senza nessun onere di spesa.

A seguito del giro di vite sui siti che offrono credito ai consumatori, più di 3 siti su 4 controllati un anno fa, rispettano oggi le disposizioni europee (rispetto al solo 30% del settembre 2011). Ulteriori miglioramenti si prevedono a seguito delle azioni intraprese dalle autorità nazionali sui casi più rilevanti. Nel corso dell’attività investigativa “Sweep”, coordinata a livello europeo, che si è tenuta nel settembre 2011, le autorità di enforcement nazionali hanno controllato 565 siti nei 27 Stati membri, più Norvegia e Islanda. Del 70% dei siti segnalati per ulteriori indagini, il 10% è alla fine risultato conforme e il 35% è stato corretto in seguito ad azioni delle autorità nazionali. I rimanenti sono siti che o non esistono più oppure sono attualmente sottoposti  a procedure amministrative o giudiziarie.

Background:

Uno “sweep” è una procedura per garantire l’applicazione delle leggi europee. È condotta dall’UE tramite le autorità di enforcement nazionali che, in maniera simultanea e coordinata, fanno dei controlli per verificare eventuali violazioni delle leggi europee. Le autorità di enforcement nazionali contattano poi gli operatori per i quali si sospetta una violazione e chiedono che vi pongano fine. Lo sweep sul credito al consume è stato fatto nel settembre 2011.

Nel 2010 nell’eurozona si sono registrate operazioni di credito al consumo per un ammontare pari ad oltre 600 milioni di euro.

 

Risultati

Dei 565 siti controllati nel 2011, il 30% è risultato conforme alle leggi europee e il 70% di questi siti (393) sono stati oggetto di ulteriori controlli. Un anno dopo, altri 57 siti sono stati considerati conformi, 18 non esistono più, 194 sono stati modificati a seguito di azioni delle autorità nazionali e 124 sono tuttora oggetto di procedure amministrative o giudiziarie nel loro Paese.

I principali problemi evidenziati dallo sweep sono:

–     Mancanza di informazioni nelle pubblicità del credito al consumo ( per esempio sul TAEG – tasso annuo effettivo globale): 258 siti non fornivano tutte le informazioni che la direttiva sul credito al consumo prevede invece obbligatoriamente.

–     Omissione di informazioni importanti sull’offerta e /o presentazione, inducendo in errore il consumatore circa i costi effettivi dell’operazione (per esempio, il tipo di tasso di interesse ( fisso, variabile o entrambi), la durata del rapporto di credito ecc): 244 siti non davano informazioni chiare sulle diverse voci che concorrono a stabilire il costo effettivo del finanziamento (il TAEG).

Per maggiori informazioni:

Website: http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

MEMO/12/2

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SUGGERIMENTI: Cosa fare prima e durante la conclusione di un contratto di credito al consumo on-line

Il fornitore dei servizi finanziari (l’istituto finanziario o l’intermediario del credito che venda i servizi finanziari di uno o più istituti) ha l’obbligo di fornire determinate informazioni che permettano al consumatore di valutare e confrontare le diverse offerte e di effettuare scelte consapevoli.

1) innanzitutto, ricorda che nella pubblicità vera e propria, vanno indicati chiaramente il tasso d’interesse (fisso o variabile), il Tasso Annuale Effettivo Globale – TAEG – che è il costo totale del finanziamento espresso in percentuale annua, la durata del finanziamento, l’importo totale da versare nonché l’importo delle singole rate, qualora calcolabile in anticipo, nonché  un esempio rappresentativo di finanziamento;

2) nelle pagine del sito del fornitore dei servizi finanziari, verifica che siano fornite le informazioni sull’identità e l’attività svolta dal fornitore stesso, l’indirizzo geografico, i recapiti, l’iscrizione nell’albo o nel registro previsto dalla normativa nonché gli estremi della competente autorità di controllo;

2) controlla che vi siano informazioni circa le principali caratteristiche del servizio finanziario offerto, indicazioni chiare circa il costo totale, comprese le spese accessorie, le imposte, gli oneri o di fornire comunque la base di calcolo per verificarlo – il TAEG, che è il costo totale espresso in percentuale annua -, grazie al quale si possa facilmente confrontare le diverse offerte; devono essere indicate inoltre le modalità di pagamento e di esecuzione del servizio;

3) quando contatti il fornitore per ricevere maggiori informazioni, verifica che ti vengano fornite attraverso un documento standardizzato a livello europeo, denominato ‘Informazioni europee di base sul credito ai consumatori’: fai click qui per visualizzare il modello standard;

4) Assicurati che siano presenti informazioni complete nello stesso contratto circa  termini e condizioni contrattuali e che ti venga recapitata una copia cartacea presso il tuo indirizzo tramite posta. Il contratto deve essere redatto su carta o incluso in altro supporto durevole;

5) Tieni presente che in qualità di consumatore hai 14 giorni di calendario per recedere dal contratto firmato, senza dover fornire alcuna spiegazione. Sul sito devono essere presenti le informazioni circa il diritto di recesso e le modalità con cui esercitarlo;

6) devono essere infine presenti informazioni circa l’esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di eventuali fondi di indennizzo;

7) In caso di problemi relativi ad uno dei punti di cui sopra con un Ente creditore che si trova in un altro Stato membro puoi inviare una segnalazione al tuo Centro Europeo Consumatori (per l’Italia: www.ecc-netitalia.it ; www.euroconsumatori.org). Negli altri casi, ci si può rivolgere ad un’associazione nazionale di consumatori: Elenco delle associazioni dell’UE

 

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