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21 Maggio 2025

Prezzi trasparenti: l’AGCM interviene sui biglietti degli Internazionali BNL d’Italia 2025

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Internazionali BNL d’Italia 2025

Dal 29 aprile al 18 maggio, Roma ha fatto da cornice agli Internazionali BNL d’Italia 2025, uno degli eventi sportivi più attesi dagli appassionati di tennis. L’elevata affluenza di pubblico ha generato una forte domanda di biglietti. A questo proposito, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è intervenuta per sottolineare l’importanza di una maggiore trasparenza nella comunicazione dei prezzi. In particolare, ha invitato la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), organizzatrice del torneo, a informare in modo chiaro e immediato, sin dal primo contatto con il consumatore, dell’esistenza e dell’importo delle commissioni di servizio non facoltative da aggiungere al prezzo base dei biglietti.

A seguito dell’invito da parte dell’AGCM, la FITP ha provveduto a integrare un’indicazione esplicita sull’esistenza di una commissione di servizio nella sezione “Acquista Biglietti” del sito ufficiale dell’evento Internazionali d’Italia, in corrispondenza della visualizzazione dei prezzi delle diverse opzioni di acquisto. La commissione, non facoltativa, può variare da 1,50 euro fino al 7% del prezzo del biglietto selezionato. Modifiche analoghe sono state apportate anche sui siti dedicati agli altri eventi organizzati dalla Federazione. Inoltre, la Federazione si è impegnata a intervenire, entro il mese di giugno, su tutti i portali degli eventi di sua competenza, al fine di rendere visibile – sin dall’inizio del processo di acquisto – l’importo esatto della commissione applicata a ciascun tipo di biglietto.

Il fatto che tale informazione non fosse immediata avrebbe potuto configurare una pratica commerciale scorretta, poiché una comunicazione incompleta o poco trasparente sul prezzo finale può limitare la libertà di scelta del consumatore, inducendolo a ritenere di dover pagare meno rispetto all’importo effettivamente richiesto al termine dell’acquisto.  Le norme a tutela dei consumatori, come gli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo vietano comportamenti che possano influenzare indebitamente le decisioni di acquisto, la diffusione di informazioni ingannevoli, anche sul prezzo, e l’omissione di elementi essenziali che il consumatore ha il diritto di conoscere prima di concludere l’operazione d’acquisto.

Un caso tipico è infatti quello legato alla vendita di biglietti per eventi. Ad esempio, il consumatore visualizza online un biglietto per un evento a 38 euro, decide di acquistarlo, ma scopre solo nella fase finale del processo che sarà applicata anche una commissione obbligatoria di 2,70 euro. Il prezzo effettivo sale così a 40,70 euro. Se il costo aggiuntivo non è stato indicato sin dal primo momento, questo può configurare una pratica commerciale scorretta, poiché l’acquirente ha basato la sua decisione su un prezzo parziale e quindi fuorviante.

Per garantire trasparenza e correttezza dell’offerta, il prezzo totale finale deve essere indicato già nella fase iniziale del processo di acquisto, ovvero nella pagina di presentazione del prodotto o del servizio. Questo importo deve comprendere tutte le voci di costo obbligatorie, come imposte (IVA inclusa), spese di spedizione o consegna, commissioni di servizio ed eventuali altri costi non opzionali. Solo in questo modo il consumatore può valutare l’offerta in modo consapevole e decidere se procedere o meno con l’acquisto.

Costi aggiuntivi scoperti solo alla fine dell’acquisto? Ecco cosa è possibile fare

Quando, durante un acquisto online, emergono costi aggiuntivi obbligatori (come commissioni o spese extra) solo nelle fasi finali del processo, per il consumatore è possibile:

  • contattare il venditore per richiedere un chiarimento o un eventuale rimborso, segnalando l’assenza di trasparenza nella comunicazione del prezzo;
  • segnalare la pratica all’AGCM compilando il modulo disponibile sul sito www.agcm.it;
  • contattare il Centro Europeo Consumatori del proprio Paese in caso di acquisti effettuati presso un venditore con sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea, per ricevere assistenza gratuita.

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