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Sicurezza dei prodotti

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Il problema della sicurezza dei prodotti commerciati all’interno dell’Unione Europea, risulta inscindibilmente collegato alle previsioni, nazionali e comunitarie, in tema di responsabilità del produttore per i danni cagionati da prodotto difettoso. Anche tale materia risulta regolata da una pluralità di disposizioni legislative le quali, integrandosi vicendevolmente, vengono a costituire un “corpo unico”, avente come finalità quella di consentire una “tutela preventiva” del consumatore, al fine di prevenire eventuali danni dovuti dalla messa in commercio di prodotti “insicuri”. Tra i più importanti testi normativi in materia, citiamo la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti ed il decreto n. 172 del 21 maggio 2004, che hanno come scopo di tutelare i Consumatori imponendo a produttori e distributori un generale obbligo di immettere sul mercato e di permettere la libera pratica esclusivamente di prodotti sicuri, rendendo più efficace ed incisivo il sistema interno di controllo, nel rispetto delle competenze regionali, e prevedendo sanzioni di effettiva efficacia dissuasiva.

La peculiarità nonché la tecnicità della materia ci impone di elencare talune definizioni utili a comprendere meglio l’argomento.

Prodotto sicuro: si intende qualsiasi prodotto che in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nel contesto di un’elevata tutela della salute e della sicurezza delle persone.

Prodotto pericoloso: si intende qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro.

Rischio grave: qualsiasi rischio grave, compresi quelli i cui effetti non sono immediati, che richieda un intervento rapido delle autorità pubbliche.

Produttore: si intende il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità Europea, e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante, apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto. Si intendono produttori, anche il rappresentante del fabbricante, se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto; gli altri operatori professionali, facenti parte della catena di commercializzazione, nella misura in cui la loro attività incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

Distributore: si intende qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

Richiamo: la misura volta ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai Consumatori.

Ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l’esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta ai Consumatori.

Il concetto di sicurezza

Ai sensi vigente decreto, è prodotto sicuro, qualsiasi prodotto che in condizioni normali d’uso o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio, oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione di determinati elementi:

  • le caratteristiche del prodotto, tra cui si ricorda la composizione, l’imballaggio, l’assemblaggio e la manutenzione;
  • gli effetti del prodotto su altri prodotti, nel caso di un loro uso congiunto;
  • la presentazione del prodotto, l’etichettatura e le istruzioni d’uso;
  • le categorie di Consumatori che sono soggette al rischio nell’utilizzo del prodotto, in particolare minori e anziani.

Inoltre, le autorità competenti devono adottare le misure necessarie per limitare l’immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo del prodotto se, nonostante la conformità, si rivela pericoloso per la salute e la sicurezza del Consumatore.

L’importanza delle istruzioni

Qualora i parametri fissati dal legislatore non siano sufficienti a determinare un’automatica applicazione della suddetta normativa, si ricorrerà, di volta in volta, alla mediazione e all’interpretazione della pubblica autorità preposta, per l’accertamento del rispetto delle norme sulla sicurezza dei prodotti ovvero, una volta prodottosi il danno, il ricorso alla competente autorità giudiziaria.

La pubblicità del prodotto è certamente un elemento che può indurre, nel consumatore, un certo grado di fiducia nel prodotto, potendo quindi incidere sul grado di sicurezza che ci si può legittimamente attendere da questo.

Oltre la pubblicità, anche le avvertenze hanno la funzione di fornire informazioni anche di carattere tecnico sul prodotto, allo scopo di ridurre al minimo il rischio di danni che potrebbero derivare dalla particolare pericolosità o dall’utilizzo del bene. Tali informazioni quindi, hanno un ruolo di primaria importanza nell’integrazione del requisito della sicurezza dei prodotti, pur se non potranno mai sopperire alle intrinseche carenze tecniche di un dato prodotto.

Al fine di fornire un adeguato ausilio al Consumatore, nell’utilizzo di un determinato prodotto, le informazioni-avvertenze, debbono essere caratterizzate dai seguenti requisiti:

completezza: concetto identificabile con l’analiticità, in base al quale le istruzioni dovranno ben specificare il pericolo derivante dal mancato rispetto delle indicazioni;

evidenza: consiste nel rendere facilmente intelligibile e riconoscibile il rischio derivabile al consumatore;

intensità: le istruzioni dovranno essere tali da far intendere chiaramente al consumatore la gravità del rischio a cui egli potrebbe essere sottoposto.

I controlli

Le amministrazioni pubbliche competenti per materia, secondo le rispettive competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.

Il sistema di controlli, comporta l’adozione, da parte delle competenti Amministrazioni, dei provvedimenti proporzionati alla gravità del rischio connesso alla commercializzazione del prodotto, anche dopo che il prodotto sia stato immesso in circolazione. Questa attività di controllo, sarà esperita tramite approfondite indagini, consistenti anche nel prelievo di campioni di prodotto, al fine di sottoporli a prove ed analisi, e verificarne la sicurezza.

La P.A., nell’esercizio della sua attività di monitoraggio e controllo, potrà altresì stabilire precauzioni particolari, per prodotti ad elevato potenziale di pericolosità, prevedendo ad esempio, l’apposizione di particolari avvertenze e/o la diffusione di informazioni, contestualmente alla commercializzazione del prodotto. Potrà anche essere stabilito il divieto di commercializzazione del prodotto, che potrà essere definitivo (o diventare tale con il tempo), oppure potrà disporsi un invito al produttore, ad aggiornare i prodotti già commercializzati, alla luce delle norme in materia di sicurezza, a pena del ritiro dal mercato o della loro distruzione.

La tipologia dei controlli e dei provvedimenti che le Amministrazioni possono effettuare ed intraprendere, a seconda del grado di rischiosità del prodotto, sono:

per qualsiasi prodotto:

– disporre, anche dopo che un prodotto e’ stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell’utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;

– esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;

– prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:

– richiedere l’apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;

– sottoporne l’immissione sul mercato a condizioni preventive in modo da renderlo sicuro;

per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:

– disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;

per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:

– vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;

– disporre, entro un termine perentorio, l’adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal decreto legislativo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l’incolumità pubblica;

per qualsiasi prodotto pericoloso:

– vietarne l’immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l’osservanza del divieto

per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato, rispetto al quale l’azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:

– ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l’informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

– ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.

 

In caso di danno causato da un difetto del prodotto ( inteso come ogni bene mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile), il Codice del Consumo stabilisce il principio di responsabilità assoluta del produttore, indipendentemente dalla colpa ( quindi anche nel caso in cui in fase di produzione non abbia agito né in maniera dolosa né colposa).

 Se il produttore non è individuato, è responsabile il fornitore che ha distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

 Il prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

– il modo in cui è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;

– l’uso al quale può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione al prodotto, si possono ragionevolmente prevedere;

– il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

Inoltre, il prodotto si ritiene difettose se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della stessa tipologia ( escludendo, chiaramente, qualsiasi uso improprio).

Infine, un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un altro prodotto più perfezionato sia stato successivamente messo in commercio.

Regola di base è che deve essere cura del produttore garantire la messa in commercio di prodotti sicuri e ritirare quelli su cui eventualmente si siano riscontrati difetti, risarcendo le persone danneggiate.

Tipi di danno

Possono distinguersi 3 tipi di danno che possono essere cagionati dal prodotto difettoso:

– danno di morte o lesioni personali ( ad esempio, una bottiglia contenente una bevanda gassata che esploda nelle mani del consumatore nel momento in cui viene aperta );

– danno o distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettosa ( ad esempio una vernice difettosa danneggia il materiale di rivestimento delle finestre), purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato;

– danno al prodotto stesso causato dal difetto di una o più parti ( pertanto, nel caos in cui il consumatore voglia essere risarcito anche del danno subito indirettamente dal prodotto difettoso, dovrà rivolgersi al venditore facendo valere il difetto di conformità dello stesso bene venduto nel termine dei due anni dalla consegna).

Esclusione di responsabilità

La legge prevede espressamente ( ed in modo tassativo) i casi in cui la responsabilità del produttore è esclusa. È specificato che il produttore non può essere considerato responsabile se:

– non ha messo in circolazione il prodotto;

– il difetto non esisteva al momento della distribuzione o sia sorto successivamente;

– il prodotto non era stato fabbricato per essere venduto o per essere distribuito con scopi e fini economici, ovvero se non era stato fabbricato o distribuito nel quadro di una attività professionale;

– le conoscenze scientifiche e tecniche del periodo in cui il prodotto è stato messo in circolazione non permettevano di scoprire l’esistenza del difetto;

– il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a norme imperative o a provvedimenti vincolanti ( non potendosi punire un comportamento dovuto).

Inoltre, non è responsabile il produttore o fornitore di una parte componente del bene ( o di una materia prima), se il difetto è interamente dovuto al progetto del prodotto in cui la parte ( o la materia prima) è stata incorporata, oppure alle istruzioni date dal produttore che le ha poi utilizzate.

La responsabilità, in questi casi, ricade quindi sul produttore finale del bene, che è poi colui che ne dovrebbe garantire la messa in commercio e che, quindi, dovrebbe garantire in definitiva la sicurezza del consumatore.

Diritti del consumatore

Il consumatore che abbia subito un danno a causa del prodotto difettoso ha diritto al risarcimento. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del consumatore, la responsabilità del produttore. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava, e ciononostante vi si sia volontariamente esposto. Il diritto al risarcimento si prescrive in 3 anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile. Il diritto al risarcimento si estingue dopo 10 anni dalla messa in circolazione del prodotto che ha cagionato il danno.

L’onere della prova spetta al consumatore danneggiato, che deve provare il nesso di causalità tra prodotto difettoso e danno subito; inoltre, deve dimostrare al giudice di avere utilizzato il prodotto in modo corretto.

 

Per giocattolo s’intende, ai fini della legge (D.Lgs. 54/2011), qualsiasi prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.

Sempre più di frequente avvengono in Italia o ai suoi confini sequestri di merce contraffatta o non conforme. Per questo è importante tenere alta l’attenzione quando si compra un giocattolo, per evitare che questo possa mettere in pericolo la salute dei bambini.

La marcatura sui prodotti

Quando si compra un giocattolo è fondamentale che questo apponga ( su di esso o sull’imballaggio), in maniera visibile, leggile e indelebile:

  1. la marcatura CE (dimensione non inferiore ai 5 mm);
  2. il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio;
  3. l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell’immissione sul mercato comunitario.

 Il particolar modo, la marcatura CE è apposta sul giocattolo dal fabbricante o dal suo mandatario nella Comunità Europea ad attestare, sotto la propria responsabilità, che il giocattolo in questione è stato fabbricato in conformità alle norme europee e alle norme nazionali. Si tratta di una conformità presunta in quanto l’attestazione avviene attraverso l’autocertificazione del produttore. Talvolta però, la presenza della marcatura CE non è sufficiente a garantire la sicurezza del giocattolo, perché molto spesso è la stessa marcatura ad essere contraffatta. È necessario quindi verificare anche che la marcatura sia indelebile, visibile, leggibile e di dimensione non inferiore ai 5 mm.

 Altri marchi di sicurezza possono essere presenti sui giocattoli:

  1. il marchio “Giocattoli sicuri” dell’Istituto italiano di sicurezza dei giocattoli;
  2. il marcio “IMQ” dell’Istituto per il marchio di qualità per i prodotti elettrici.

Questi marchi rafforzano le garanzie di acquistare un buon prodotto, perché indicano che i giocattoli sono stati sottoposti a test di sicurezza ( prove elettriche, prove di infiammabilità, analisi chimiche…).

RAPEX è il sistema europeo di allerta rapida per i prodotti pericolosi, non alimentari. Esso consente il rapido scambio di informazioni tra gli Stati Membri e la Commissione sulle misure da prendere per prevenire o limitare la circolazione o l’utilizzo di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori – ad eccezione degli alimenti, dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici, tutti coperti da altri meccanismi-. Dal primo gennaio 2010 il sistema facilita lo scambio rapido di informazioni sui prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei professionisti e sui prodotti che pongono rischi per il pubblico interesse.

Come funziona il sistema RAPEX?

– quando un prodotto risulta pericoloso, l’autorità nazionale competente prende le misure appropriate per eliminare il rischio. Può ritirarlo dal mercato o emettere delle avvertimenti. Il punto di contatto nazionale informa la Commissione Europea ( DG SANCO) sul prodotto, i rischi che pone e le misure prese dalle autorità per prevenire incidenti.

– La Commissione Europea diffonde le informazioni ricevute agli altri punti di contatto nazionali e settimanalmente su internet pubblica delle panoramiche sui prodotti pericolosi e le misure prese per eliminarne i rischi.

– I punti di contatto nazionali si assicurano in tutti gli Stati membri che le autorità competenti controllino se il prodotto pericoloso notificato è presente sul territorio nazionale. Se è così, le autorità prendono le misure necessarie per eliminare i rischi, sia rimuovendo il prodotto, richiamandolo o emettendo avvertimenti.

A questo link la lista dei punti di contatto nazionali

Con la locuzione “sicurezza degli alimenti” si intende il rispetto – in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione – dei requisiti di igiene atti a garantire la salubrità degli alimenti e quindi l’assenza di contaminazioni che possano esporre i consumatori al rischio di tossinfezioni alimentari. 

Come funziona

La sicurezza degli alimenti è regolamentata da una serie di specifiche norme europee e nazionali che interessano tutta la filiera, dalla produzione alla commercializzazione e alla somministrazione di alimenti e bevande, intervenendo anche nel controllo ufficiale e nella gestione delle emergenze. In particolare si ricorda il regolamento (Ce) n. 178/2002, che rappresenta una vera e propria “legge quadro” in materia, tracciando i principi generali e i requisiti di una nuova legislazione alimentare, istituendo l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (European Food Safety Agency = EFSA) e definendo procedure in materia di sicurezza degli alimenti.

Una delle principali innovazioni del Regolamento consiste nell’imposizione all’industria alimentare della “rintracciabilità” degli alimenti durante tutte le fasi della filiera produttiva. Una misura atta a permettere, in caso di emergenza, ritiri dal mercato di lotti specifici di prodotti, evitando così interventi più drastici ed inutilmente distruttivi.

Al regolamento 178/2002 si deve anche la creazione di un “Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi” (Rapid Alert System for Food and Feed = RASFF), istituito per fornire un efficace strumento di scambio delle informazioni circa le misure adottate in risposta all’individuazione di un rischio connesso con alimenti o mangimi a tutte le autorità preposte al controllo degli stessi nei diversi Paesi. 

 

Cosa fare

Per ridurre il rischio gli interventi legislativi non bastano; gran parte dei casi di tossinfezione alimentare, infatti, sono dovuti all’imperizia degli stessi consumatori. La prevenzione passa quindi anche attraverso l’adozione di semplici regole di igiene nelle fasi di manipolazione, preparazione e conservazione degli alimenti. Ma il ruolo dei consumatori per la sicurezza alimentare può essere determinante anche al di fuori dell’ambito domestico. Nei locali pubblici, ad esempio, quando si avverte cattivo odore, o quando l’aspetto o il sapore di un piatto risultano strani, quel piatto va rifiutato.

 

A chi rivolgersi

Qualora in un esercizio di vendita o di somministrazione vengano rilevati problemi in ordine all’igiene dei locali, del personale o comunque si ravvisino gli estremi di una possibile compromissione della sicurezza degli alimenti, è opportuno avvertire immediatamente i responsabili e, se del caso, allertare la ASL territorialmente competente.

 

La contraffazione è un fenomeno antichissimo e diffuso che al giorno d’oggi va sempre più configurandosi come una vera e propria industria criminale, con gravi ripercussioni sia in ambito economico che sociale, che ha rilevante capacità di incidenza sul corretto funzionamento del mercato interno e sulla sicurezza dei consumatori

La contraffazione si verifica quando segni distintivi o marchi già registrati ed attribuiti a determinati prodotti vengono apposti da soggetti terzi e non autorizzati su prodotti nuovi, o soltanto similari, o anche diversi da quelli legittimamente commercializzati dal titolare del marchio in questione.

La contraffazione si verifica anche quando il consumatore viene tratto in inganno sulla reale provenienza dei prodotti.

Si tratta di un vero e proprio reato, punito dal Codice Penale all’articolo 473, che così recita: “Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni. […]”.

Per lottare contro la contraffazione, l’Unione Europea ha emanato il Regolamento 1383/2003 e il Regolamento 1891/2004 che permettono alle autorità doganali di intervenire negli spazi doganali per bloccare tutte quelle spedizioni – che siano import, export o transito- sospettate di essere lesive del diritto di proprietà intellettuale.

In base al Regolamento 1383/2003 per merce contraffatte si intendono:

  1. a) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ;
  2. b) qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figuri tale segno), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al punto a);
  3. c) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al punto a).

Oggi la contraffazione è una florida attività commerciale che non si limita più al solo mondo dell’abbigliamento, ma intacca svariati settori economici.

È bene ricordare che le insidie del falso riguardano, infatti, anche i giocattoli, i medicinali, gli alimenti e i pezzi di ricambio: acquistando uno di questi prodotti contraffatti si possono causare danni alla salute!

Abbigliamento e accessori

Quando compriamo un capo di abbigliamento o un accessorio contraffatto spesso non ci rendiamo conto dei rischi ai quali andiamo incontro. Abiti e biancheria vengono realizzati con materiali o sostanze nocive che, una volta indossati, possono causare allergie. Gli occhiali contraffatti possono danneggiare seriamente la vista. È quindi meglio affidarsi solo agli originali.

Alimenti

Gli alimenti contraffatti rappresentano un grave pericolo per la salute. Gli ingredienti utilizzati sono di dubbia provenienza, non rispettano gli standard di sicurezza e la loro lavorazione è frutto di processi produttivi illegali, con l’impiego di sostanze pericolose per la salute. Vengono completamente trascurate le più elementari norme relative alla scadenza degli ingredienti utilizzati.

Giocattoli

Regalare un giocattolo contraffatto vuol dire nuocere ai nostri figli, perché è realizzato con materiali tossici o infiammabili, senza alcun rispetto per le norme di sicurezza; è facile all’usura e può disperdere frammenti rischiando di diventare ancora più pericoloso.

Cosmesi

I cosmetici contraffatti possono arrivare a contenere alte percentuali di metalli pesanti, come mercurio e piombo, estremamente nocivi per la nostra pelle. Per poter essere immessi sul mercato, i cosmetici devono rispettare criteri selettivi severissimi, superare protocolli e test rigorosi e impiegare componenti specifici e sicuri. L’acquisto di un cosmetico contraffatto pregiudica quella sicurezza che si ottiene da una filiera produttiva accertata e qualificata.

Ricambi e elettrodomestici

I pezzi di ricambio  per auto contraffatti mettono a rischio la vita  del conducente oltre a danneggiare il veicolo. Allo stesso modo le apparecchiature elettroniche, che devono rispettare standard precisi per poter essere immessi sul mercato, se contraffatte possono trasformarsi in veri e propri pericoli nelle nostre case.

Buone regole da seguire per difendersi dal falso

– non acquistare prodotti con un prezzo evidentemente troppo basso: può sembrare un affare, invece si sta comprando un prodotto che vale molto meno di quello che costa;

– non acquistare prodotti da venditori non autorizzati;

– acquistare solo prodotti sicuri, in confezioni integre con il nome del produttore. Assicurarsi della provenienza e di eventuali marchi di qualità;

– leggere con attenzione le etichette;

– ricordare sempre che comprando un prodotto falso si rischia una sanzione amministrative, cioè una multa da 100 a 7000 euro.

 

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Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Il problema della sicurezza dei prodotti commerciati all’interno dell’Unione Europea, risulta inscindibilmente collegato alle previsioni, nazionali e comunitarie, in tema di responsabilità del produttore per i danni cagionati da prodotto difettoso. Anche tale materia risulta regolata da una pluralità di disposizioni legislative le quali, integrandosi vicendevolmente, vengono a costituire un “corpo unico”, avente come finalità quella di consentire una “tutela preventiva” del consumatore, al fine di prevenire eventuali danni dovuti dalla messa in commercio di prodotti “insicuri”. Tra i più importanti testi normativi in materia, citiamo la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti ed il decreto n. 172 del 21 maggio 2004, che hanno come scopo di tutelare i Consumatori imponendo a produttori e distributori un generale obbligo di immettere sul mercato e di permettere la libera pratica esclusivamente di prodotti sicuri, rendendo più efficace ed incisivo il sistema interno di controllo, nel rispetto delle competenze regionali, e prevedendo sanzioni di effettiva efficacia dissuasiva.

La peculiarità nonché la tecnicità della materia ci impone di elencare talune definizioni utili a comprendere meglio l’argomento.

Prodotto sicuro: si intende qualsiasi prodotto che in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nel contesto di un’elevata tutela della salute e della sicurezza delle persone.

Prodotto pericoloso: si intende qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro.

Rischio grave: qualsiasi rischio grave, compresi quelli i cui effetti non sono immediati, che richieda un intervento rapido delle autorità pubbliche.

Produttore: si intende il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità Europea, e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante, apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto. Si intendono produttori, anche il rappresentante del fabbricante, se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto; gli altri operatori professionali, facenti parte della catena di commercializzazione, nella misura in cui la loro attività incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

Distributore: si intende qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

Richiamo: la misura volta ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai Consumatori.

Ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l’esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta ai Consumatori.

Il concetto di sicurezza

Ai sensi vigente decreto, è prodotto sicuro, qualsiasi prodotto che in condizioni normali d’uso o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio, oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione di determinati elementi:

  • le caratteristiche del prodotto, tra cui si ricorda la composizione, l’imballaggio, l’assemblaggio e la manutenzione;
  • gli effetti del prodotto su altri prodotti, nel caso di un loro uso congiunto;
  • la presentazione del prodotto, l’etichettatura e le istruzioni d’uso;
  • le categorie di Consumatori che sono soggette al rischio nell’utilizzo del prodotto, in particolare minori e anziani.

Inoltre, le autorità competenti devono adottare le misure necessarie per limitare l’immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo del prodotto se, nonostante la conformità, si rivela pericoloso per la salute e la sicurezza del Consumatore.

L’importanza delle istruzioni

Qualora i parametri fissati dal legislatore non siano sufficienti a determinare un’automatica applicazione della suddetta normativa, si ricorrerà, di volta in volta, alla mediazione e all’interpretazione della pubblica autorità preposta, per l’accertamento del rispetto delle norme sulla sicurezza dei prodotti ovvero, una volta prodottosi il danno, il ricorso alla competente autorità giudiziaria.

La pubblicità del prodotto è certamente un elemento che può indurre, nel consumatore, un certo grado di fiducia nel prodotto, potendo quindi incidere sul grado di sicurezza che ci si può legittimamente attendere da questo.

Oltre la pubblicità, anche le avvertenze hanno la funzione di fornire informazioni anche di carattere tecnico sul prodotto, allo scopo di ridurre al minimo il rischio di danni che potrebbero derivare dalla particolare pericolosità o dall’utilizzo del bene. Tali informazioni quindi, hanno un ruolo di primaria importanza nell’integrazione del requisito della sicurezza dei prodotti, pur se non potranno mai sopperire alle intrinseche carenze tecniche di un dato prodotto.

Al fine di fornire un adeguato ausilio al Consumatore, nell’utilizzo di un determinato prodotto, le informazioni-avvertenze, debbono essere caratterizzate dai seguenti requisiti:

completezza: concetto identificabile con l’analiticità, in base al quale le istruzioni dovranno ben specificare il pericolo derivante dal mancato rispetto delle indicazioni;

evidenza: consiste nel rendere facilmente intelligibile e riconoscibile il rischio derivabile al consumatore;

intensità: le istruzioni dovranno essere tali da far intendere chiaramente al consumatore la gravità del rischio a cui egli potrebbe essere sottoposto.

I controlli

Le amministrazioni pubbliche competenti per materia, secondo le rispettive competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.

Il sistema di controlli, comporta l’adozione, da parte delle competenti Amministrazioni, dei provvedimenti proporzionati alla gravità del rischio connesso alla commercializzazione del prodotto, anche dopo che il prodotto sia stato immesso in circolazione. Questa attività di controllo, sarà esperita tramite approfondite indagini, consistenti anche nel prelievo di campioni di prodotto, al fine di sottoporli a prove ed analisi, e verificarne la sicurezza.

La P.A., nell’esercizio della sua attività di monitoraggio e controllo, potrà altresì stabilire precauzioni particolari, per prodotti ad elevato potenziale di pericolosità, prevedendo ad esempio, l’apposizione di particolari avvertenze e/o la diffusione di informazioni, contestualmente alla commercializzazione del prodotto. Potrà anche essere stabilito il divieto di commercializzazione del prodotto, che potrà essere definitivo (o diventare tale con il tempo), oppure potrà disporsi un invito al produttore, ad aggiornare i prodotti già commercializzati, alla luce delle norme in materia di sicurezza, a pena del ritiro dal mercato o della loro distruzione.

La tipologia dei controlli e dei provvedimenti che le Amministrazioni possono effettuare ed intraprendere, a seconda del grado di rischiosità del prodotto, sono:

per qualsiasi prodotto:

– disporre, anche dopo che un prodotto e’ stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell’utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;

– esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;

– prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:

– richiedere l’apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;

– sottoporne l’immissione sul mercato a condizioni preventive in modo da renderlo sicuro;

per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:

– disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;

per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:

– vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;

– disporre, entro un termine perentorio, l’adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal decreto legislativo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l’incolumità pubblica;

per qualsiasi prodotto pericoloso:

– vietarne l’immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l’osservanza del divieto

per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato, rispetto al quale l’azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:

– ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l’informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

– ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.

 

In caso di danno causato da un difetto del prodotto ( inteso come ogni bene mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile), il Codice del Consumo stabilisce il principio di responsabilità assoluta del produttore, indipendentemente dalla colpa ( quindi anche nel caso in cui in fase di produzione non abbia agito né in maniera dolosa né colposa).

 Se il produttore non è individuato, è responsabile il fornitore che ha distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

 Il prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

– il modo in cui è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;

– l’uso al quale può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione al prodotto, si possono ragionevolmente prevedere;

– il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

Inoltre, il prodotto si ritiene difettose se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della stessa tipologia ( escludendo, chiaramente, qualsiasi uso improprio).

Infine, un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un altro prodotto più perfezionato sia stato successivamente messo in commercio.

Regola di base è che deve essere cura del produttore garantire la messa in commercio di prodotti sicuri e ritirare quelli su cui eventualmente si siano riscontrati difetti, risarcendo le persone danneggiate.

Tipi di danno

Possono distinguersi 3 tipi di danno che possono essere cagionati dal prodotto difettoso:

– danno di morte o lesioni personali ( ad esempio, una bottiglia contenente una bevanda gassata che esploda nelle mani del consumatore nel momento in cui viene aperta );

– danno o distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettosa ( ad esempio una vernice difettosa danneggia il materiale di rivestimento delle finestre), purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato;

– danno al prodotto stesso causato dal difetto di una o più parti ( pertanto, nel caos in cui il consumatore voglia essere risarcito anche del danno subito indirettamente dal prodotto difettoso, dovrà rivolgersi al venditore facendo valere il difetto di conformità dello stesso bene venduto nel termine dei due anni dalla consegna).

Esclusione di responsabilità

La legge prevede espressamente ( ed in modo tassativo) i casi in cui la responsabilità del produttore è esclusa. È specificato che il produttore non può essere considerato responsabile se:

– non ha messo in circolazione il prodotto;

– il difetto non esisteva al momento della distribuzione o sia sorto successivamente;

– il prodotto non era stato fabbricato per essere venduto o per essere distribuito con scopi e fini economici, ovvero se non era stato fabbricato o distribuito nel quadro di una attività professionale;

– le conoscenze scientifiche e tecniche del periodo in cui il prodotto è stato messo in circolazione non permettevano di scoprire l’esistenza del difetto;

– il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a norme imperative o a provvedimenti vincolanti ( non potendosi punire un comportamento dovuto).

Inoltre, non è responsabile il produttore o fornitore di una parte componente del bene ( o di una materia prima), se il difetto è interamente dovuto al progetto del prodotto in cui la parte ( o la materia prima) è stata incorporata, oppure alle istruzioni date dal produttore che le ha poi utilizzate.

La responsabilità, in questi casi, ricade quindi sul produttore finale del bene, che è poi colui che ne dovrebbe garantire la messa in commercio e che, quindi, dovrebbe garantire in definitiva la sicurezza del consumatore.

Diritti del consumatore

Il consumatore che abbia subito un danno a causa del prodotto difettoso ha diritto al risarcimento. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del consumatore, la responsabilità del produttore. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava, e ciononostante vi si sia volontariamente esposto. Il diritto al risarcimento si prescrive in 3 anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile. Il diritto al risarcimento si estingue dopo 10 anni dalla messa in circolazione del prodotto che ha cagionato il danno.

L’onere della prova spetta al consumatore danneggiato, che deve provare il nesso di causalità tra prodotto difettoso e danno subito; inoltre, deve dimostrare al giudice di avere utilizzato il prodotto in modo corretto.

 

Per giocattolo s’intende, ai fini della legge (D.Lgs. 54/2011), qualsiasi prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.

Sempre più di frequente avvengono in Italia o ai suoi confini sequestri di merce contraffatta o non conforme. Per questo è importante tenere alta l’attenzione quando si compra un giocattolo, per evitare che questo possa mettere in pericolo la salute dei bambini.

La marcatura sui prodotti

Quando si compra un giocattolo è fondamentale che questo apponga ( su di esso o sull’imballaggio), in maniera visibile, leggile e indelebile:

  1. la marcatura CE (dimensione non inferiore ai 5 mm);
  2. il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio;
  3. l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell’immissione sul mercato comunitario.

 Il particolar modo, la marcatura CE è apposta sul giocattolo dal fabbricante o dal suo mandatario nella Comunità Europea ad attestare, sotto la propria responsabilità, che il giocattolo in questione è stato fabbricato in conformità alle norme europee e alle norme nazionali. Si tratta di una conformità presunta in quanto l’attestazione avviene attraverso l’autocertificazione del produttore. Talvolta però, la presenza della marcatura CE non è sufficiente a garantire la sicurezza del giocattolo, perché molto spesso è la stessa marcatura ad essere contraffatta. È necessario quindi verificare anche che la marcatura sia indelebile, visibile, leggibile e di dimensione non inferiore ai 5 mm.

 Altri marchi di sicurezza possono essere presenti sui giocattoli:

  1. il marchio “Giocattoli sicuri” dell’Istituto italiano di sicurezza dei giocattoli;
  2. il marcio “IMQ” dell’Istituto per il marchio di qualità per i prodotti elettrici.

Questi marchi rafforzano le garanzie di acquistare un buon prodotto, perché indicano che i giocattoli sono stati sottoposti a test di sicurezza ( prove elettriche, prove di infiammabilità, analisi chimiche…).

RAPEX è il sistema europeo di allerta rapida per i prodotti pericolosi, non alimentari. Esso consente il rapido scambio di informazioni tra gli Stati Membri e la Commissione sulle misure da prendere per prevenire o limitare la circolazione o l’utilizzo di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori – ad eccezione degli alimenti, dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici, tutti coperti da altri meccanismi-. Dal primo gennaio 2010 il sistema facilita lo scambio rapido di informazioni sui prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei professionisti e sui prodotti che pongono rischi per il pubblico interesse.

Come funziona il sistema RAPEX?

– quando un prodotto risulta pericoloso, l’autorità nazionale competente prende le misure appropriate per eliminare il rischio. Può ritirarlo dal mercato o emettere delle avvertimenti. Il punto di contatto nazionale informa la Commissione Europea ( DG SANCO) sul prodotto, i rischi che pone e le misure prese dalle autorità per prevenire incidenti.

– La Commissione Europea diffonde le informazioni ricevute agli altri punti di contatto nazionali e settimanalmente su internet pubblica delle panoramiche sui prodotti pericolosi e le misure prese per eliminarne i rischi.

– I punti di contatto nazionali si assicurano in tutti gli Stati membri che le autorità competenti controllino se il prodotto pericoloso notificato è presente sul territorio nazionale. Se è così, le autorità prendono le misure necessarie per eliminare i rischi, sia rimuovendo il prodotto, richiamandolo o emettendo avvertimenti.

A questo link la lista dei punti di contatto nazionali

Con la locuzione “sicurezza degli alimenti” si intende il rispetto – in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione – dei requisiti di igiene atti a garantire la salubrità degli alimenti e quindi l’assenza di contaminazioni che possano esporre i consumatori al rischio di tossinfezioni alimentari. 

Come funziona

La sicurezza degli alimenti è regolamentata da una serie di specifiche norme europee e nazionali che interessano tutta la filiera, dalla produzione alla commercializzazione e alla somministrazione di alimenti e bevande, intervenendo anche nel controllo ufficiale e nella gestione delle emergenze. In particolare si ricorda il regolamento (Ce) n. 178/2002, che rappresenta una vera e propria “legge quadro” in materia, tracciando i principi generali e i requisiti di una nuova legislazione alimentare, istituendo l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (European Food Safety Agency = EFSA) e definendo procedure in materia di sicurezza degli alimenti.

Una delle principali innovazioni del Regolamento consiste nell’imposizione all’industria alimentare della “rintracciabilità” degli alimenti durante tutte le fasi della filiera produttiva. Una misura atta a permettere, in caso di emergenza, ritiri dal mercato di lotti specifici di prodotti, evitando così interventi più drastici ed inutilmente distruttivi.

Al regolamento 178/2002 si deve anche la creazione di un “Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi” (Rapid Alert System for Food and Feed = RASFF), istituito per fornire un efficace strumento di scambio delle informazioni circa le misure adottate in risposta all’individuazione di un rischio connesso con alimenti o mangimi a tutte le autorità preposte al controllo degli stessi nei diversi Paesi. 

 

Cosa fare

Per ridurre il rischio gli interventi legislativi non bastano; gran parte dei casi di tossinfezione alimentare, infatti, sono dovuti all’imperizia degli stessi consumatori. La prevenzione passa quindi anche attraverso l’adozione di semplici regole di igiene nelle fasi di manipolazione, preparazione e conservazione degli alimenti. Ma il ruolo dei consumatori per la sicurezza alimentare può essere determinante anche al di fuori dell’ambito domestico. Nei locali pubblici, ad esempio, quando si avverte cattivo odore, o quando l’aspetto o il sapore di un piatto risultano strani, quel piatto va rifiutato.

 

A chi rivolgersi

Qualora in un esercizio di vendita o di somministrazione vengano rilevati problemi in ordine all’igiene dei locali, del personale o comunque si ravvisino gli estremi di una possibile compromissione della sicurezza degli alimenti, è opportuno avvertire immediatamente i responsabili e, se del caso, allertare la ASL territorialmente competente.

 

La contraffazione è un fenomeno antichissimo e diffuso che al giorno d’oggi va sempre più configurandosi come una vera e propria industria criminale, con gravi ripercussioni sia in ambito economico che sociale, che ha rilevante capacità di incidenza sul corretto funzionamento del mercato interno e sulla sicurezza dei consumatori

La contraffazione si verifica quando segni distintivi o marchi già registrati ed attribuiti a determinati prodotti vengono apposti da soggetti terzi e non autorizzati su prodotti nuovi, o soltanto similari, o anche diversi da quelli legittimamente commercializzati dal titolare del marchio in questione.

La contraffazione si verifica anche quando il consumatore viene tratto in inganno sulla reale provenienza dei prodotti.

Si tratta di un vero e proprio reato, punito dal Codice Penale all’articolo 473, che così recita: “Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni. […]”.

Per lottare contro la contraffazione, l’Unione Europea ha emanato il Regolamento 1383/2003 e il Regolamento 1891/2004 che permettono alle autorità doganali di intervenire negli spazi doganali per bloccare tutte quelle spedizioni – che siano import, export o transito- sospettate di essere lesive del diritto di proprietà intellettuale.

In base al Regolamento 1383/2003 per merce contraffatte si intendono:

  1. a) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ;
  2. b) qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figuri tale segno), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al punto a);
  3. c) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al punto a).

Oggi la contraffazione è una florida attività commerciale che non si limita più al solo mondo dell’abbigliamento, ma intacca svariati settori economici.

È bene ricordare che le insidie del falso riguardano, infatti, anche i giocattoli, i medicinali, gli alimenti e i pezzi di ricambio: acquistando uno di questi prodotti contraffatti si possono causare danni alla salute!

Abbigliamento e accessori

Quando compriamo un capo di abbigliamento o un accessorio contraffatto spesso non ci rendiamo conto dei rischi ai quali andiamo incontro. Abiti e biancheria vengono realizzati con materiali o sostanze nocive che, una volta indossati, possono causare allergie. Gli occhiali contraffatti possono danneggiare seriamente la vista. È quindi meglio affidarsi solo agli originali.

Alimenti

Gli alimenti contraffatti rappresentano un grave pericolo per la salute. Gli ingredienti utilizzati sono di dubbia provenienza, non rispettano gli standard di sicurezza e la loro lavorazione è frutto di processi produttivi illegali, con l’impiego di sostanze pericolose per la salute. Vengono completamente trascurate le più elementari norme relative alla scadenza degli ingredienti utilizzati.

Giocattoli

Regalare un giocattolo contraffatto vuol dire nuocere ai nostri figli, perché è realizzato con materiali tossici o infiammabili, senza alcun rispetto per le norme di sicurezza; è facile all’usura e può disperdere frammenti rischiando di diventare ancora più pericoloso.

Cosmesi

I cosmetici contraffatti possono arrivare a contenere alte percentuali di metalli pesanti, come mercurio e piombo, estremamente nocivi per la nostra pelle. Per poter essere immessi sul mercato, i cosmetici devono rispettare criteri selettivi severissimi, superare protocolli e test rigorosi e impiegare componenti specifici e sicuri. L’acquisto di un cosmetico contraffatto pregiudica quella sicurezza che si ottiene da una filiera produttiva accertata e qualificata.

Ricambi e elettrodomestici

I pezzi di ricambio  per auto contraffatti mettono a rischio la vita  del conducente oltre a danneggiare il veicolo. Allo stesso modo le apparecchiature elettroniche, che devono rispettare standard precisi per poter essere immessi sul mercato, se contraffatte possono trasformarsi in veri e propri pericoli nelle nostre case.

Buone regole da seguire per difendersi dal falso

– non acquistare prodotti con un prezzo evidentemente troppo basso: può sembrare un affare, invece si sta comprando un prodotto che vale molto meno di quello che costa;

– non acquistare prodotti da venditori non autorizzati;

– acquistare solo prodotti sicuri, in confezioni integre con il nome del produttore. Assicurarsi della provenienza e di eventuali marchi di qualità;

– leggere con attenzione le etichette;

– ricordare sempre che comprando un prodotto falso si rischia una sanzione amministrative, cioè una multa da 100 a 7000 euro.

 

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