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13 Gennaio 2023

Vendita di prodotti contraffatti e responsabilità delle piattaforme online: la risposta della Corte di Giustizia dell’EU

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Vendita di prodotti contraffatti e responsabilità delle piattaforme online: la risposta della Corte di Giustizia dell’EU

Le piattaforme online possono essere considerate direttamente responsabili della vendita di prodotti contraffatti ed effettuata da terzi per il loro tramite. È quanto ha stabilito, in sostanza, la Corte di Giustizia Europea chiamata a pronunciarsi sui diritti conferiti al titolare di un marchio europeo dal relativo regolamento (2017/1001).

La sentenza trae origine da due distinti procedimenti giudiziali avviati nei confronti di Amazon da Christian Louboutin, noto designer francese che ha fatto della suola rossa, che caratterizza molti dei suoi modelli di scarpe, il proprio marchio distintivo registrandolo come marchio UE. Secondo Louboutin la presenza non autorizzata del proprio marchio nella pubblicità di un venditore terzo presente su Amazon costituiva una violazione della proprietà intellettuale di cui doveva essere ritenuto direttamente responsabile il colosso americano.

Nell’esaminare il caso, i giudici di merito rilevavano che Amazon pubblica gli annunci relativi ai propri prodotti in maniera indistinta rispetto alle modalità di pubblicazione delle inserzione di venditori terzi in quanto anche su quest’ultime appare il logo della piattaforma. Amazon, inoltre, offre ai venditori servizi complementari quali lo stoccaggio e la spedizione dei prodotti. Così facendo, indurrebbe i consumatori a ritenere la piattaforma l’effettivo venditore del prodotto ordinato. Stante le modalità di utilizzo del marchio di Louboutin da parte di Amazon, i tribunali nazionali si chiedono se, nel caso di specie, sia applicabile la previsione del Regolamento UE 2017/1001*che riconosce il diritto del titolare del marchio di vietare ai terzi l’uso di un marchio identico al proprio, preventivamente registrato, in relazione a prodotti e servizi identici.

La Corte di Giustizia, con la pronuncia pregiudiziale in questione, chiarisce i dubbi dei giudici nazionali affermando che l’uso di un marchio da parte del gestore di una piattaforma per l’e- commerce può essere vietato dal titolare del marchio in base al Regolamento UE 2017/1001 sul marchio dell’UE a condizione che le attività del gestore della piattaforma portino il consumatore della piattaforma stessa, normalmente informato e attento, a stabilire un legame fra i servizi del gestore e il marchio in questione. Secondo la Corte, questo caso si verifica in particolare quando il cliente ha l’impressione che sia il gestore stesso della piattaforma a commercializzare per proprio conto i prodotti recanti il marchio.

La sentenza parrebbe costituire un’inversione di rotta della Suprema Corte che in precedenza ha escluso la responsabilità della piattaforma in merito alla commercializzazione di prodotti contraffatti ritenendo che la stessa si limitasse a fornire semplicemente gli strumenti tecnici necessari per la vendita. In questo caso, tuttavia, Amazon non funge da semplice vetrina ma, occupandosi dello stoccaggio e spedizione di prodotti di terzi che pubblicizza in maniera indistinta dai propri, diventa parte attiva nella commercializzazione fino ad essere identificata dai consumatori come l’effettivo venditore.

È ora compito dei tribunali nazionali, prendere una decisione finale inerente alle due cause all’origine del procedimento.

* “Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando: il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato”.

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