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Negato imbarco: la Corte di Giustizia UE conferma il diritto alla compensazione pecuniaria anche se il passeggero non si presenta all’accettazione

IMG News CEC sentenza Corte UEUn nuovo pronunciamento della Corte di giustizia dell'Unione Europea (causa C-238/22), chiamata ancora una volta ad interpretare il regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei, ha stabilito che il diritto alla compensazione pecuniaria deve essere riconosciuto anche al passeggero che, legittimamente, non si reca in aeroporto perché informato preventivamente dal vettore che non verrà imbarcato.

Il caso è quello di una passeggera che aveva prenotato un volo di andata e ritorno da Francoforte a Madrid con la compagnia aerea cilena LATAM Airlines. La viaggiatrice aveva avuto difficoltà nell’effettuare il check-in sul volo di andata e, contatta il vettore per assistenza, le veniva riferito che la sua prenotazione era stata modificata e che il volo di andata era stato anticipato al giorno prima. Contestualmente le veniva riferito che stante il mancato imbarco sul volo di andata, era stata annullata la sua prenotazione sul volo di ritorno in applicazione della regola del no show. Di conseguenza, la passeggera ha richiesto a LATAM Airlines un risarcimento di 250 euro a causa del rifiuto di imbarco sul volo di ritorno.

Il giudice tedesco, adito dalla passeggera, ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto alla compensazione pecuniaria per negato imbarco sussista anche quando il passeggero non si presenti all'accettazione perché la compagnia aerea l'ha informato in anticipo che non sarebbe stato imbarcato. Contestualmente la Corte è stata chiamata a stabilire se la compagnia aerea possa, come previsto per le cancellazioni del volo, sottrarsi all'obbligo di compensazione pecuniaria se informa il passeggero del negato imbarco con sufficiente anticipo, ossia almeno due settimane prima del previsto orario di partenza del volo.

Per inciso, il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei garantisce un elevato livello di protezione, istituendo regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Secondo il regolamento, in caso di negato imbarco il passeggero ha diritto alla scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto o la riprotezione su un volo alternativo verso la destinazione finale e alla compensazione pecuniaria (l'ammontare dipende dalla tratta aerea, se intracomunitaria o extracomunitaria e dalla distanza in Km percorsa), oltre che all’assistenza (pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione). Riguardo le cancellazioni del volo, la compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui il passeggero sia stato informato della cancellazione del volo con preavviso:

  • di almeno 2 settimane;
  • compreso tra 2 settimane e 7 giorni, e gli venga offerto un volo alternativo con anticipo sulla partenza inferiore a 2 ore e con ritardo sull’arrivo non superiore a 4 ore rispetto all’orario previsto per il volo cancellato;
  • inferiore a 7 giorni, e gli venga offerto un volo alternativo con anticipo sulla partenza inferiore ad 1 ora e con ritardo sull’arrivo non superiore alle 2 ore rispetto all’orario previsto per il volo cancellato.

La Corte, nella sua sentenza, ha stabilito che, in caso di negato imbarco comunicato anticipatamente, “la compensazione pecuniaria per negato imbarco è dovuta anche se il passeggero coinvolto non si è presentato all'accettazione”. Infatti, quando il vettore aereo ha informato in anticipo il passeggero non consenziente che rifiuterà di farlo imbarcare su un volo per il quale tale passeggero dispone di una prenotazione confermata, l'obbligo di presentarsi all’accettazione sarebbe una formalità inutile. Per di più - sottolinea la Corte - il diritto alla compensazione pecuniaria si applica anche se il passeggero è stato informato del negato imbarco almeno due settimane prima del previsto orario di partenza del volo. Infatti, non vi è motivo di applicare al negato imbarco la regola, prevista solo per le cancellazioni del volo, secondo la quale, come già spiegato, i vettori aerei sono esonerati dal loro obbligo di versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri qualora li informino della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto.

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