Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea interviene su una questione di particolare interesse per i passeggeri aerei: quale giudice è competente a decidere una controversia relativa allo smarrimento del bagaglio quando il biglietto è stato acquistato online?
Con la sentenza del 17 settembre 2026 nella causa C-876/24, I.G.V. contro Vueling Airlines SA, la Corte ha chiarito che il semplice fatto che il contratto di trasporto sia stato concluso online non consente al passeggero di rivolgersi automaticamente ai giudici del luogo in cui risiede.
La decisione assume particolare rilievo anche per i consumatori italiani, poiché si discosta dall’interpretazione che era stata adottata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in relazione ai contratti di trasporto aereo conclusi via internet.
La vicenda nasce dal ricorso di una passeggera residente a Fuenlabrada, in Spagna, che aveva acquistato online un biglietto per un volo Madrid-Barcellona. Il biglietto era stato acquistato dalla sua abitazione attraverso la piattaforma eDreams. Dopo aver acquistato in aeroporto il servizio di trasporto del bagaglio, la passeggera aveva subito la perdita del bagaglio durante il volo e aveva quindi agito nei confronti della compagnia aerea davanti al giudice del proprio luogo di residenza.
Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di giustizia nella causa C-876/24 erano, in sostanza, tre, anche se strettamente collegate tra loro:
- Applicazione dell’articolo 33 della Convenzione di Montreal ai voli nazionali
Se l’articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal — che stabilisce i criteri di competenza giurisdizionale per le azioni contro il vettore — si applichi anche alle controversie relative allo smarrimento del bagaglio nell’ambito di un trasporto aereo interamente interno a uno Stato membro, in forza del regolamento (CE) n. 2027/97. - Significato del luogo in cui il vettore possiede un’impresa attraverso la quale è stato concluso il contratto
Se, quando il contratto di trasporto è stato concluso online, il luogo in cui il passeggero ha la propria residenza abituale possa essere considerato il «luogo in cui il vettore ha un’impresa attraverso la quale è stato concluso il contratto», e quindi consentire al passeggero di agire davanti ai giudici del proprio domicilio. - Quale contratto debba essere preso in considerazione quando il servizio bagagli è acquistato separatamente
Se, quando il trasporto del bagaglio è stato acquistato separatamente dal biglietto o successivamente alla conclusione del contratto di trasporto, per individuare il foro competente si debba fare riferimento al contratto relativo al bagaglio oppure al contratto principale di trasporto del passeggero.
In relazione alla prima questione, la Corte chiarisce che il regolamento (CE) n. 2027/97 modificato in modo importante dal Regolamento (CE) n. 889/2002, estende ai vettori aerei dell’Unione le disposizioni pertinenti della Convenzione di Montreal in materia di responsabilità per il trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli con l’obiettivo di creare un sistema uniforme di responsabilità dei vettori, indipendentemente dal carattere nazionale o internazionale del volo.
Di conseguenza, anche nel caso di un volo nazionale, la competenza territoriale per una controversia relativa alla perdita del bagaglio deve essere individuata secondo i criteri dell’articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal.
Il punto centrale della sentenza, tuttavia, riguarda l’interpretazione dell’espressione «luogo in cui il vettore ha un’impresa attraverso la quale è stato concluso il contratto».
Nel caso esaminato, il biglietto era stato acquistato online. La questione era quindi se il fatto che il consumatore avesse concluso il contratto dalla propria abitazione fosse sufficiente a radicare la competenza dei giudici del luogo della sua residenza.
La Corte di giustizia ha dato risposta negativa.
Secondo i giudici europei, il riferimento a un’«impresa» del vettore presuppone un elemento di presenza fisica del vettore nel luogo considerato. Il semplice fatto che il contratto sia stato concluso attraverso internet non consente quindi di considerare il domicilio del passeggero come il luogo in cui il vettore dispone di un’impresa attraverso la quale il contratto è stato concluso.
La Corte ha sottolineato anche che la Convenzione di Montreal contiene, per le controversie relative alla morte o alle lesioni personali del passeggero, una specifica disposizione che consente di agire davanti al giudice del luogo in cui il passeggero ha la propria residenza abituale. Estendere lo stesso criterio alle controversie relative alla perdita del bagaglio significherebbe, secondo la Corte, attribuire alla previsione specificamente prevista per i casi di morte o lesioni personali una portata diversa da quella stabilita dalla Convenzione.
La soluzione adottata tiene inoltre conto dell’esigenza di garantire prevedibilità e certezza del diritto. Un’interpretazione diversa, fondata sul semplice luogo dal quale il passeggero effettua un acquisto online, potrebbe infatti esporre il vettore alla possibilità di essere convenuto davanti ai giudici di un numero potenzialmente molto ampio di Paesi, anche in assenza di una presenza fisica o di uno specifico collegamento con quel territorio.
Di conseguenza, il passeggero non può citare il vettore davanti ai giudici del proprio domicilio per il solo fatto di aver acquistato online il biglietto.
La sentenza affronta anche un ulteriore profilo importante. Nel caso esaminato, infatti, la passeggera aveva acquistato il biglietto per il volo Madrid-Barcellona tramite una piattaforma online e, successivamente, in aeroporto, aveva aggiunto il servizio relativo al trasporto dei bagagli. Proprio perché il bagaglio era stato successivamente affidato al vettore e il danno riguardava la sua perdita, si poneva il problema se, ai fini dell’individuazione del giudice competente, si dovesse considerare il luogo in cui era stato concluso il contratto relativo al bagaglio, distinto da quello in cui era stato concluso il contratto di trasporto del passeggero.
La Corte di giustizia ha escluso questa possibilità, qualificando il trasporto del bagaglio come una prestazione accessoria rispetto al trasporto del passeggero. Di conseguenza, anche quando il servizio bagagli sia stato acquistato separatamente e in un momento successivo, esso rimane funzionalmente collegato al contratto principale di trasporto aereo.
La soluzione appare coerente con la struttura stessa del rapporto di trasporto. Il bagaglio, infatti, non costituisce una prestazione autonoma rispetto al viaggio, ma è trasportato in funzione e nell’ambito del trasporto del passeggero. La circostanza che il vettore possa prevedere un corrispettivo separato o consentire al passeggero di aggiungere il bagaglio successivamente non trasforma, ai fini della competenza giurisdizionale prevista dalla Convenzione, tale prestazione accessoria in un contratto autonomo capace di individuare un diverso foro.
Questa impostazione consente inoltre di evitare una frammentazione della competenza giudiziaria. Se il contratto relativo al bagaglio fosse considerato autonomo, il luogo in cui tale servizio è stato acquistato potrebbe determinare un criterio di competenza diverso da quello relativo al contratto principale di trasporto. Una medesima controversia — relativa al viaggio e alla perdita del bagaglio trasportato nell’ambito di quel viaggio — potrebbe così essere sottoposta a criteri territoriali differenti.
Un’interpretazione diversa da quella adottata dalla Cassazione italiana
La pronuncia della Corte di giustizia assume particolare rilievo per l’Italia anche alla luce della precedente giurisprudenza della Corte di cassazione.
La Cassazione a Sezioni Unite, ordinanza 8 luglio 2019, n. 18257, ha affrontato direttamente il problema dei contratti di trasporto aereo conclusi online. In quella pronuncia, la Corte, inspirandosi al principio di prossimità, aveva interpretato il criterio previsto dall’articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal relativo al luogo in cui il vettore «possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto», individuandolo, nel caso di contratto concluso online, anche nel domicilio del passeggero, quale luogo in cui il contratto doveva considerarsi perfezionato.
L’impostazione italiana conduceva quindi a una soluzione diversa: la conclusione online del contratto poteva consentire al passeggero di individuare nel proprio domicilio il luogo in cui il contratto era stato concluso e, conseguentemente, il foro competente.
La Corte di giustizia, con la sentenza del 17 settembre 2026, ha invece escluso che la sola modalità telematica di conclusione del contratto sia sufficiente a stabilire la competenza del giudice del domicilio del passeggero. Per la Corte, il riferimento all’impresa del vettore deve essere collegato a una presenza del vettore nel territorio e non può essere fatto coincidere automaticamente con il luogo dal quale il consumatore effettua l’acquisto online.
La differenza è quindi significativa: mentre l’interpretazione della Cassazione valorizzava il luogo in cui il contratto online veniva perfezionato, la Corte di giustizia richiede un collegamento territoriale più concreto con un’impresa del vettore.
Che cosa cambia per i consumatori?
La sentenza non modifica i diritti sostanziali riconosciuti al passeggero in caso di smarrimento del bagaglio. Incide invece sulla possibilità di scegliere il giudice davanti al quale farli valere.
Per il consumatore che abbia acquistato il biglietto online, quindi, non sarà sufficiente dimostrare di aver effettuato l’acquisto dalla propria abitazione o dal luogo in cui risiede per poter instaurare la causa davanti ai giudici di quel territorio.
Sarà necessario verificare quale dei criteri di competenza previsti dall’articolo 33 della Convenzione di Montreal sia concretamente applicabile al caso: tra questi, il domicilio del vettore, la sua sede principale, l’eventuale impresa attraverso la quale è stato concluso il contratto e il luogo di destinazione del trasporto.
La decisione è dunque particolarmente rilevante in un contesto nel quale la conclusione dei contratti di trasporto avviene sempre più frequentemente attraverso piattaforme digitali e siti web. L’acquisto online, da solo, non determina un collegamento giurisdizionale con il luogo di residenza del passeggero.


