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31 Maggio 2019

Acquisti online e nei locali commerciali: in arrivo maggiori tutele a favore dei consumatori

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Acquisti difettosi

Acquisti difettosi

Martedì 28 maggio il Parlamento Europeo ha approvato due direttive che rafforzano i diritti dei consumatori europei che acquistano beni o servizi nei locali commerciali così come attraverso internet.
Le due direttive saranno ora sottoposte all’approvazione formale dei ministri dell’UE ed entreranno in vigore dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Successivamente dovranno essere recepite dagli Stati membri (al più tardi entro due anni e mezzo).

Le nuove tutele, riguardanti i contenuti digitali (ovvero social media, musica, film, app, giochi e programmi per computer) e le vendite di beni, mirano ad armonizzare i diritti contrattuali fondamentali, come i rimedi disponibili per i consumatori in caso di mancata conformità o funzionamento e le modalità di utilizzo di tali rimedi. Mirano, inoltre, a garantire un migliore accesso per i consumatori e le imprese a beni e servizi online in tutta Europa ed ad una maggiore protezione durante il download di musica, video, app, in attuazione di quanto previsto dalla strategia del mercato unico digitale

I consumatori che acquistano o scaricano musica, app, giochi o utilizzano servizi cloud saranno più tutelati anche quando, il corrispettivo per il servizio ricevuto, è rappresentato dai dati personali forniti al prestatore. Inoltre, se i contenuti o servizi digitali dovessero essere difettosi e non dovesse essere possibile risolvere il problema in tempi ragionevoli, il consumatore avrà diritto a una riduzione del prezzo o a un rimborso integrale entro 14 giorni.
Se un difetto dovesse manifestarsi entro un anno dalla data della fornitura, la nuova disposizione presume l’esistenza dello stesso sin dal principio, sollevando il consumatore dall’onere della prova (inversione dell’onere della prova); il termine di un anno non si applicherà, inoltre, in caso di forniture continue e l’onere della prova in ipotesi di non conformità, rimane a carico del fornitore/venditore per tutta la durata del contratto così come il periodo di garanzia.

Due le ipotesi in cui sarà possibile, per i professionisti, modificare le condizioni contrattuali degli abbonamenti con contenuti digitali:
– se previamente previsto nel contratto medesimo,
– se il consumatore è avvisato con ragionevole anticipo ed è autorizzato a rescindere il contratto, almeno entro 30 giorni dalla notifica della modifica.

Le nuove tutele introdotte dalla direttiva sulle vendite di beni si applicheranno sia alle vendite online che offline, ovvero al consumatore che acquista un elettrodomestico, un giocattolo o un computer attraverso Internet o in negozio.
La direttiva sulla vendita di beni mira a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in tutta l’UE ed a creare certezza giuridica per le imprese che desiderano vendere i propri prodotti in altri Stati membri. Armonizza alcuni diritti contrattuali, come i rimedi disponibili per i consumatori se un prodotto non funziona bene o è difettoso e le modalità di utilizzo di tali rimedi.
Anche i prodotti contenenti elementi digitali (ad esempio frigoriferi “intelligenti”, smartphone e TV o orologi collegati) sono oggetto di questa direttiva.
I consumatori che acquistano questi prodotti avranno diritto a ricevere gli aggiornamenti necessari al buon funzionamento di tali prodotti durante un ragionevole periodo di tempo, tenendo conto della tipologia e dello scopo dei beni e degli elementi digitali.

Il venditore sarà responsabile del difetto di conformità che si manifesta entro due anni dal momento della consegna al consumatore del prodotto (gli stati membri potranno introdurre o mantenere un periodo di garanzia legale più lungo, in accordo con le leggi nazionali, al fine di mantenere lo stesso livello di protezione del consumatore già esistente in alcuni paesi). L’inversione dell’onere della prova a favore del consumatore sarà esteso ad un anno in luogo dei 6 mesi, previsti dalla normativa vigente. Gli Stati membri tuttavia potranno estendere tale diritto a due anni.

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