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26 Ottobre 2023

Bagaglio a mano: l’Antitrust avvia un’istruttoria su Vueling

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Bagaglio a mano: l’Antitrust avvia un’istruttoria su Vueling

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (ACGM) indaga nuovamente sulla mancanza di trasparenza relativa al prezzo dei servizi aggiuntivi a pagamento per il bagaglio a mano e questa volta a finire nel mirino è la compagnia aerea spagnola Vueling.

E’ quanto si apprende da un comunicato dell’AGCM con cui la stessa rende noto di aver avviato un’istruttoria nei confronti del vettore aereo in quanto quest’ultimo non chiarirebbe al consumatore che il prezzo dei servizi aggiuntivi del bagaglio a mano varia a seconda del canale d’acquisto, come il sito web o l’app Vueling. Inoltre, il dispositivo di cui si serve il consumatore (cellulare, tablet, computer ecc…) “verrebbe utilizzato quale parametro per procedere ad una profilazione del cliente e poi differenziare il prezzo”.

Vueling così come altri vettori permette di scegliere al momento dell’acquisto del biglietto aereo con la tariffa base o successivamente di portare in cabina un bagaglio a mano ad un costo aggiuntivo. Da una prima verifica dell’Autorità emergerebbe che “il consumatore che intende scegliere questo servizio aggiuntivo e che accede al sito web di Vueling non trova alcuna informativa sulla differenziazione dei prezzi e visualizza, dunque, in fondo alla pagina importi distinti solo tra il prezzo del servizio acquistato su web/app e in aeroporto”. Inoltre, la profilazione dell’utente, porterebbe il vettore a differenziare il prezzo di acquisto del biglietto a secondo il dispositivo da cui viene effettuata la prenotazione e che costituirebbe una pratica commerciale scorretta se tale circostanza dove trovare conferma.

E questo avviene perché i nostri dispositivi comunicano con sofisticati algoritmi, i quali tengono conto di alcuni criteri come la geolocalizzazione, o il sistema operativo del nostro smartphone. Nell’era digitale in cui viviamo, la profilazione degli utenti è diventata una pratica comune tra le aziende, si sa. Spesso, però, tale pratica può essere considerata scorretta in quanto coinvolge la raccolta di dati personali sensibili che potrebbero essere utilizzati senza il consenso esplicito dell’utente, violando così la sua privacy. Oppure, potrebbe accadere che le aziende non comunichino in modo chiaro e trasparente come utilizzano i dati raccolti e con chi li condividono. Allo stesso tempo, la profilazione potrebbe essere utilizzata per manipolare il comportamento dell’utente, ad esempio, mostrando pubblicità mirate o contenuti che sfruttano le debolezze o gli interessi personali dell’utente al fine di ottenere un vantaggio commerciale. Potrebbe portare, altresì, a discriminazioni ingiuste, come nell’offerta di servizi o nell’accesso a determinate opportunità, basate sulle caratteristiche demografiche o comportamentali degli utenti.

Ecco perché i comportamenti adottati dalla compagnia aerea spagnola, ad avviso dell’Autorità, potrebbero dare un’informazione incompleta, poco trasparente e omissiva sulle modalità di definizione di prezzo in merito all’acquisto del servizio di trasporto del bagaglio differenziate tra web e app nonché sulla base dell’uso di diversi dispositivi.

Vi è da dire che per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato l’argomento “bagagli a mano” non è nuovo in quanto era intervenuta anche nel 2018 nei confronti delle compagnie aeree Ryanair Wizz Air, sanzionando e disponendo in via cautelare la sospensione della policy bagagli a mano dei vettori che consentiva il trasporto a bordo, oltre alla piccola borsa che si colloca sotto il sedile, anche del bagaglio a mano di piccole dimensioni solo a fronte del pagamento di un supplemento. L’Autorità aveva evidenziato che, in realtà, il supplemento di prezzo per il bagaglio a mano rappresentava un onere non eventuale e prevedibile per il consumatore che doveva essere ricompreso nella tariffa standard. Successivamente, Ryanair e Wizz Air avevano fatto ricorso al TAR del Lazio il quale, infine, ha annullato i provvedimenti sanzionatori dell’Autorità.

Di diverso avviso, rispetto all’autorità giudiziaria italiana quella spagnola che, sempre in merito alle regole sul bagaglio a mano, nel 2019, aveva condannato Ryanair a restituire a una passeggera che era stata costretta a pagare il supplemento aggiuntivo pagato per l’imbarco in cabina del proprio bagaglio basandosi su una sentenza della Corte di giustizia europeadel 18 settembre 2014 (C‑487/12)  in cui viene stabilito che i bagagli a mano “devono essere considerati un elemento indispensabile del trasporto di passeggeri e che il trasporto di questi non può, conseguentemente, essere sottoposto ad un supplemento di prezzo, a condizione che tali bagagli a mano posseggano taluni requisiti ragionevoli, in termini di peso e dimensioni, e soddisfino le prescrizioni applicabili in materia di sicurezza”.

Sentenza ripresa anche dal Parlamento Europeo che il 4 ottobre ha approvato per acclamazione (alzata di mano) la richiesta alla Commissione europea di dare piena attuazione a tale sentenza per mettere fine al sovrapprezzo dei bagagli a mano. Nel testo – non legislativo – vengono, per l’appunto, sottolineate le preoccupazioni dei passeggeri per i disagi causati dalle norme divergenti sui bagagli a mano delle diverse compagnie aeree. La risoluzione adottata, partita dalla petizione di un cittadino tedesco, chiede di affrontare i costi nascosti per il bagaglio portato in cabina e per altri servizi aggiuntivi come l’assegnazione del posto a sedere che rendono difficile il confronto dei prezzi per i consumatori e creano concorrenza sleale sul mercato. Inoltre, è stato altresì chiesto di aggiornare la legislazione dell’UE sui diritti dei passeggeri aerei per offrire una soluzione alla questione. Tuttavia, occorre ricordare che le risoluzioni del Parlamento europeo non sono vincolanti né per gli Stati Membri né per la Commissione europea. Dovrà essere quest’ultima ad intervenire.

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