Cerca
Close this search box.
  • Home
  • News
  • Bagaglio smarrito dalla compagnia aerea: a quanto ammonta il risarcimento?
10 Luglio 2020

Bagaglio smarrito dalla compagnia aerea: a quanto ammonta il risarcimento?

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

luggage 933487 640

luggage 933487 640Quante volte, dopo aver imbarcato valigie e borsoni in aeroporto, abbiamo temuto di non ritrovarli a destinazione? Lo smarrimento del bagaglio rappresenta infatti uno dei più temuti inconvenienti non solo a causa del disagio che una tale eventualità può arrecare al passeggero, ma anche per la complessa definizione di alcune conseguenze pratiche, prima fra tutte il calcolo del risarcimento dovuto dalla compagnia.

La Convenzione di Montreal attribuisce infatti al vettore la responsabilità del danno derivante dalla perdita del bagaglio e quantifica tale responsabilità, all’art. 22, prevedendo che sia “limitata” alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo (1 DSP corrisponde a circa 1 €) periodicamente revisionata e, a partire da dicembre 2019, quantificabile in 1288 DSP; proprio la formulazione letterale delle disposizioni della Convenzione ha costituito oggetto di una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a pronunciarsi su una questione scaturente da una domanda di risarcimento presentata da un passeggero nei confronti della Vueling Airlines. Atterrato all’aeroporto di Fuerteventura, il passeggero constatava che il suo bagaglio non era giunto a destinazione; proponeva così ricorso al giudice spagnolo chiedendo la condanna della compagnia aerea al pagamento di un risarcimento, pari proprio all’ammontare previsto dalla Convenzione di Montreal, per i danni materiali e morali che lo smarrimento del bagaglio aveva provocato. Il vettore tuttavia si opponeva, argomentando che il passeggero non aveva indicato il contenuto del bagaglio, il peso o il suo valore né tantomeno aveva allegato prove degli acquisti effettuati per sostituire gli oggetti contenuti nel bagaglio sostenendo dunque che fosse necessaria una quantificazione del danno e conseguentemente, del risarcimento dovuto. Il giudice spagnolo rinviava così la questione alla Corte di Giustizia, sottoponendo la definizione di due questioni pregiudiziali.

Con la prima si richiedeva alla Corte se la Convenzione di Montreal, precisamente il combinato disposto degli articoli 17, paragrafo 2 e 22 paragrafo 2, debba essere interpretata nel senso che la somma definita da tali disposizioni come limite della responsabilità del vettore in caso di smarrimento del bagaglio, nell’ipotesi in cui il passeggero non abbia effettuato una dichiarazione speciale di interesse alla consegna, debba essere considerata un massimale di risarcimento oppure, al contrario, un indennizzo forfettario automaticamente dovuto al passeggero.

La seconda questione riguardava invece le modalità di fissazione dell’importo da corrispondere al passeggero. A seguito di un’approfondita valutazione avente ad oggetti anche i lavori preparatori della Convenzione, la Corte ha concluso che la somma indicata dall’art. 22 rappresenta il massimo limite del risarcimento che un vettore può essere tenuto a corrispondere al passeggero in caso di smarrimento del bagaglio, nell’ipotesi in cui non sia stata effettuata una dichiarazione speciale di interesse alla consegna; tale conclusione è suffragata anche dalla considerazione che “la possibilità per il passeggero di fare una dichiarazione speciale di interesse al momento della consegna dei bagagli registrati al vettore…conferma che il limite di responsabilità del vettore aereo per il danno risultante dalla perdita di bagagli è, in assenza di qualsiasi dichiarazione speciale di interesse alla consegna, un limite assoluto che comprende tanto il danno morale quanto il danno materiale”.

Affermato dunque che la somma costituisce un massimale e non un indennizzo forfettario, relativamente alla quantificazione della stessa la Corte, pronunciandosi sulla seconda questione stabilisce che l’importo del risarcimento dovuto deve essere determinato dal giudice nazionale, conformemente alla norme del diritto nazionale applicabili, che tuttavia “non debbono essere meno favorevoli di quelle relative ai ricorsi analoghi in diritto interno, né strutturate in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalla convenzione di Montreal”.

 

 

 

Hai trovato utili queste informazioni?
Aiutaci a condividerle

Facebook
X
LinkedIn
Email
My Agile Privacy
Per offrirti la migliore esperienza di navigazione e per scopi statistici, ECC-Net Italia utilizza tecnologie come i cookie. Cliccando su "Accetta" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookie.
In alternativa, puoi cliccare su "Personalizza" per scegliere quali cookie accettare. Puoi modificare o revocare il tuo consenso in qualsiasi momento cliccando in fondo pagina su "Gestisci il consenso".