L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso nota, in un comunicato stampa, la conclusione di ben nove procedimenti istruttori volti ad accertare la vessatorietà delle clausole generali di contratto di altrettante società, nello specifico Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Cagliari Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., S.S. Lazio S.p.A., A.C. Milan S.p.A., Juventus Football Club S.p.A., A.S. Roma S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A.. Nel mese di gennaio l’Antitrust aveva infatti avviato dei procedimenti per valutare la legittimità di alcune clausole contrattuali relative sia alla sottoscrizione di abbonamenti annuali che all’acquisto del biglietto per una singola partita. Nello specifico, hanno costituito oggetto di accertamento tre distinti aspetti:
- la mancata previsione del rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso;
- la mancata previsione del rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento, sia per fatti imputabili alla società, sia quando tale circostanza prescinda dalla responsabilità di quest’ultima;
- l’esclusione della possibilità di ottenere il risarcimento del danno qualora tali eventi siano direttamente imputabili alla società.
All’esito dell’attività istruttoria è stata riscontrata l’effettiva contrarietà delle clausole esposte agli articoli artt. 33, comma 1, 33, comma 2, lett. b) e t), 34, comma 1, nonché 35, comma 1, del Codice del Consumo poiché, limitando fortemente o escludendo del tutto la responsabilità delle società, creerebbero evidenti squilibri nelle prestazioni contrattuali a danno dei consumatori.
Inoltre l’Autorità comunica che
“La Società Cagliari Calcio S.p.A. ha predisposto una nuova formulazione delle clausole idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati limitatamente ad alcuni profili. Tuttavia, il giudizio di vessatorietà permane per le clausole che escludono il rimborso del titolo di accesso in ipotesi diverse dall’inadempimento colpevole della società. Per quanto riguarda invece le società A.C. Milan S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A., l’Autorità ha accertato sia la vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento sia la rimozione dei profili vessatori nelle nuove versioni delle condizioni contrattuali adottate dopo le comunicazioni di avvio dei procedimenti.
I nove provvedimenti dell’Autorità, che ha inoltre prescritto ai club di pubblicare, per 30 giorni, un estratto del testo sui rispettivi siti web, si inserisce in un più ampio contesto in cui si dibatte vivacemente sulle conseguenze che una impossibilità ad usufruire di un servizio già pagato, per causa non imputabile all’acquirente, comporta sulla sorte del contratto. La pandemia di Covid-19 ha infatti inevitabilmente impedito a numerosi consumatori di partecipare ad eventi sportivi e non solo, a causa di cancellazioni o chiusure degli impianti e nel mare magnum di provvedimenti emergenziali emanati non sempre è stato semplice capire la sorte a cui andava incontro il denaro già speso dagli acquirenti. La posizione dell’Antitrust, seppur non riguardante gli effetti e le conseguenze del Covid-19, ribadisce i capisaldi di una tutela organica ed efficace per i consumatori, che condanna gli squilibri contrattuali e le prestazioni eccessivamente onerose a carico della parte contrattuale più debole e che ben potrebbe, nel rispetto del bilanciamento dei delicati interessi in gioco, rappresentare un “faro” per la gestione delle controverse e oscure questioni in essere.