Cerca
Close this search box.
  • Home
  • News
  • CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE DI MODESTA ENTITÀ: IN VIGORE IL REGOLAMENTO DI REVISIONE
14 Luglio 2017

CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE DI MODESTA ENTITÀ: IN VIGORE IL REGOLAMENTO DI REVISIONE

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

03 procedimento europeo web

03 procedimento europeo webLo smartphone acquistato su un sito internet di un altro Paese dell’Unione europea non ti è stato mai consegnato? Oppure lo hai ricevuto ma purtroppo non funziona? Si tratta di acquisti di modesto valore, e proprio per questo spesso rinunciamo a far valere i nostri dritti di consumatori, pensando ai costi da affrontare per intentare una causa, ai tempi lunghi della giustizia o alle difficoltà dovute alla lingua, trattandosi di un’impresa oltre confine.

È bene sapere che in questi casi è possibile esercitare i propri diritti ricorrendo al Procedimento Europeo per le controversie di modesta entità, una procedura giudiziale, alternativa a quelle ordinarie operanti in ciascuno Stato membro, istituita nel 2009. Dal 14 luglio 2017, tale procedura è stata modificata con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento Europeo e del Consiglio che, per ampliare l’ambito di applicazione di questa procedura ha innalzato il valore massimo della controversia a 5.000 euro, (prima era di 2.000 euro), esclusi interessi, diritti e spese.

Rientrano nell’ambito del procedimento europee le controversie di natura civile e commerciale con esclusioni di quelle in materia fiscale, doganale o amministrativa o alla responsabilità dello Stato nell’esercizio dei pubblici poteri (acta iure imperii), o ad esempio a:

  • stato o capacità giuridica delle persone fisiche (ad esempio gli esseri umani),
  • questioni di diritto di famiglia,
  • fallimento,
  • sicurezza sociale,
  • arbitrato,
  • diritto del lavoro,
  • affitto di immobili, ad eccezione delle controversie aventi ad oggetto somme di denaro,
  • violazioni della vita privata e dei diritti della personalità (ad esempio diffamazione).

Avviare la procedura è semplice perché è sufficiente compilare un modulo di domanda (modulo A) e consegnarlo o a mano o per posta presso l’ufficio dell’organo giudiziario competente. E’ possibile anche l’invio via fax/posta elettronica ma non in tutti gli Stati Membri. I moduli sono reperibili presso gli uffici e i siti degli organi giurisdizionali, ma anche sul portale europeo della giustizia elettronica (www.e-justice.europa.eu) che nella sezione “Agire in giudizio” mette a disposizione informazioni di dettaglio sulla procedura e sugli organi giudiziari competenti in ciascun Stato Membro.

Per la compilazione del modulo di domanda non è richiesta di inquadrare la questione da un punto d vista giuridico; pertanto, e diversamente da quanto avviene nei procedimenti ordinari, non è necessario essere assistiti da un avvocato.

Ma la semplicità non è la sola peculiarità del procedimento europeo; i tempi per la definizione della controversia transfrontaliera sono abbastanza rapidi ed il giudice emette la sentenza entro 30 giorni dall’acquisizione di tutte le informazioni utili per la decisione. La sentenza corredata dal certificato di esecuzione è immediatamente riconosciuta ed eseguita nello Stato membro interessato.

Per qualsiasi informazione e assistenza nella compilazione della domanda, contatta il Centro Europeo Consumatori Italia (rete europea ECC-Net), designato dal Ministero della Giustizia a fornire informazioni ai consumatori, a titolo gratuito.

 

 

 

Hai trovato utili queste informazioni?
Aiutaci a condividerle

Facebook
X
LinkedIn
Email
My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.