Nella sentenza del 26 agosto, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) che vieta alle compagnie aeree di richiedere costi aggiuntivi agli accompagnatori per la prenotazione del posto accanto a passeggeri minori di 12 anni e a passeggeri disabili.
La vicenda
Lo ha comunicato l’Enac in una nota in cui si legge che “il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da Ryanair avverso la sentenza del TAR Lazio del novembre 2022”. A luglio del 2021, l’Enac varava un regolamento che obbligava tutte le compagnie aeree, operanti in Italia, ad adattare i propri sistemi informatici di prenotazione e assegnazione dei posti a sedere per garantire a minori e a persone disabili di viaggiare vicino a genitori ed accompagnatori senza costi aggiuntivi. Il TAR del Lazio rigettava, in sede cautelare, il ricorso proposto da Ryanair contro il suddetto regolamento e nel novembre 2022, lo respingeva, stabilendo che “il pagamento di un prezzo per l’assegnazione del posto accanto al passeggero minore o con mobilità ridotta configura inadempimento del vettore alla regolamentazione europea e rappresenta un impedimento concreto per l’utente passeggero alla realizzazione dei suoi diritti”.
Avverso tale decisione Ryanair presentava ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, sostenendo come la normativa comunitaria non imponesse la gratuità della vicinanza tra un minore e il suo accompagnatore, ma consentisse alle compagnie aeree di stabilire liberamente le tariffe, in conformità con l’art. 22 del Regolamento CE 1008/200, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità. Il Consiglio di Stato respingeva il ricorso, confermando, invece, quanto stabilito dall’Enac, secondo cui la sicurezza garantita dalla vicinanza dell’accompagnatore non può essere considerata un servizio extra a pagamento. In vero, la sentenza del Consiglio di Stato sottolinea come la necessità di avere posti contigui per il minore e l’accompagnatore sia legata all’obbligo di sicurezza che deve essere garantito dalla compagnia aerea e non può comportare costi aggiuntivi per il passeggero.
Regole e documenti per i viaggi aerei dei minori
La sentenza del Consiglio di Stato ribadisce con forza l’importanza di garantire la sicurezza e la protezione dei minori durante i viaggi aerei, in linea con le normative italiane sui viaggi dei minorenni. Infatti, i minori a partire dai 14 anni possono viaggiare da soli verso destinazioni UE ed extra-UE, purché siano in possesso di un documento di riconoscimento valido, come la carta d’identità o il passaporto. Diversamente, i minori di 14 anni non possono viaggiare senza essere accompagnati. Per essi è obbligatorio viaggiare in compagnia dei genitori, dei tutori legali o di un adulto designato. Se l’accompagnatore è uno dei genitori o il tutore legale, è necessario che il documento del minore riporti i loro nominativi, indicati durante la richiesta del documento stesso, come il passaporto presso la questura o la carta d’identità presso il comune.
Secondo la L.1185/1967, se l’accompagnatore è un adulto diverso dai genitori o dal tutore, è necessaria una “dichiarazione di accompagno“, che affida ufficialmente la responsabilità del minore ad un altro adulto per la durata del viaggio. Questa dichiarazione viene redatta davanti ad un pubblico ufficiale presso la Questura, dove i genitori o il tutore autorizzano formalmente l’accompagnatore designato a prendersi carico della responsabilità di accompagnare il minore per tutto il tempo previsto per il viaggio. La richiesta della dichiarazione può essere effettuata online tramite il sito Passaporto Online con SPID/CIE, con la possibilità di prenotare un appuntamento per presentare la domanda presso l’ufficio passaporti competente. Tale dichiarazione viene ratificata da un Pubblico Ufficiale e segue la documentazione da presentare al momento del controllo dei documenti a cura degli enti preposti. È importante sottolineare come questa dichiarazione abbia una validità di sei mesi, a meno che le condizioni dichiarate al momento della richiesta non cambino, nel qual caso sarà valida solo per un viaggio singolo. Inoltre, se il minore viaggia senza un accompagnatore maggiorenne, i genitori devono autorizzare il personale di volo, tramite la dichiarazione di accompagno, garantendo che all’arrivo il minore venga accolto da una persona adulta designata, utilizzando la dichiarazione AFFIDAVIT (Unaccompanied Minor – Request of Carriage), fornita dalla compagnia aerea.